Cassazione Civile, Ordinanza n. 23828/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento di lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto, per un importo complessivo di circa 2.647 euro. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo che solo una parte della somma (circa 1.017,17 euro) era riferibile al proprio immobile, mentre la restante parte sarebbe stata dovuta da altro soggetto, per il quale chiese la chiamata in causa; eccepì quindi la propria carenza di legittimazione passiva per l'importo residuo e, in via subordinata, chiese di essere manlevato dal terzo indicato. Il giudice di pace accolse l'opposizione senza provvedere sulla chiamata del terzo. La società creditrice impugnò la decisione e il Tribunale dichiarò nulla la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ritenuto litisconsorte necessario, rimettendo la causa al giudice di pace. Nel ricorso per cassazione, l'opponente censurò tale statuizione deducendo violazione degli artt. 102, 103, 106, 269 e 354 c.p.c., sostenendo che il terzo non fosse litisconsorte necessario, poiché si trattava al più di obbligazione solidale o di mera comunanza di causa, e che il giudice di primo grado poteva decidere anche senza disporne la chiamata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. Ha affermato che l'obbligazione di pagamento della quota di lavori condominiali da parte del singolo condomino non integra litisconsorzio necessario con gli altri soggetti eventualmente tenuti al pagamento, ma solo una comunanza di causa. Ha inoltre ribadito che, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, la chiamata del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo eventuale mancato accoglimento non è censurabile in appello o in cassazione. Il giudice di pace, dunque, poteva decidere sull'opposizione anche senza disporre l'integrazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato per escludere che, nella fattispecie, sussistesse un litisconsorzio necessario tra il condomino e il terzo indicato come eventuale debitore della restante quota
art. 103 c.p.c.
evocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di un litisconsorzio facoltativo e la trattabilità separata delle domande
art. 106 c.p.c.
richiamato in relazione alla chiamata in causa del terzo e al potere discrezionale del giudice di autorizzarla o meno
art. 269 c.p.c.
richiamato con riferimento alla richiesta di chiamata in causa del terzo in manleva o regresso
art. 354 c.p.c.
richiamato come norma sulla nullità della sentenza e sulla rimessione al primo giudice, esclusa dalla Corte nel caso concreto
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
indicato quale vizio denunciato per nullità della sentenza e del procedimento
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento di quote o corrispettivi riferibili a lavori condominiali, la posizione del singolo obbligato non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario con altri soggetti eventualmente tenuti al pagamento, ma può integrare una mera comunanza di causa.
- Fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice; il diniego o la mancata pronuncia sulla chiamata non determina, di per sé, nullità della sentenza né impone la rimessione al primo giudice.
- La nullità per omessa integrazione del contraddittorio può essere dichiarata solo quando il terzo sia effettivamente litisconsorte necessario in senso sostanziale; non basta la sola prospettazione di una possibile responsabilità concorrente o alternativa.
- Il litisconsorzio processuale rileva in via tipica nel giudizio di impugnazione e non consente, di regola, di retrodatare nel processo di primo grado un obbligo di integrazione del contraddittorio inesistente sul piano sostanziale.
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