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direttiva

Direttiva 2001/38

Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/38/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva 93/7/CEE per adeguare ai cambiamenti monetari introdotti dall'euro i valori espressi in ecu e per evitare interpretazioni restrittive sulla tutela di alcune categorie di beni culturali. Stabilisce che, per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori in euro siano convertiti al tasso del 31 dicembre 2001 e aggiornati con revisione biennale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2001.

Modifica la direttiva 93/7/CEE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro, aggiornando le soglie di valore in euro e chiarendo che alcune categorie di beni sono tutelate qualunque sia il loro valore.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione alla direttiva 93/7/CEE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Incide in particolare sull'allegato della direttiva, rubrica B, relativo ai valori soglia dei beni culturali e alle modalità di conversione degli importi per gli Stati membri che non adottano l'euro. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica il parametro monetario e chiarisce la portata della tutela per determinate categorie di beni.

Direttiva 2001/38/CE: adeguamento della direttiva 93/7/CEE sulla restituzione dei beni culturali

La direttiva 2001/38/CE interviene in modo circoscritto sulla disciplina della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, modificando la direttiva 93/7/CEE. L'obiettivo è duplice: da un lato, adeguare ai meccanismi dell'euro le soglie monetarie originariamente espresse in ecu; dall'altro, chiarire che talune categorie di beni culturali restano tutelate indipendentemente dal loro valore.

Finalità della modifica

I considerando evidenziano che l'introduzione dell'euro rende necessario evitare che gli Stati membri adottino criteri di conversione divergenti o obsoleti rispetto alle nuove regole monetarie dell'Unione. Viene inoltre segnalato che la dizione "0" nell'allegato della direttiva 93/7/CEE aveva dato luogo a interpretazioni errate, come se i beni in questione non avessero alcun valore e quindi non meritassero protezione. La direttiva chiarisce dunque che il riferimento al valore nullo non esclude la qualifica di bene culturale.

Modifica dell'allegato della direttiva 93/7/CEE

L'articolo 1 sostituisce la rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE su due profili:

  • il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da "VALORI: qualunque ne sia il valore";
  • l'ultimo comma sulla conversione dei valori espressi in ecu è riformulato in termini di euro.

Per i beni appartenenti alle categorie indicate nell'allegato, la protezione opera quindi a prescindere dal valore economico. La disposizione ha un chiaro effetto interpretativo e rafforza la portata applicativa della direttiva 93/7/CEE, evitando esclusioni basate sul fatto che il bene abbia valore trascurabile o nullo.

Regole di conversione per gli Stati membri che non adottano l'euro

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato devono essere convertiti nella moneta nazionale al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il controvalore nazionale va poi rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001.

Il calcolo della revisione si fonda sulla media del valore quotidiano della valuta nazionale, espresso in euro, rilevata nel periodo di 24 mesi che termina l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con efficacia dal 31 dicembre. Il metodo di calcolo deve essere riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione, i valori in euro e i relativi controvalori nazionali devono essere pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni di novembre precedenti la data di efficacia della revisione.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.

La direttiva richiama inoltre l'obbligo, tipico del recepimento delle direttive, di contenere un riferimento alla direttiva stessa nelle misure nazionali oppure di corredarle di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La scelta delle modalità del riferimento è lasciata agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come norma di coordinamento monetario e di interpretazione della tutela dei beni culturali. Sul piano applicativo, conferma che le categorie elencate nell'allegato della direttiva 93/7/CEE restano protette anche se il bene ha valore nullo o marginale, e impone agli ordinamenti nazionali di allineare le soglie monetarie alla logica dell'euro con aggiornamento periodico per gli Stati non aderenti alla moneta unica.

Disposizioni principali

Chiarimento sul valore dei beni culturali

Nell'allegato della direttiva 93/7/CEE, rubrica B, il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da "VALORI: qualunque ne sia il valore". La modifica chiarisce che i beni appartenenti alle categorie indicate rientrano nella tutela della direttiva indipendentemente dal loro valore, anche se trascurabile o nullo, eliminando il rischio di interpretazioni che escludano tali beni dalla protezione.

Adeguamento monetario per gli Stati membri non aderenti all'euro

L'ultimo comma della rubrica B è sostituito per prevedere che, per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato siano convertiti nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il controvalore nazionale deve essere rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001, sulla base della media del valore giornaliero delle monete espresso in euro nel periodo di 24 mesi che termina l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione. Il metodo di calcolo deve essere riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. I valori in euro e i controvalori nazionali devono essere pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale a partire dai primi giorni di novembre precedenti la data di efficacia della revisione.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiebeni culturalimercato internocooperazione tra Stati membridiritto dei beni culturali

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