Cassazione Civile, Ordinanza n. 06019/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso in origine da una prefettura nel 2018 e da un successivo decreto di espulsione del 2022, seguito dal trattenimento presso un CPR disposto dal Questore e convalidato dal Giudice di Pace. Alla scadenza del termine iniziale, la Questura chiese la prima proroga del trattenimento deducendo gravi difficoltà nell'identificazione dello straniero e nell'ottenimento dei documenti di viaggio, sulla base di una sola richiesta inviata alla rappresentanza diplomatica algerina pochi giorni prima dell'udienza. Il ricorrente si oppose sostenendo che la proroga fosse illegittima perché la Pubblica Amministrazione non aveva dato prova di gravi difficoltà nel senso richiesto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, avendo agito tardivamente e in modo insufficiente; contestò inoltre l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui la P.A. non potrebbe sollecitare le autorità straniere e rilevò che il trattenimento, misura restrittiva della libertà personale, deve essere strettamente funzionale e di durata minima. Con il ricorso per cassazione articolò due motivi: il primo per violazione di legge, lamentando la mancanza di prova delle gravi difficoltà e l'erroneità del ragionamento sulla impossibilità di sollecitare le autorità estere; il secondo per violazione di legge, censurando il rifiuto di esaminare l'illegittimità manifesta del decreto di espulsione presupposto e l'assunto che la mancata impugnazione di quel decreto impedisse il controllo giudiziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il decreto impugnato si fondava su più rationes decidendi autonome: una richiamata dal verbale d'udienza e una contenuta nelle motivazioni della Questura richiamate per relationem; il ricorso non aveva censurato in modo specifico entrambe le basi decisorie, sicché l'omessa impugnazione di una ratio rendeva ultroneo l'esame delle altre doglianze. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice della convalida/proroga del trattenimento deve verificare d'ufficio non solo l'esistenza ed efficacia del decreto di espulsione, ma anche la sua manifesta illegittimità, quale presupposto indefettibile della privazione della libertà personale, e che tale controllo non è escluso dalla mancata impugnazione del decreto da parte dello straniero. Poiché alla data della decisione era già decorso il termine perentorio per disporre validamente la proroga, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di Pace. Non ha regolato le spese per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi contro amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento è consentita solo in presenza di gravi difficoltà nell'identificazione dello straniero o nell'ottenimento dei documenti di viaggio, presupposti da verificare rigorosamente.
art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il Questore deve trasmettere al giudice della convalida anche gli atti relativi al decreto di espulsione, affinché il controllo di legittimità possa essere svolto d'ufficio.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
Il sindacato del giudice sulla convalida del trattenimento non si arresta alle sole condizioni formali della misura, ma si estende al presupposto espulsivo.
art. 15, par. 1, direttiva 2008/115/CE
Il trattenimento dello straniero è misura residuale e deve durare per il tempo strettamente necessario al rimpatrio, quindi per il periodo più breve possibile.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso della parte ammessa al patrocinio segue le regole speciali previste dal testo unico spese di giustizia.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base del provvedimento.
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice deve verificare d'ufficio anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, poiché la legittimità della privazione della libertà personale dipende da un presupposto espulsivo valido.
- La mancata impugnazione del decreto di espulsione da parte dello straniero non preclude il controllo giudiziale sulla sua legittimità quale presupposto del trattenimento.
- La proroga del trattenimento può essere disposta solo in presenza di gravi difficoltà effettive e provate nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio, non essendo sufficiente un riferimento generico o apodittico.
- Il trattenimento amministrativo è misura eccezionale e residuale, da mantenere solo per il tempo strettamente necessario alle attività di rimpatrio diligentemente svolte.
- In caso di cassazione senza rinvio per decorso del termine perentorio di proroga, non vi è spazio per una nuova valutazione nel merito del provvedimento annullato.
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