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Ordinanza

Ordinanza n. 455/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 22/06/26 prot. -OMISSIS- reg_prot-OMISSIS-, di revoca del posto barca assegnato presso i pontili comunali e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale con richiesta di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. nonché per la condanna dell'AC di Otranto al risarcimento dei danni ovvero, in subordine al pagamento di un giusto indennizzo e con istanza ex artt. 49 e 52 c.p.a

Giustizia amministrativa202600668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del posto barca assegnato presso i pontili comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del posto barca assegnato presso i pontili comunali, chiedendone la sospensione cautelare e formulando altresì domande risarcitorie o, in subordine, indennitarie. La vicenda trae origine da indagini della Guardia di finanza relative a presunti illeciti nella procedura comunale di assegnazione dei posti di ormeggio. Il ricorrente aveva richiesto l’assegnazione beneficiando della priorità prevista dal regolamento comunale per le ditte individuali operanti nel settore nautico, dichiarando una sede operativa in Otranto presso un immobile che, secondo gli accertamenti investigativi, era stato alienato a terzi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Egli ha sostenuto che la sede operativa sarebbe rimasta presso l’immobile in forza di accordi verbali con l’acquirente e ha prospettato, successivamente, che essa potesse comunque essere individuata presso il pontile di ormeggio. La difesa ha rinunciato all’istanza cautelare in ragione della sospensione dell’efficacia del provvedimento disposta dal Comune sino al 16 settembre 2026, ma il Collegio ha comunque esaminato e respinto la domanda cautelare. A fronte dell’intendimento del TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., la parte ha chiesto il differimento per proporre motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati, fondato su puntuale istruttoria e adeguatamente motivato anche mediante il richiamo alla relazione e agli accertamenti della Guardia di finanza. Ha considerato ininfluente l’allegazione di accordi verbali con il nuovo proprietario dell’immobile, poiché l’immobile indicato come sede operativa era stato alienato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ha inoltre escluso che la sede operativa potesse tautologicamente coincidere con il porto, il pontile o il posto di ormeggio, poiché il posto barca costituiva proprio il bene della vita richiesto e non poteva essere utilizzato autoreferenzialmente come presupposto per ottenerlo. La richiesta di differimento è stata sostanzialmente presa in considerazione rilevando che la parte avrebbe potuto eventualmente riproporre una nuova istanza cautelare con i motivi aggiunti. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la domanda e l’ha respinta ritenendo insussistenti i presupposti cautelari.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nell’originaria richiesta di tutela cautelare monocratica, ma l’ordinanza decide sulla domanda cautelare collegiale.

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha manifestato l’intendimento di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ma il giudizio non è stato definito in questa sede cautelare.

  • Regolamento comunale del servizio punti di ormeggio

    Costituisce la base regolamentare della procedura di assegnazione e delle priorità riconosciute alle diverse categorie di richiedenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In una procedura regolamentare di assegnazione di posti di ormeggio, il richiedente che invochi una priorità collegata alla disponibilità di una sede operativa deve dimostrare il possesso del relativo requisito entro il termine previsto per la presentazione della domanda; non è sufficiente indicare un immobile già alienato a terzi prima della scadenza del termine.
  • La mera allegazione di accordi verbali con l’acquirente dell’immobile non rende automaticamente dimostrata la permanenza della sede operativa, quando gli accertamenti amministrativi o investigativi abbiano escluso la disponibilità dell’immobile nel periodo rilevante.
  • Il bene richiesto mediante una procedura di assegnazione non può essere utilizzato, in modo tautologico e autoreferenziale, come sede o presupposto del requisito che dà titolo all’assegnazione: il posto di ormeggio non può quindi coincidere con la sede operativa richiesta per ottenere quello stesso posto.
  • Ai fini della tutela cautelare, la presenza di un’istruttoria puntuale e di una motivazione adeguata, anche mediante richiamo a una relazione e ad accertamenti della Guardia di finanza, può escludere il fumus boni iuris dei vizi dedotti, ferma la sommaria cognizione propria della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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