Ordinanza n. 2496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso del richiedente avverso il diniego di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La domanda cautelare è stata sostenuta, quanto al fumus boni iuris, dall’erroneità del presupposto di fatto posto a fondamento della sentenza appellata, secondo cui il diniego ministeriale non avrebbe effettuato una comparazione concreta tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello richiesto dalla normativa italiana per l’insegnamento di sostegno. Il Ministero ha dedotto, al contrario, che tale comparazione era stata debitamente svolta. È stato inoltre rilevato che il titolo invocato non sarebbe legalmente riconosciuto dallo Stato spagnolo e sarebbe privo di carattere ufficiale in tale Stato. Quanto al periculum in mora, il Ministero ha evidenziato l’irragionevolezza di imporre una nuova delibazione dell’istanza, anche in considerazione dell’ingente numero di ulteriori istanze pendenti, a fronte dell’apparente infondatezza della pretesa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto prima facie fondata la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha considerato che la sentenza appellata sembra basarsi su un falso presupposto di fatto, poiché il diniego ministeriale risulta essere stato preceduto da una comparazione concreta tra la formazione conseguita in Spagna e quella richiesta in Italia. Il Collegio ha inoltre ritenuto rilevante, ai fini della delibazione cautelare, il fatto che il titolo non risulti legalmente riconosciuto né ufficiale in Spagna, richiamando il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-340/2024 e C-442/2024, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in esso. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto irragionevole imporre al Ministero una nuova valutazione dell’istanza in un contesto nel quale la pretesa dell’appellato appare prima facie infondata, anche alla luce dell’elevato numero di istanze pendenti. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e l’efficacia esecutiva della sentenza appellata è stata sospesa. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza pubblica del 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente, in sede di appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata quando la domanda cautelare risulti prima facie fondata sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 45 e 49 TFUE
gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato
La libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento non impongono allo Stato membro ospitante di considerare, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo formativo non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato membro di conseguimento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere disposta quando la decisione appellata appaia fondata su un erroneo presupposto di fatto, in particolare sull’omessa comparazione tra la formazione estera e quella richiesta dall’ordinamento nazionale, qualora dagli atti emerga prima facie che tale comparazione sia stata invece effettuata dall’amministrazione.
- Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in tale Stato.
- Il periculum in mora può essere ravvisato, dal punto di vista dell’amministrazione appellante, nell’irragionevole aggravamento organizzativo derivante dall’obbligo di riesaminare una domanda quando la pretesa sostanziale sottostante appaia prima facie infondata e vi sia un ingente numero di istanze analoghe pendenti.
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