Ordinanza n. 525/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Reggio Calabria che vieta per un anno l’accesso a stadi, impianti sportivi e luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, con il quale gli è stato vietato per un anno di accedere agli stadi, agli impianti sportivi e alle infrastrutture connesse agli incontri di calcio, in Italia e all’estero, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto dei partecipanti o degli spettatori alle manifestazioni sportive della squadra indicata nel provvedimento. Il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato richiama una serie di atti istruttori non depositati dalle amministrazioni resistenti, tra cui gli atti d’ufficio relativi agli eventi verificatisi presso uno stadio l’8 febbraio 2026, un provvedimento federale di inibizione dall’esercizio delle funzioni tecniche di allenatore, un’ordinanza sindacale, il referto arbitrale, la denuncia di deferimento all’autorità giudiziaria, la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali di sommarie informazioni e un’annotazione di polizia giudiziaria.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ritenendo necessario acquisire gli atti richiamati nel provvedimento questorile anche ai fini della valutazione cautelare, ha disposto un adempimento istruttorio a carico della Questura di Reggio Calabria. La Questura deve depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza copia integrale e non oscurata degli atti indicati in motivazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 settembre 2026. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e alla Questura presso la sede reale, nonché l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
divieto di accesso agli stadi, agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni sportive
La norma costituisce la base legale del provvedimento questorile impugnato; l’ordinanza non esprime ancora una valutazione sulla sua corretta applicazione.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali norme processuali poste a fondamento dell’acquisizione istruttoria degli atti e del rinvio della trattazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo e la domanda cautelare dipendono da atti istruttori espressamente richiamati nel provvedimento ma non depositati dall’amministrazione, il giudice può disporne l’acquisizione integrale in via istruttoria prima di decidere la cautela.
- La mancata produzione degli atti richiamati nel provvedimento impugnato può rendere necessaria la posticipazione della decisione cautelare, qualora tali documenti siano indispensabili per delibare i presupposti della sospensione.
- L’ordine istruttorio può imporre all’amministrazione il deposito degli atti entro un termine perentorio e in forma integrale e non oscurata, quando ciò sia necessario per la valutazione giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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