Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 1717/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1717/2025, che aveva annullato gli atti della gara per la ritenuta sottostima dei costi della manodopera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L'Autorità di Sistema Portuale aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento, per dodici mesi e con il criterio del prezzo più basso, del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei e delle linee di battigia dei porti di Augusta e Catania. La gara era stata aggiudicata al costituendo RTI appellante, che aveva offerto un ribasso del 31,199% e indicato costi della manodopera pari a 48.000 euro, corrispondenti a quelli stimati dalla lex specialis. La concorrente Neotek, seconda partecipante, aveva impugnato gli atti sostenendo che tale importo fosse inferiore ai minimi salariali inderogabili previsti dal CCNL applicabile e che, in subordine, fossero illegittime le clausole del disciplinare e del capitolato che avevano stimato i costi della manodopera in 48.000 euro. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che il costo corretto dovesse ammontare a 53.744 euro, includendo per intero l'indennità di navigazione prevista dal CCNL, e aveva annullato gli atti di gara. L'RTI aggiudicatario ha appellato la sentenza deducendo l'erroneità della valutazione del costo della manodopera e l'erroneità del rigetto dell'eccezione di tardività dell'impugnazione delle clausole della lex specialis, oltre a vizi di motivazione. Ha chiesto il rigetto del ricorso di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto corretta la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante, che aveva calcolato l'indennità di navigazione in proporzione all'effettivo impegno orario giornaliero richiesto agli equipaggi: cinque ore complessive nel porto di Augusta e tre ore nel porto di Catania. L'indennità è finalizzata a compensare l'impegno connesso alla navigazione, il vincolo di permanenza a bordo e il relativo disagio; la sua corresponsione deve pertanto essere rapportata alle effettive condizioni di servizio e non può essere automaticamente computata per l'intero importo annuale in assenza delle specifiche condizioni previste dalla disciplina generale del CCNL, quali la navigazione continua superiore a sei ore o l'allontanamento oltre sessanta miglia dal porto capolinea. Il TAR aveva erroneamente raddoppiato l'importo dell'indennità, mentre aveva correttamente considerato i minimi tabellari in relazione alle unità di personale e all'orario previsto. Poiché la stima della lex specialis risultava corretta, è venuto meno il presupposto dell'illegittimità derivata degli atti di gara. Il CGARS ha inoltre escluso che l'offerta dell'aggiudicataria presentasse anomalie nei contributi previdenziali, nel TFR, nelle tredicesime e nelle altre voci, rilevando la corrispondenza con l'importo stimato dalla stazione appaltante. Il motivo relativo alla tardività dell'impugnazione delle clausole e le ulteriori censure sono stati assorbiti, non essendo necessario esaminarli. Neotek è stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, mentre le spese sono state compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023

    servizio risultante già in corso dal 24 aprile 2025

    La disposizione è richiamata per giustificare l'interesse alla prosecuzione del servizio nelle more della decisione di merito e l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.

  • CCNL I501, oggi I391, relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 TSL Armamento Privato

    Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio

    La disciplina dell'indennità di navigazione deve essere interpretata considerando le effettive condizioni di servizio e il ridotto impegno orario giornaliero previsto dalla gara.

  • art. 14 della Sottosezione speciale del CCNL per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento

    giorno di effettiva presenza a bordo

    La disposizione non impone, nel caso concreto, il computo integrale dell'indennità per l'intero anno; il relativo costo può essere calcolato pro quota in relazione all'effettivo impegno orario richiesto.

  • art. 14 della Sezione del CCNL per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.

    navigazione continua superiore alle sei ore

    Il riferimento alle condizioni di navigazione continua superiore a sei ore o all'allontanamento oltre sessanta miglia contribuisce a delimitare i presupposti dell'indennità e impedisce di applicarla automaticamente per intero in assenza di analoghe condizioni nella lex specialis.

Massime di principio

  • Nella determinazione dei costi della manodopera posti a base di gara, le voci retributive previste dal CCNL devono essere calcolate in relazione alle effettive modalità di esecuzione del servizio e all'effettivo impegno lavorativo richiesto, salvo che la disciplina collettiva imponga espressamente un diverso criterio di computo.
  • Un'indennità prevista dal CCNL per compensare l'impegno connesso alla navigazione, la permanenza a bordo e il relativo disagio non deve essere necessariamente computata per intero su base annuale quando il servizio prevede un impegno orario giornaliero ridotto; in tal caso è legittimo il calcolo pro quota, rapportato alle concrete condizioni di impiego.
  • L'applicazione di una disciplina speciale del CCNL non può essere interpretata nel senso di introdurre automaticamente un trattamento più favorevole rispetto alla disciplina generale, se entrambe le disposizioni hanno la medesima funzione compensativa e non emerge un aggravio specifico connesso alla particolare attività svolta.
  • La corrispondenza tra i costi della manodopera indicati nell'offerta e quelli correttamente stimati dalla stazione appaltante nella lex specialis esclude, per tali voci, la configurabilità di un'anomalia dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.