Sentenza n. 13453/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione ai contributi per l’acquisto di un autoveicolo elettrico, fondato sull’avvenuta immatricolazione del veicolo all’estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo a una domanda di contributo presentata per l’acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica a trazione completamente elettrica. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.m. 12 maggio 2020, n. 203, sostenendo che il decreto direttoriale n. 145/2020, con l’art. 4, comma 8, non potesse introdurre una limitazione ulteriore rispetto alla fonte ministeriale primaria, escludendo i veicoli acquistati o immatricolati all’estero. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 34 e 36 TFUE e dei principi di libera circolazione delle merci e non discriminazione, assumendo che l’esclusione dei veicoli inizialmente immatricolati in altro Stato membro costituisse una misura di effetto equivalente a una restrizione all’importazione. Infine, ha invocato la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità, sostenendo che la doppia immatricolazione fosse una necessità tecnico-procedurale e che il veicolo fosse comunque nuovo di fabbrica. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione ex art. 73, comma 3, c.p.a., la tardiva impugnazione della clausola del decreto direttoriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L’art. 4, comma 8, ultimo periodo, del d.d. n. 145/2020, stabilendo che in nessun caso sono ammesse a contributo acquisizioni di veicoli effettuate o immatricolate all’estero, anche se successivamente reimmatricolate in Italia a chilometri zero, è stato qualificato come clausola immediatamente escludente. La clausola produceva direttamente la lesione, poiché escludeva categoricamente l’accesso al beneficio; il successivo diniego costituiva soltanto applicazione meccanica della previsione. Poiché dalla documentazione risultava che l’operazione di acquisto dall’estero era programmata sin dall’origine, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola. La notifica del ricorso, avvenuta il 25 settembre 2025, è stata quindi ritenuta tardiva. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure sulla gerarchia delle fonti, sul diritto dell’Unione europea, sull’affidamento e sulla proporzionalità. Ha comunque precisato che anche il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione costituisce un vizio di violazione di legge, comportante annullabilità e da far valere entro il termine decadenziale mediante ordinaria azione di annullamento. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.m. 12 maggio 2020, n. 203
acquisizione [...] di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa [...] e elettrica (Full Electric)
La disposizione individua le acquisizioni astrattamente ammissibili a contributo, ma il ricorso non è stato deciso nel merito.
art. 4, comma 8, d.d. 7 agosto 2020, n. 145
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero»
La previsione è stata qualificata come clausola immediatamente escludente, lesiva direttamente e quindi soggetta a impugnazione immediata.
artt. 34 e 36 TFUE
La ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito; il giudice ha affermato che il contrasto con il diritto dell’Unione integra un ordinario vizio di violazione di legge, soggetto al termine decadenziale per l’azione di annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità per tardiva impugnazione della clausola immediatamente escludente.
Massime di principio
- Una clausola che esclude in modo categorico l’accesso a un beneficio o a una procedura per la mancanza di un requisito produce direttamente la lesione e deve essere impugnata immediatamente, senza attendere il successivo provvedimento applicativo.
- Quando la lesione deriva direttamente da una clausola escludente già conosciuta e l’interessato ha programmato un’operazione incompatibile con essa, il successivo diniego applicativo non riapre il termine per impugnare la clausola.
- La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea, sia diretta sia indiretta, integra ordinariamente un vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità dell’atto e deve essere dedotta entro il termine decadenziale mediante azione di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →