Cassazione Civile, Ordinanza n. 21017/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di materiali metallici aveva affidato, a partire dal 2010, a una società di consulenza e al suo referente apicale incarichi di elaborazione dati contabili, verifica della contabilità, redazione e deposito bilanci, nonché predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali. In seguito a un accertamento dell’Agenzia delle entrate del 2014, definito con adesione sostanziale alle pretese fiscali su Ires, Iva, Irap e imposta di registro su contratti derivati, la società cliente chiedeva il risarcimento dei maggiori esborsi sostenuti, assumendo il negligente adempimento dei professionisti. I convenuti resistevano e proponevano anche domanda riconvenzionale per compensi non pagati. In primo grado il Tribunale, ritenuta tardiva una richiesta di esibizione documentale relativa a transazioni intercorse tra la cliente e altri coobbligati, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria e condannava i convenuti al pagamento di una somma pari a sanzioni fiscali relative ad alcune violazioni, accoglieva la riconvenzionale e rigettava la manleva. In appello i convenuti producevano e valorizzavano la transazione intervenuta tra la società cliente e alcuni componenti del collegio sindacale, sostenendo che si trattasse di coobbligati solidali per il medesimo danno e che la dichiarazione di volerne profittare ex art. 1304 c.c. fosse ammissibile anche in corso di causa, insieme ai documenti prodotti a sostegno. La Corte d’appello riteneva ammissibile il tema e la produzione documentale, escludeva una tacita rinuncia al diritto di avvalersi della transazione, affermava la solidarietà sul piano risarcitorio tra i professionisti convenuti e i sindaci e, valorizzando il contenuto del verbale di conciliazione, concludeva che la transazione avesse estinto integralmente il credito risarcitorio, sicché la dichiarazione di approfittamento rendeva applicabile anche ai convenuti l’effetto estintivo. La società cliente ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava l’ingresso in appello di documenti già ritenuti inammissibili, deduceva omesso esame e violazione delle preclusioni istruttorie, denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1304 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., contestava la sussistenza della solidarietà con i sindaci e la pretesa abdicazione totale del credito risarcitorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo motivo, rilevando che la produzione in appello del documento transattivo era stata ammessa senza che la parte offrisse prova positiva dell’impossibilità non imputabile di produrlo in primo grado, come richiesto dall’art. 345, comma 3, c.p.c.; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello per nuovo esame e per le spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo, ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. La ragione decisiva dell’accoglimento è stata la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., perché la produzione del documento transattivo in appello non era stata sorretta dalla dimostrazione dell’impossibilità non imputabile di produrlo già in primo grado.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
La dichiarazione del condebitore solidale di volersi avvalere della transazione intervenuta tra il creditore e altri coobbligati è configurata come esercizio di un diritto potestativo, esercitabile anche nel corso del processo, ma la sua efficacia presuppone che ne ricorrano i presupposti sostanziali, tra cui la riferibilità della transazione al medesimo rapporto obbligatorio solidale.
art. 345 c.p.c.
In appello è consentita la produzione di nuovi documenti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; l’onere della prova di tale impossibilità grava sulla parte che chiede la produzione.
art. 153 c.p.c.
Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata in relazione alle preclusioni e alla rimessione in termini.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata in relazione alle preclusioni istruttorie nella fase introduttiva del giudizio di primo grado.
art. 184 c.p.c.
Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata con riguardo alla disciplina dell’istruzione probatoria e delle preclusioni.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibili i primi due motivi, poiché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto dell’atto richiamato.
Massime di principio
- La produzione di nuovi documenti in appello è eccezionale e richiede una dimostrazione positiva dell’impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; non basta allegare che la controparte conosceva già l’esistenza del documento o che il suo contenuto fosse desumibile per relationem.
- L’onere di provare la causa non imputabile che ha impedito la produzione tempestiva del documento grava sulla parte che intende produrlo in appello, non sulla controparte.
- La dichiarazione del condebitore solidale di volersi avvalere della transazione conclusa dal creditore con altri coobbligati è un atto esercitabile anche nel corso del processo, ma la sua efficacia dipende dalla prova dei presupposti sostanziali e processuali dell’operazione negoziale.
- Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso fondato su documenti, è necessario assolvere l’onere di specifica indicazione e trascrizione del contenuto degli atti richiamati, almeno nelle parti rilevanti.
- Quando la decisione di merito si fonda in modo decisivo sull’utilizzo di un documento prodotto tardivamente, il giudice di legittimità può cassare la sentenza se manca la verifica della condizione processuale che ne consente l’ingresso nel giudizio di appello.
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