Direttiva 2001/37
Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco - Dichiarazione della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/37/CE sostituisce e rifonde le precedenti direttive in materia di etichettatura e tenori massimi dei prodotti del tabacco, con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli agli scambi e assicurare un elevato livello di tutela della salute. Introduce limiti armonizzati per catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, regole dettagliate su avvertenze sanitarie, tracciabilità e comunicazione degli ingredienti. Lascia agli Stati membri un margine di manovra per misure più rigorose compatibili con il trattato e, in alcuni casi, per richieste aggiuntive di prova e informazione.
Ravvicinamento delle regole UE su lavorazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti del tabacco, con limiti massimi per catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette e restrizioni su ingredienti, denominazioni e tabacco per uso orale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti del tabacco destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, inclusi i prodotti costituiti anche solo in parte di tabacco, e in particolare alle sigarette per quanto riguarda i limiti di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Incide su fabbricanti, importatori e Stati membri, sia per i prodotti immessi in libera pratica e commercializzati nel mercato interno sia, con regole specifiche, per le sigarette prodotte nell’Unione ed esportate. Sono previste esclusioni e regimi particolari per il tabacco per uso orale, per i prodotti del tabacco senza combustione e per la Repubblica ellenica e per il Regno di Svezia in relazione alle deroghe storiche richiamate dal testo.
Direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle norme sui prodotti del tabacco
La direttiva mira a superare le differenze tra le discipline nazionali che ostacolano il mercato interno dei prodotti del tabacco, fissando standard armonizzati per contenuti massimi, etichettatura e informazioni sugli ingredienti. Il testo si fonda su un elevato livello di protezione della salute, con particolare attenzione ai rischi del fumo attivo e passivo e alla necessità di rendere più trasparente la composizione dei prodotti.
Obiettivi e logica dell’armonizzazione
La direttiva sostituisce e rifonde le precedenti direttive 89/622/CEE e 90/239/CEE, che avevano già introdotto misure su etichettatura e tenore di catrame. Il legislatore UE osserva che persistono differenze sostanziali tra gli Stati membri quanto a lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, differenze idonee a ostacolare gli scambi e il corretto funzionamento del mercato interno.
L’armonizzazione è concepita in modo funzionale: da un lato elimina le barriere tecniche, dall’altro lascia agli Stati membri un margine per adottare, a determinate condizioni, misure più rigorose per la protezione della salute pubblica. Il considerando sottolinea che, dato il carattere particolarmente nocivo del tabacco, la tutela della salute ha priorità elevata.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda i prodotti del tabacco destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, anche se costituiti solo parzialmente di tabacco, compresi quelli geneticamente modificati o meno. Ai fini della direttiva sono definiti anche catrame, nicotina, tabacco per uso orale e ingrediente.
La nozione di ingrediente è ampia e comprende qualsiasi sostanza o componente diverso dalla foglia e dalle altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco, utilizzato nella fabbricazione o preparazione del prodotto o presente nel prodotto finito, inclusi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.
Tenori massimi nelle sigarette
L’articolo 3 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i limiti massimi per le sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte negli Stati membri:
- 10 mg per sigaretta di catrame,
- 1 mg per sigaretta di nicotina,
- 10 mg per sigaretta di monossido di carbonio.
Per le sigarette fabbricate nell’Unione e destinate all’esportazione, gli Stati membri possono applicare questi limiti dal 1° gennaio 2005, ma devono farlo in ogni caso entro il 1° gennaio 2007. Per la Repubblica ellenica è prevista una deroga temporanea: la data di applicazione del limite di catrame per le sigarette prodotte e commercializzate nel suo territorio è il 1° gennaio 2007.
Misurazione, controlli e tracciabilità
I tenori sono misurati secondo le norme ISO 4387, ISO 10315 e ISO 8454, mentre la verifica dell’esattezza delle indicazioni in etichetta segue la norma ISO 8243. Le prove devono essere eseguite o verificate da laboratori approvati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 30 settembre 2002 e successivamente a ogni modifica, l’elenco dei laboratori autorizzati, specificando criteri di autorizzazione e mezzi di sorveglianza. Inoltre, possono richiedere ai fabbricanti o importatori ulteriori prove su altre sostanze prodotte dai prodotti del tabacco, marca per marca e tipo per tipo, valutandone anche gli effetti sulla salute e il potenziale di dipendenza. I risultati devono essere trasmessi annualmente alle autorità nazionali e poi alla Commissione, che ne tiene conto nella relazione periodica.
Per assicurare l’identificazione e la rintracciabilità, ogni confezione deve riportare il numero di lotto o un segno equivalente, in forma idonea a individuare provenienza e data di produzione.
Etichettatura e avvertenze sanitarie
L’articolo 5 disciplina in modo dettagliato le indicazioni obbligatorie sui pacchetti. I tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio devono essere stampati su un lato del pacchetto di sigarette nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di commercializzazione, occupando almeno il 10% della superficie corrispondente; la percentuale sale al 12% per gli Stati con due lingue ufficiali e al 15% per quelli con tre lingue ufficiali.
Ogni confezione unitaria di prodotti del tabacco, salvo i prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, deve recare:
- un’avvertenza generale, alternativa tra quelle previste;
- un’avvertenza supplementare tratta dall’allegato I.
Le avvertenze devono alternarsi con regolarità. La generale deve comparire sulla superficie più visibile della confezione, e l’avvertenza supplementare sulla seconda superficie più visibile; le medesime regole si applicano agli imballaggi esterni per la vendita al dettaglio, esclusi i sovraimballaggi trasparenti.
Per i prodotti del tabacco per uso orale autorizzati e per i prodotti del tabacco senza combustione è prevista un’avvertenza specifica: "Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza." Anche qui sono previste regole di collocazione sulla parte più visibile della confezione.
Sono fissate percentuali minime di superficie occupata dalle avvertenze: 30% per l’avvertenza generale e quella specifica per uso orale/senza combustione, 40% per l’avvertenza supplementare, con incrementi per Stati plurilingui. Per confezioni non di sigarette con superficie più visibile superiore a 75 cm², sono previste misure minime in cm².
La direttiva stabilisce anche criteri tipografici e formali: carattere Helvetica grassetto su fondo bianco, testo in minuscolo salvo iniziale e regole grammaticali, centratura nell’area di stampa, bordo nero per i prodotti diversi da quelli del paragrafo 4, lingua ufficiale dello Stato di commercializzazione, inamovibilità e indelebilità del testo. Le indicazioni non possono essere stampate sui bolli fiscali e non devono essere occultate o interrotte da altre informazioni o immagini.
La Commissione deve adottare, entro il 31 dicembre 2002, orientamenti per l’uso di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino gli effetti del fumo sulla salute; se gli Stati membri richiedono avvertenze ulteriori con immagini, queste devono conformarsi a tali orientamenti.
Ingrediente, composizione e trasparenza verso il pubblico
L’articolo 6 impone a fabbricanti e importatori di presentare annualmente un elenco completo degli ingredienti usati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, con le relative quantità suddivise per marca e tipo. L’elenco deve essere accompagnato da una dichiarazione che ne giustifichi l’inclusione, dall’indicazione della funzione e categoria degli ingredienti e dai dati tossicologici disponibili, con particolare attenzione agli effetti sulla salute e alla dipendenza.
Le informazioni devono essere fornite per la prima volta entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri devono diffonderle al pubblico, salvaguardando i segreti commerciali, rendere accessibile l’elenco degli ingredienti per ciascun prodotto insieme ai tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio, e trasmettere annualmente i dati alla Commissione.
Denominazioni ingannevoli e tabacco per uso orale
Dal 30 settembre 2003 è vietato l’uso sulle confezioni di diciture, denominazioni, marchi, immagini, elementi figurativi o simboli che suggeriscano che un prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri. Il divieto opera fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, in materia di indicazione dei tenori.
L’articolo 8 impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, salve le disposizioni speciali richiamate dall’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.
Misure di adeguamento tecnico e comitologia
La Commissione è incaricata di adattare al progresso scientifico e tecnico i metodi di misurazione e le relative definizioni, le avvertenze sanitarie dell’allegato I e la loro frequenza di rotazione, nonché la marcatura per identificazione e tracciabilità. Le misure di esecuzione seguono la procedura di comitato prevista dall’articolo 10 e dalla decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per il parere del comitato.
Relazioni periodiche e possibile evoluzione della disciplina
Entro il 31 dicembre 2004 e poi ogni due anni, la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. La prima relazione deve indicare gli aspetti da riesaminare o sviluppare alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnica.
Tra i temi espressamente da riesaminare figurano:
- la possibile ulteriore riduzione dei tenori massimi;
- i nessi tra i vari tenori;
- il miglioramento delle avvertenze sanitarie in dimensioni, posizione e formulazione;
- l’uso di fotografie o pittogrammi;
- nuove metodologie per valutare esposizione tossica e nocività;
- la dipendenza generata dai prodotti;
- la valutazione di prodotti suscettibili di ridurre la nocività;
- metodi standardizzati per altri componenti del fumo;
- i dati tossicologici richiesti ai fabbricanti per gli ingredienti;
- le norme per i prodotti diversi dalle sigarette, in particolare il tabacco trinciato per sigarette.
La relazione deve anche esaminare il rapporto tra i requisiti di etichettatura e il comportamento dei consumatori ed essere eventualmente accompagnata da proposte di modifica della direttiva.
Elenco comune degli ingredienti
Nel quadro della prima relazione, entro il 31 dicembre 2004, la Commissione è invitata a presentare una proposta di elenco comune degli ingredienti autorizzati per i prodotti del tabacco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri. L’obiettivo è il buon funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare del profilo di dipendenza degli ingredienti.
Rapporti con il diritto nazionale e margini di discrezionalità
La direttiva vieta agli Stati membri di impedire l’importazione, la vendita e il consumo di prodotti conformi per ragioni collegate ai requisiti armonizzati, salvo le misure di verifica previste dall’articolo 4. Al tempo stesso salva espressamente la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più restrittive per la protezione della salute pubblica, purché compatibili con il trattato e non lesive delle norme UE armonizzate.
In particolare, gli Stati membri possono vietare, in attesa dell’elenco comune degli ingredienti, l’uso di ingredienti che aumentino le proprietà tossicomanigene dei prodotti del tabacco. Questo è uno dei principali margini di discrezionalità lasciati dalla direttiva.
Recepimento, applicazione transitoria e abrogazione delle norme precedenti
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2002 e informarne la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
I prodotti non conformi possono essere commercializzati per un anno dalla data di recepimento; per i prodotti diversi dalle sigarette il periodo transitorio è di due anni. La direttiva abroga le direttive 89/622/CEE e 90/239/CEE, fatti salvi i relativi termini di recepimento e applicazione richiamati nell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Dichiarazione della Commissione
La Commissione ha dichiarato che esaminerà, sulla base degli articoli 152 e 153 del trattato, gli aspetti di sanità pubblica e tutela dei consumatori relativi alla vendita di prodotti del tabacco tramite distributori automatici, tema richiamato anche nei negoziati internazionali sulla convenzione quadro OMS per la lotta al tabagismo.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità armonizzatrice
L’articolo 1 individua come oggetto il ravvicinamento delle norme nazionali su tenori massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, avvertenze sanitarie e altre indicazioni sui pacchetti, nonché misure su ingredienti e qualificazioni dei prodotti del tabacco, sulla base di un elevato livello di protezione della salute.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce prodotti del tabacco, catrame, nicotina, tabacco per uso orale e ingrediente, includendo tra gli ingredienti anche cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.
Limiti massimi per le sigarette
L’articolo 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2004 le sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte negli Stati membri non possono superare 10 mg/sigaretta di catrame, 1 mg/sigaretta di nicotina e 10 mg/sigaretta di monossido di carbonio. Per le sigarette fabbricate nell’UE destinate all’esportazione gli Stati membri possono applicare tali limiti dal 1° gennaio 2005, ma devono applicarli comunque entro il 1° gennaio 2007. Per la Repubblica ellenica la data di applicazione del limite al catrame è il 1° gennaio 2007.
Metodi di misurazione e laboratori
L’articolo 4 rinvia alle norme ISO 4387, ISO 10315 e ISO 8454 per la misurazione rispettivamente di catrame, nicotina e monossido di carbonio; l’esattezza delle indicazioni in etichetta è verificata secondo ISO 8243. Le prove devono essere effettuate o verificate da laboratori approvati e sorvegliati dalle autorità competenti. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 30 settembre 2002 e poi a ogni modifica, l’elenco dei laboratori autorizzati e i relativi criteri di autorizzazione/sorveglianza.
Etichettatura: tenori e avvertenze sanitarie
L’articolo 5 impone la stampa dei tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio sulle confezioni di sigarette, occupando almeno il 10% della superficie corrispondente, elevato al 12% per Stati con due lingue ufficiali e al 15% per Stati con tre lingue ufficiali. Le confezioni devono riportare un’avvertenza generale alternativa tra quelle previste e un’avvertenza supplementare tratta dall’allegato I; le avvertenze devono coprire percentuali minime della superficie esterna (30% per l’avvertenza generale e 40% per quella supplementare, con incrementi per Stati plurilingui). Per prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco senza combustione è prevista un’avvertenza specifica; sono fissate regole di collocazione, formato, lingua, inamovibilità e divieto di stampa sui bolli fiscali. È previsto inoltre il lotto o segno equivalente per identificazione e rintracciabilità.
Composizione e ingredienti: obblighi informativi
L’articolo 6 impone a fabbricanti e importatori di presentare annualmente un elenco di tutti gli ingredienti con relative quantità, per marca e tipo, corredato di giustificazione dell’uso, funzione, categoria e dati tossicologici disponibili, con prima trasmissione entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri devono diffondere tali informazioni al pubblico, tutelando i segreti commerciali, rendere accessibile l’elenco per ciascun prodotto e trasmettere annualmente i dati alla Commissione.
Divieto di diciture ingannevoli
L’articolo 7 vieta, dal 30 settembre 2003, l’uso su confezioni di diciture, denominazioni, marchi, immagini o simboli che suggeriscano che un prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1.
Divieto del tabacco per uso orale
L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a vietare la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, salvo la deroga richiamata dall’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia e, in particolare, per il Regno di Svezia.
Adeguamento tecnico e comitologia
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico i metodi di misurazione e le relative definizioni, le avvertenze sanitarie dell’allegato I e la loro frequenza di rotazione, nonché la marcatura per identificazione e tracciabilità, secondo la procedura dell’articolo 10.
Procedura di comitato
L’articolo 10 prevede l’assistenza di un comitato alla Commissione e rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.
Relazione periodica della Commissione
L’articolo 11 impone alla Commissione una relazione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro il 31 dicembre 2004 e poi ogni due anni, con particolare attenzione a possibili ulteriori riduzioni dei limiti, miglioramento delle avvertenze, fotografie o pittogrammi, metodi di valutazione dell’esposizione tossica, dipendenza, prodotti a rischio ridotto, metodi standardizzati per altri componenti del fumo, dati tossicologici sugli ingredienti e norme per prodotti diversi dalle sigarette.
Proposta di elenco comune degli ingredienti
L’articolo 12 invita la Commissione, entro il 31 dicembre 2004 e nel quadro della prima relazione, a presentare una proposta di elenco comune degli ingredienti autorizzati per i prodotti del tabacco, tenendo conto della dipendenza che essi comportano.
Misure nazionali più restrittive e limiti al divieto di circolazione
L’articolo 13 vieta agli Stati membri di ostacolare importazione, vendita e consumo di prodotti conformi alla direttiva per ragioni attinenti ai limiti di catrame, nicotina, monossido di carbonio, avvertenze o altri requisiti della direttiva. È però espressamente salvato il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più restrittive per tutela della salute pubblica, purché compatibili con il trattato e non pregiudizievoli per le norme armonizzate; è anche ribadita la possibilità di vietare temporaneamente ingredienti che aumentino le proprietà tossicomanigene.
Recepimento, applicazione e periodo transitorio
L’articolo 14 impone il recepimento entro il 30 settembre 2002. I prodotti non conformi possono essere commercializzati ancora per un anno dalla data di recepimento; per i prodotti diversi dalle sigarette il termine transitorio è di due anni. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.
Abrogazione delle direttive precedenti e continuità normativa
L’articolo 15 abroga le direttive 89/622/CEE e 90/239/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai rispettivi termini di recepimento e applicazione indicati nell’allegato II. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 17 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 5 giu 2001Direttiva 2001/38
- direttiva · 28 mag 2001Direttiva 2001/34
- direttiva · 28 mag 2001Direttiva 2001/40
- direttiva · 15 giu 2001Direttiva 2001/44
- direttiva · 23 mag 2001Direttiva 2001/39
- direttiva · 22 mag 2001Direttiva 2001/10
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →