Cassazione Penale, Sentenza n. 40165/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani che, in sede di rinvio dopo l'annullamento di una precedente ordinanza, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinto il reato di truffa oggetto di patteggiamento (sentenza del 23/11/2010, irrevocabile il 01/04/2011). Il motivo principale del ricorso era la violazione di legge per omessa verifica del momento di consumazione della truffa: la Corte di legittimità aveva indicato che occorreva stabilire quando fosse avvenuta la fornitura dei beni (esaminando fatture e DDT) per capire se la consumazione fosse anteriore o posteriore alla consegna del titolo di pagamento. Il Giudice dell'esecuzione aveva invece basato il rigetto su una valutazione presuntiva, considerando la data dell'assegno (15/06/2011, protestato 28/06/2011) come elemento decisivo per ritenere che la fornitura fosse successiva e dunque la truffa consumata entro cinque anni dal passaggio in giudicato, senza esaminare la documentazione probatoria relativa alle consegne.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo esame. La Corte ha censurato il Giudice dell'esecuzione per aver fatto affidamento su una presunzione apodittica (uso del termine "verosimilmente") e per non aver esaminato la documentazione processuale (fatture, DDT, documenti di consegna) né aver motivato l'impossibilità di procedere a tale verifica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui nel reato di truffa contrattuale il momento di consumazione va accertato concretamente in base alla singola fattispecie e non può essere determinato in astratto. Pertanto il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 623 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle norme di impugnazione e procedimento; invocato nel complesso dei rimedi di cui si è avvalso il ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato tra le disposizioni processuali pertinenti al controllo del provvedimento del giudice dell'esecuzione; utilizzato come fondamento formale del motivo di impugnazione
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Indicata come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); usata per inquadrare la censura relativa all'omessa verifica di un fatto rilevante ai fini dell'estinzione del reato
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'effetto estintivo collegato al decorso dei termini; la valutazione della sua applicabilità richiede l'accertamento della data di consumazione del reato, che il giudice deve determinare su base probatoria e non per presunzioni
Principio di diritto (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043)
Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi.
La Corte ha applicato questo principio per censurare l'uso di presunzioni generiche da parte del Giudice dell'esecuzione e per imporre un accertamento documentale concreto (fatture, DDT, documenti di consegna) al fine di stabilire la data di consumazione della truffa
Sentenza della Sezione Prima della Cassazione del 08/07/2020 (sentenza rescindente)
Ha già annullato una precedente ordinanza del Tribunale di Trani e richiamato la necessità di accertare il momento della fornitura dei beni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Trani non abbia ottemperato alle indicazioni della sentenza rescindente
Massime di principio
- Nel reato di truffa 'contrattuale' il momento di consumazione va accertato caso per caso in base alle modalità concrete dell'accordo, non può essere stabilito in astratto.
- Il giudice chiamato a verificare l'estinzione del reato per decorso di termini deve esaminare la documentazione probatoria (fatture, DDT, documenti di consegna) per determinare la data di effettiva disponibilità dei beni da parte dell'agente.
- Non è sufficiente per il giudice fondare la decisione su presunzioni apodittiche o su formulazioni quali "verosimilmente"; la motivazione deve indicare riferimenti documentali e spiegare perché la prova non consente l'accertamento, se tale sia il caso.
- Se l'atto di accusa o la sentenza indicano una data di consumazione (es. marzo 2011), il giudice dell'esecuzione deve confrontare tale indicazione con la documentazione processuale prima di escludere l'effetto estintivo previsto dalla normativa.
- In presenza di incertezza documentale rilevante, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame e accertamenti ulteriori piuttosto che il rigetto basato su congetture.
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