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Ordinanza

Ordinanza n. 505/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, Sezione II, n. 1095/2023 in data 31 marzo 2023; e per la riforma della deliberazione del Commissario ad acta n. 72 dell’11 novembre 2025, adottata in ottemperanza della sentenza del TAR Catania n. 2825/2025 del 6 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202302187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito i reclami principale e incidentale, né ha valutato la correttezza dei criteri di calcolo del risarcimento. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, ritenendo necessario assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e consentire a tutte le parti di svolgere compiutamente le proprie difese. Ha disposto inoltre la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione del Commissario ad acta n. 72 dell’11 novembre 2025, adottata in ottemperanza, che ha determinato il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del terreno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I proprietari hanno proposto reclamo principale contro la deliberazione del Commissario ad acta n. 72/2025, nell’ambito del giudizio per l’esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1095/2023 e per la riforma della deliberazione commissariale adottata in ottemperanza alla sentenza del TAR Catania n. 2825/2025. Anche il Comune di Catania ha proposto reclamo incidentale contro la medesima deliberazione, deducendo l’erroneità dei criteri di calcolo del risarcimento. Poiché il reclamo comunale è stato notificato il 5 gennaio 2026 e tale notificazione non consentiva il rispetto dei termini a difesa dei proprietari per la camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il Collegio ha rilevato la necessità di differire la trattazione.

Massime di principio

  • Quando un reclamo incidentale è notificato in un momento tale da non consentire alla controparte il rispetto dei termini a difesa in vista della camera di consiglio, il giudice deve differire la trattazione per garantire l’effettività del contraddittorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza o nel procedimento di reclamo contro gli atti del commissario ad acta, la decisione non può essere assunta prima che tutte le parti abbiano avuto un termine effettivo e congruo per esaminare le contestazioni e articolare le proprie difese.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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