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Ordinanza

Ordinanza n. 13250/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 649 del 2025: (ricorso introduttivo) - del decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025 e i relativi allegati (prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica), a firma del Direttore Generale, non comunicato, né notificato, - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti e i relativi allegati (prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione Generale per l'ippica), a firma del Direttore Generale, non comunicato, né notificato, Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\4\2025 per l’annullamento dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo con ampliamento dei motivi di ricorso per gli ulteriori vizi-motivi emersi alla luce: della relazione istruttoria prot. n. 675591 del 23.12.2024, richiamata nel D.D. “Decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” (e relativi allegati - prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata e comunicata dal Masaf a mezzo Pec in data 23.01.2025 a seguito di Istanza di accesso atti della società del 30.12.2024; - della relazione istruttoria prot. n. 0575429 del 31.10.2024, richiamata nel D.D. “Decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025” (e relativi allegati - prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata. (con i motivi aggiunti depositati il 16\7\2025): - del decreto Masaf DIPP IV prot. n. 0179725 del 18.04.2025, e i relativi allegati, del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, a firma del Direttore Generale, non comunicato, né notificato, modificativo del Calendario corse ippiche 2025 già impugnato con Ricorso principale iscritto al n. 649/2025 R.G. R.; - nonché, degli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente, e comunque non comunicati, né notificati.. quanto al ricorso n. 14473 del 2025: (ricorso introduttivo) del decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026 (decreto Capo Dipartimento-DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025), non comunicato, nè notificato; - - degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente. (motivi aggiunti presentati da IPPOMED S.R.L. il 26\1\2026) dei seguenti atti sopravvenuti: - “Decreto D.G. di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026” (decreto Direttore Generale Masaf DIPP IV prot. n. 0587688 del 31.10.2025), non comunicato, né notificato, - e relativa Relazione istruttoria (Masaf DIPP IV prot. n. 0587685 del 31.10.2025), non pubblicata, trasmessa a mezzo Pec del 19.12.2025 a seguito di istanza accesso agli atti di Ippomed S.r.l., - Relazione istruttoria (Masaf segreteria DIPP n. 0351955 del 29.07.2025), richiamata nel decreto Capo-dipartimento n. 0353391 del 30.07.2025, non pubblicata, e trasmessa a mezzo Pec del 19.12.2025 a seguito di istanza accesso agli atti di Ippomed S.r.l., - e degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente, (motivi aggiunti presentati da IPPOMED S.R.L. il 21\3\2026) per annullamento dei sopraggiunti: - “Decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” (decreto Direttore Generale Masaf DIPP IV prot. n. 0693331 del 24.12.2025), non comunicato, né notificato; - e relativa “Relazione tecnica istruttoria” (Masaf DIPP IV prot. n.0693167 del 24.12.2025), non pubblicata, trasmessa a mezzo Pec del 12.01.2026 a seguito di istanza accesso agli atti di Ippomed S.r.l.; - Decreto D.G. Masaf DIPP IV prot. n. 0054090 del 04.02.2026, non comunicato, né notificato, di ulteriore modifica del Calendario nazionale delle corse ippiche 2026 di cui al decreto direttoriale prot. n. 0587688 del 31.10.2025 e s.m.i.; (motivi aggiunti presentati da IPPOMED S.R.L. il 24\5\2026 ) per l'annullamento dei sopraggiunti: - Decreto MASAF – Direttore Generale DIPP IV prot. n. 0094084 del 25.02.2026 e relativi allegati, non comunicato, né notificato; - “Decreto D.G. di modifica del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026” e relativi allegati (decreto Direttore Generale MASAF prot. n. 0137070 del 20.03.2026), non comunicato, né notificato; - “Decreto D.G. di modifica del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026” e relativi allegati (decreto Direttore Generale MASAF prot. n. 0160702 del 03.04.2026, non comunicato, né notificato; - e ulteriori atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi, non comunicati, né notificati, e comunque sconosciuti alla ricorrente..

Giustizia amministrativa202500649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali e direttoriali di approvazione, definizione e modifica dei calendari delle corse ippiche per gli anni 2025 e 2026, con relativi allegati e relazioni istruttorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Ippomed S.r.l. ha impugnato, con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, gli atti del MASAF relativi alla programmazione dei calendari delle corse ippiche per gli anni 2025 e 2026, nonché i relativi stanziamenti, montepremi, allegati e relazioni istruttorie. Le censure specifiche non sono esaminate nell'ordinanza. Nel giudizio relativo al calendario 2026, i motivi aggiunti depositati il 24 maggio 2026 riguardano ulteriori decreti di modifica del calendario, ma non erano trattabili all'udienza del 17 giugno 2026 per mancato decorso dei termini a difesa. La ricorrente ha prospettato lo stralcio di tali motivi aggiunti per consentire la trattazione del ricorso e degli altri motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha riunito i giudizi n. 649/2025 e n. 14473/2025, ravvisando la sovrapponibilità delle censure e l'opportunità di una trattazione contestuale per economia processuale. Ha respinto la richiesta di stralcio dei motivi aggiunti del 24 maggio 2026, poiché gli atti sopravvenuti risultano correlati agli atti già impugnati e il loro esame può essere dirimente per verificare la persistenza dell'interesse alla coltivazione delle censure relative agli atti pregressi. Ha quindi rinviato la trattazione alla pubblica udienza del 22 settembre 2026, riservando ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.

Massime di principio

  • Quando più giudizi riguardano atti amministrativi tra loro correlati e censure in larga parte sovrapponibili, il giudice amministrativo può riunirli per assicurare una trattazione contestuale e realizzare esigenze di economia processuale.
  • La richiesta di stralcio di motivi aggiunti non deve essere accolta quando gli atti sopravvenuti sono strettamente collegati a quelli già impugnati e il loro esame può incidere sulla verifica della persistenza dell'interesse alla decisione sulle censure rivolte agli atti precedenti.
  • I motivi aggiunti non possono essere trattati in udienza quando non siano rispettati i termini a difesa; in tal caso, il giudice deve assicurare il contraddittorio rinviando la trattazione a un'udienza successiva.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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