Ordinanza n. 2075/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio di non ammissione alla prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", indetto con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, per la classe di concorso AM12 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, AS12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ADSS - sostegno didattico per gli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, tutti banditi per la Regione Toscana, come risultante dalla valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 2 dicembre 2025 e dalla pubblicazione degli esiti; - del verbale della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha attribuito alla prova della ricorrente il punteggio di 78/100; - della graduatoria degli ammessi alla prova orale per le predette classi di concorso, nella parte in cui non include la ricorrente; - D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 che ha indetto "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno" per c.d.c. AM12, AS12 e ADSS per la regione toscana - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i quesiti nn. 29, 39 e 45 somministrati alla ricorrente e le relative risposte ritenute corrette dall'Amministrazione. e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla correzione della propria prova scritta con l'attribuzione del punteggio spettante per i quesiti erroneamente valutati; declaratoria del diritto della ricorrente all'ammissione alla prova orale del concorso, anche in sovrannumero e/o con riserva; ordine all'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la riammissione in termini della candidata per lo svolgimento della prova orale e, all'esito positivo, il suo inserimento nella graduatoria di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso per il personale docente, fondato sull'attribuzione di 78/100 alla prova scritta, con esclusione della candidata dalla graduatoria degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nonché il verbale della commissione nella parte relativa all'attribuzione del punteggio di 78/100, la graduatoria degli ammessi, il bando e gli atti connessi. Ha contestato, in particolare, i quesiti nn. 29, 39 e 45 e le risposte ritenute corrette dall'Amministrazione, chiedendo la correzione della prova, l'attribuzione del punteggio spettante e l'ammissione alla prova orale, anche in soprannumero o con riserva. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, prospettando l'illegittimità della valutazione dei quesiti e il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'Amministrazione, nella formulazione dei quesiti contestati, abbia esercitato discrezionalità tecnica e che, nei limiti del sindacato cautelare, non emergano illogicità, ambiguità o evidente erroneità. Il giudice ha valorizzato anche gli elementi esposti nella memoria dell'Amministrazione e la legittimità dell'impiego di quesiti con risposte distrattive, funzionali a verificare il grado di preparazione e attenzione dei candidati. Quanto al periculum in mora, ha escluso la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, considerando che la ricorrente ha comunque partecipato alla prova scritta e che, in caso di esito favorevole del giudizio, potranno essere disposte prove orali suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice li ha ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dei quesiti di una prova concorsuale non giustifica la sospensione degli esiti quando, nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non emergano profili evidenti di illogicità, ambiguità o erroneità.
- L'impiego di risposte distrattive nei quesiti concorsuali è legittimo, in assenza di specifici vizi evidenti, quando sia diretto a verificare il grado di preparazione e di attenzione dei candidati.
- Il periculum in mora non sussiste quando l'eventuale pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a una prova concorsuale possa essere adeguatamente rimosso, in caso di esito favorevole del giudizio, mediante prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
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