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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1768/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 12/07/2024 del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'appello per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo concreto e attuale di reiterazione; errata valutazione del ruolo attribuito (sarebbe stato più un "custode" che un "corriere"); travisamento probatorio relativo alle intercettazioni che dimostrerebbero il suo allontanamento dall'associazione dal settembre 2021; decorso del tempo dall'ultima condotta (tre anni) e buon comportamento intramurario; rilievo eccessivo ai contatti non sanzionati con un affiliato; considerazione inadeguata delle esigenze familiari e dell'azienda agricola sostenuta dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del Tribunale che, applicando il comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ha valorizzato la gravità e ripetitività dei fatti, i precedenti penali (anche per rapina) e i contatti mantenuti con soggetti ritenuti apicali, concludendo che solo la custodia carceraria è idonea ad impedire la reiterazione. La Corte ha affermato che il tempo intercorso dall'ultima condotta (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé rilevante in sede di revoca/sostituzione della misura, salvo elementi sopravvenuti che ne attestino l'attenuazione; anche il comportamento tenuto in custodia e le esigenze familiari non hanno assunto rilievo sufficiente a mutare il giudizio prognostico. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; ha disposto altresì la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Articolo relativo ai reati di narcotraffico contestati: la gravità delle fattispecie concorrenti ha inciso sulla valutazione della pericolosità e sull'adeguatezza della misura cautelare custodiale.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferimento alle varie ipotesi di reato previste dalla normativa sugli stupefacenti; contribuisce a configurare il quadro di gravà complessiva dei fatti.

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    Si applica la presunzione "temperata" di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie; la Corte afferma che questa presunzione non è vinta dalle argomentazioni difensive in assenza di elementi sopravvenuti che ne dimostrino l'attenuazione.

  • cod. proc. pen., art. 274, comma 1, lett. c)

    Criteri per la valutazione della pericolosità sociale: la prognosi si desume congiuntamente da fatti storicizzati e dalla personalità dell'agente; la Corte ha richiamato questo parametro per giustificare la custodia.

  • cod. proc. pen., art. 299

    Richiamato per distinguere i tempi rilevanti: il periodo intercorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura è quello significativo in caso di revoca/sostituzione, mentre il "tempo silente" precedente non ha automaticamente efficacia esimente.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Previsione che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ex art. 616.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario qualora l'atto non determini la remissione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • Se opera il comma 3 dell'art. 275 c.p.p. (presunzione di adeguatezza della custodia), la difesa deve fornire elementi sopravvenuti e concreti per superare tale presunzione; semplici argomentazioni sul tempo trascorso o sul buon comportamento non sono di per sè sufficienti.
  • Il "tempo silente" intercorrente tra l'ultima condotta e la richiesta di revoca non è automaticamente decisivo: rileva invece il tempo dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di fatti nuovi che attesti un'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Il buon comportamento durante la detenzione ha valore limitato: può essere interpretato come un comportamento obbligato e non come prova di reale resipiscenza, a meno che non sia accompagnato da elementi concreti e probanti di discontinuità criminosa.
  • I precedenti penali e la ripetizione di episodi delittuosi sono elementi forti nel giudizio prognostico di pericolosità e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere anche se l'ultima condotta risale a tempo prima.
  • Le esigenze familiari o imprenditoriali (danno all'azienda, ecc.) non prevalgono automaticamente sulle esigenze di prevenzione della reiterazione del reato; occorre dimostrare che tali esigenze concretamente rendano non necessaria la misura custodiale.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario indicare fatti nuovi, concreti e specifici (es. interruzione stabile dei contatti criminosi, cambiamento di vita dimostrabile) che modifichino il quadro prognostico originario.

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