Sentenza n. 1249/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per il completamento di un fabbricato e permesso di costruire in sanatoria, con i relativi atti urbanistici e paesaggistici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 11/2025, relativo al completamento di un fabbricato per civile abitazione, e il permesso di costruire in sanatoria n. 06/2024, nonché gli atti presupposti, tra cui i pareri urbanistici, l'autorizzazione e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica e i nulla osta dell'Ente Parco. La controversia si inseriva in una precedente vicenda giudiziaria relativa al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 899/2018, già annullato dal TAR e poi parzialmente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8313/2020, in particolare quanto alla nuova edificazione e al completamento, per la necessità di un previo piano urbanistico attuativo. Il ricorrente ha dedotto la nullità dei nuovi titoli per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che il Comune avesse nuovamente assentito interventi già ritenuti illegittimi, qualificando l'area come lotto intercluso e ritenendo non necessario il piano attuativo. Sono stati inoltre dedotti la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere, anche con riferimento agli atti di compatibilità paesaggistica postuma e ai pareri dell'Ente Parco. Le amministrazioni e la società controinteressata hanno eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le censure, nonostante la formale qualificazione come violazione del giudicato, riguardassero in realtà la legittimità ordinaria di nuovi provvedimenti amministrativi, da impugnare nel termine decadenziale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di tardività. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4187/2024, il Collegio ha rilevato che il precedente giudicato non aveva imposto l'automatica demolizione delle opere né impedito al Comune di riesercitare il potere sulla base di nuove istanze edilizie. Gli atti adottati all'esito del rinnovato procedimento non potevano quindi essere considerati nulli per violazione o elusione del giudicato; la loro legittimità doveva essere verificata secondo le ordinarie regole applicabili ai nuovi provvedimenti amministrativi. Le censure formulate dal ricorrente, pur presentate come deduzioni di nullità, miravano sostanzialmente a contestare la legittimità urbanistica, istruttoria e paesaggistica dei nuovi titoli. Esse erano pertanto soggette al termine decadenziale per l'azione di annullamento previsto dall'art. 29 c.p.a. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente conoscesse già il nuovo assetto provvedimentale, incluso il parere comunale del 18 dicembre 2023 sulla non necessità del piano attuativo, e che la successiva qualificazione delle censure come violazione del giudicato non potesse eludere il termine di impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e delle questioni di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Le censure rivolte sostanzialmente contro nuovi provvedimenti amministrativi sono soggette al termine decadenziale dell'azione di annullamento, decorrente dalla piena conoscenza della portata lesiva degli atti.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La disposizione era invocata dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, ma il TAR ha escluso che tale qualificazione fosse applicabile alla controversia, ritenendo che le doglianze riguardassero la legittimità ordinaria di nuovi provvedimenti.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
La disposizione era richiamata con riferimento al silenzio-assenso nell'ambito della compatibilità paesaggistica postuma, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per l'intervenuta irricevibilità del ricorso.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
La disposizione era invocata dal ricorrente in relazione all'insanabilità paesaggistica degli interventi, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disposizione costituiva il fondamento del permesso di costruire in sanatoria impugnato; il TAR non ha esaminato la sussistenza dei presupposti della sanatoria, decidendo la causa in rito.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione adotta nuovi provvedimenti all'esito di un rinnovato procedimento, la loro eventuale illegittimità deve essere fatta valere mediante l'ordinaria azione di annullamento, salvo che ricorra effettivamente una violazione o elusione del giudicato.
- La qualificazione formale delle censure come nullità per violazione del giudicato non consente di eludere il termine decadenziale dell'azione di annullamento quando, nella sostanza, le doglianze mirano a contestare la legittimità ordinaria dei nuovi atti amministrativi.
- Il giudicato che annulla un titolo edilizio non impedisce automaticamente all'amministrazione di riesercitare il potere sulla base di nuove istanze; gli atti successivamente adottati non sono nulli per il solo fatto di discostarsi dalla prospettazione del ricorrente, ma devono essere impugnati secondo le regole ordinarie.
- Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la piena conoscenza della portata lesiva del nuovo assetto provvedimentale; la conoscenza di un atto presupposto sostanzialmente lesivo non può essere ignorata mediante una successiva diversa qualificazione processuale della domanda.
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