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Sentenza

Sentenza del 27/04/2022 n. 13096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva in gran parte respinto l'accertamento dell'Agenzia relativo all'anno 2003. Le questioni centrali riguardavano: (i) la deducibilità fiscale del costo per compenso agli amministratori pagato mediante cessione di un credito non effettivamente incassato (rilievo n. 1); (ii) la deducibilità di costi rappresentati da note di credito emesse per esportazioni non andate a buon fine senza prova del rientro o della cessione estero-su-estero (rilievi nn. 6 e 4, anche ai fini IVA); (iii) la non imponibilità IVA delle esportazioni per le quali mancava documentazione doganale o equivalente e la corretta qualificazione ai fini IVA di riaddebitati costi per soggiorni in Italia a clienti esteri (rilievo n. 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi al rilievo n. 1 e al rilievo n. 5 (primo e quarto motivo), ritenendo fondate le censure dell'Agenzia: (a) sul piano delle imposte sui redditi, la deducibilità del compenso degli amministratori corrisposto mediante cessione di credito è ammessa solo se la cessione ha efficacia estintiva (pro soluto) o vi sia comunque la manifestazione finanziaria del pagamento nel periodo d'imposta; la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente la sola cessione senza accertare l'effetto estintivo è errata; (b) sul piano IVA, la non imponibilità delle cessioni all'esportazione richiede prova adeguata della spedizione/uscita fisica dalle dogane, preferibilmente tramite documentazione doganale o attestazioni di pubbliche autorità estere; in mancanza l'operazione va assoggettata ad IVA; inoltre, i riaddebiti di spese devono essere qualificati in base alla natura del mandato (con o senza rappresentanza) per determinare la loro rilevanza ai fini IVA. I motivi relativi alle note di credito e all'esistenza delle cessioni estero-su-estero (secondo e terzo motivo) sono stati dichiarati inammissibili perché poggiavano su contestazione di fatti già accertati dal giudice di merito. La sentenza della CTR è stata cassata con riferimento ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)

    art. 47, comma 1, lett. c-bis; art. 62, comma 3; art. 95, comma 2; art. 75, comma 1 (previgente)

    Art. 62(3) interpreta i compensi agli amministratori come deducibili secondo il criterio di cassa; l'estensione ai soci di capitali è resa dall'art. 95. La Corte richiede che la deduzione del compenso corrisposto mediante cessione di credito sia correlata alla manifestazione finanziaria del pagamento: la cessione è rilevante ai fini della deducibilità solo se idonea ad estinguere l'obbligazione (pro soluto) o se vi è la riscossione del credito nel periodo d'imposta

  • Codice Civile

    art. 1198 c.c.; art. 2697 c.c.

    Art. 1198 c.c.: la cessione di credito può estinguere l'obbligazione se le parti così concordano; la Corte richiama questo principio per valutare quando la cessione costituisce pagamento effettivo. Art. 2697 c.c.: regola della prova; la Corte ricorda che il soggetto che deduce fatti rilevanti deve fornire la prova di essi (ad es. prova dell'esportazione); la censura che implichi revisione degli accertamenti di fatto è inammissibile in Cassazione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633 (norme IVA)

    art. 3 comma 3; art. 7 comma 2 e comma 3-4; art. 8 comma 1 lett. a); art. 15 comma 1 n. 3

    Art. 8(1)(a) richiede documentazione doganale o vidimazione da ufficio doganale ovvero, in mancanza, altri documenti di trasporto vidimati per provare l'esportazione; in assenza di tali prove l'operazione è imponibile. Art. 15(1)(n.3) – i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, se documentati, non contribuiscono alla base imponibile; occorre però accertare se il riaddebito derivi da mandato con o senza rappresentanza (art.3(3))

  • T.U. doganale

    T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346

    La disciplina doganale consente prova dell'esportazione anche tramite documentazione rilasciata da pubbliche amministrazioni o dogane estere; la Corte ritiene questa documentazione adeguata a dimostrare l'effettiva uscita delle merci dall'UE

  • Normativa e giurisprudenza UE (Direttiva IVA e pronunce Corte di Giustizia)

    Direttiva IVA art. 131 e art.146(1)(a); giurisprudenza citata: C-492/13 Traum, C-307/16 Pielikowski, C-495/17 Cartrans, C-275/18 Milan Vini, C-656/19 Bakati Plus

    La normativa UE non impone formalismi unici sulla prova dell'esportazione ma lascia agli Stati membri di definire condizioni ragionevoli per evitare frodi; gli Stati possono esigere documentazione probatoria equilibrata (bilanciando certezza e proporzionalità). L'interpretazione nazionale (DPR 633/72 art.8) è conforme a questo principio poiché indica documentazione precisa (anche alternativa) ma richiede comunque prova sostanziale dell'uscita fisica delle merci

Massime di principio

  • Per i compensi agli amministratori pagati mediante cessione di crediti la deducibilità segue il criterio di cassa: è deducibile solo quando la cessione comporta l'effettiva estinzione dell'obbligazione (pro soluto) o quando si verifica la riscossione del credito; la sola cessione senza effetto estintivo non basta.
  • Per beneficiare della non imponibilità IVA per esportazioni (extra-UE) occorre fornire prova adeguata dell'effettiva spedizione e dell'uscita delle merci dal territorio nazionale/UE: preferibilmente documentazione doganale o attestazioni di pubbliche autorità estere; in mancanza l'operazione può essere assoggettata ad IVA.
  • Le note di credito emesse per operazioni di esportazione annullate richiedono prova (da parte del contribuente) che la merce sia effettivamente rientrata o sia stata ceduta estero su estero; senza prova certa la deducibilità o la non imponibilità possono essere disconosciute.
  • I riaddebiti di spese a clienti esteri vanno qualificati in base al rapporto di mandato: se il riaddebito è una anticipazione fatta in nome e per conto (mandato con rappresentanza) e documentato, non concorre alla base imponibile; se effettuato in nome proprio (mandato senza rappresentanza) il riaddebito è autonomo e imponibile.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito: le censure devono essere fondate su violazioni di diritto o su errori di applicazione della legge, non su rivalutazione delle prove.
  • Chi invoca la non imponibilità o la deducibilità ha l'onere probatorio: è necessario produrre documenti idonei (anche di pubbliche autorità estere o dogane) per attestare elementi fattuali rilevanti quali l'esportazione o l'effettiva estinzione dell'obbligazione.

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