Cassazione Penale, Ordinanza n. 00710/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per effetto dell'inammissibilità, è stato precluso l'esame dei motivi nuovi.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso investe l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva prorogato il regime differenziato di detenzione. Dalla motivazione della Corte emerge che il giudice di merito aveva svolto un controllo di legalità sulla proroga, verificando: la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la perdurante operatività del clan di appartenenza nel quale il detenuto rivestiva un ruolo verticistico, la conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La Corte rileva che il ricorso non è adeguatamente correlato a tale logica e ponderata valutazione. Sono stati proposti anche motivi nuovi, che però non vengono esaminati per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
legge n. 94 del 2009
viene richiamata come fonte delle modifiche che hanno attribuito al tribunale di sorveglianza un controllo di legalità anche in sede di proroga del regime differenziato di detenzione
art. 4-bis ord. pen.
non è espressamente citato nel testo, ma il tema riguarda il regime differenziato di detenzione e la verifica delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica; tuttavia dal solo testo non è determinabile un richiamo normativo puntuale ulteriore
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso l'ordinanza di proroga del regime differenziato di detenzione, il tribunale di sorveglianza esercita un controllo di legalità fondato sulla verifica concreta della persistenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e della sua pericolosità sociale.
- La motivazione dell'ordinanza è adeguata quando dà conto, sulla base di circostanze di fatto, della permanenza dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza, del ruolo rivestito dal detenuto e del nesso tra le prescrizioni imposte e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la logica e ponderata valutazione compiuta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi depositati successivamente.
- In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →