Cassazione Civile, Ordinanza n. 05941/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, determinando sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del redditometro. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP gli aveva dato ragione, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo non assolto l'onere della prova contraria e considerando insufficiente la documentazione bancaria prodotta per dimostrare che una somma di 60.000 euro provenisse da una liberalità del fratello. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.; falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006; errata motivazione; travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l'Agenzia avrebbe introdotto solo in appello la tesi di un presunto rapporto societario con il fratello ai sensi dell'art. 2263 c.c., che ciò integrerebbe mutatio libelli e avrebbe dovuto rendere inammissibile l'appello; ha inoltre affermato che la somma era una mera liberalità tracciata con versamenti bancari, coerente con la disciplina delle donazioni tra fratelli, e che la CTR aveva trascurato legittimo affidamento e buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto parzialmente il giudizio limitatamente alla controversia relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2008, perché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022 e l'inserimento nell'elenco dell'Agenzia documentava la definizione della lite, in assenza di diniego. Per la parte residua, relativa all'anno d'imposta 2007, il ricorso è stato respinto perché ritenuto infondato e, in larga misura, inammissibile: la deduzione di violazione degli artt. 2 e 3 Cost. è stata giudicata non proponibile direttamente come motivo di ricorso; la censura ex art. 345 c.p.c. è stata ritenuta inconferente, perché nel giudizio tributario l'appellante si era limitato a difendere la propria tesi senza introdurre nuove domande o eccezioni in senso stretto; il vizio di motivazione e il travisamento del fatto sono stati esclusi come censure proponibili in cassazione nei termini prospettati; quanto alla falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, la doglianza è stata qualificata come mera critica alla motivazione e richiesta di riesame del merito, non come reale questione di sussunzione giuridica. Non sono state liquidate spese, e non è stata resa l'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o la diversa capacità contributiva
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente nel giudizio tributario, che è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vieta nuove domande in appello; la Corte precisa che l'Agenzia non ne ha introdotte
art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
vieta solo le nuove eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio, non le mere difese o specificazioni difensive
art. 2 Cost.
non può essere dedotto direttamente come motivo di ricorso per cassazione, se non attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata
art. 3 Cost.
non può essere dedotto direttamente come motivo di ricorso per cassazione, se non attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorrente lo ha invocato per violazione/falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che occorre una reale critica alla sussunzione giuridica, non un mero riesame del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame nei casi estremi di anomalia motivazionale, non alla insufficienza della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza della motivazione nei limiti del "minimo costituzionale" integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario è la norma speciale sul requisito della motivazione della sentenza
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
le sentenze erroneamente motivate in diritto, ma con dispositivo conforme a diritto, non sono cassate; può essere corretta la motivazione
art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
in combinato con l'art. 395 n. 4 c.p.c. consente la revocazione per travisamento del fatto, non il ricorso per cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
il travisamento del fatto è motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione
art. 2263 c.c.
richiamato dalla CTR e dal ricorrente in relazione a supposti rapporti societari e alla ripartizione di utili e perdite, ma la Corte non affronta nel merito la questione per il carattere inammissibile o infondato delle censure
art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022
consente la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
la definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per la parte interessata
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
l'eventuale diniego della definizione non risultava emesso, circostanza rilevante per dichiarare l'estinzione della lite
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è stata resa l'attestazione per il contributo unificato, per difetto dei presupposti processuali richiesti
art. 2938 c.c.
richiamato come esempio di eccezione rilevabile solo su parte interessata e non d'ufficio
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'appellato può precisare e rendere specifiche in appello difese che in primo grado erano state formulate in modo generico, purché non introduca nuove domande o eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio.
- La deduzione di violazioni costituzionali non immediatamente precettive non può essere proposta direttamente come motivo di ricorso per cassazione, ma richiede la corretta veicolazione mediante questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- Il vizio di motivazione oggi sindacabile in cassazione è solo quello che integra una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentita la censura di mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Il travisamento del fatto non è, di regola, motivo di ricorso per cassazione nel giudizio di legittimità, ma attiene al rimedio della revocazione quando ricorrano i presupposti di legge.
- In tema di accertamento sintetico redditometrico, la prova contraria del contribuente deve essere concreta e idonea a dimostrare la diversa provenienza delle somme o l'assenza di capacità reddituale coerente con l'accertamento; la mera produzione di documenti bancari non è sufficiente se il giudice li ritiene inidonei a superare la presunzione fiscale.
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe realmente la sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta; se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, è inammissibile o infondato.
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