Cassazione Penale, Sentenza n. 23810/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Antonella Giannini il 17/01/2025, per il delitto di scambio elettorale politico‑mafioso ex art. 416‑ter c.p. L'imputazione sosteneva che Giannini si sarebbe accordata con Antonio Paparo e altri per procurare voti mediante intimidazione riconducibile alla vicinanza alla cosca Gallace e che, su imposizione di Paparo, sarebbe stata poi nominata assessore nonostante avesse ottenuto pochi voti. Il ricorso contestava la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l'assenza di un vero e proprio patto di scambio e l'irrilevanza della nomina ad assessore, nonché l'assenza di esigenze cautelari attuali (decorso del tempo, detenzione di Paparo, dimissioni e commissariamento del Comune).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce degli elementi riportati nell'ordinanza impugnata, non sussistono i presupposti del reato di scambio elettorale politico‑mafioso ex art. 416‑ter c.p.: non è stato dimostrato un patto per la compravendita di voti a favore di Giannini né che i voti conseguiti siano il frutto di intimidazione mafiosa; la nomina ad assessore è estranea alla fattispecie e, come descritta, deriva da dinamiche politiche successive alle elezioni. Perciò difetta la gravità indiziaria e la misura cautelare è priva di fondamento. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e quella del GIP del 17/01/2025 e ha ordinato l'immediata liberazione di Antonella Giannini, se non detenuta per altra causa.
Norme richiamate
art. 416‑ter c.p.
La fattispecie richiede la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose o mediante modalità proprie delle stesse; la sola accettazione di una nomina o la partecipazione politica non costituiscono automaticamente lo scambio. Il giudice deve ricostruire con precisione il contenuto dell'intesa per verificare la corrispondenza al tipo penale.
art. 416‑bis c.p.
Richiamato come riferimento per le modalità e la gravità intimidatoria tipiche delle organizzazioni mafiose; la notorietà criminale del procacciatore e la forza intimidatrice sono indici utilizzabili, ma non suppliscono alla prova dell'accordo specifico.
art. 273 c.p.p.
Richiesto come parametro di motivazione: il provvedimento cautelare deve essere adeguatamente e logicamente motivato rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti.
art. 275 c.p.p.
Invocato dal difensore per censurare la contraddittorietà e l'apparente illogicità della motivazione sul punto delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto assorbite le censure dopo aver escluso la fattispecie di reato.
art. 626 c.p.p.
Norma procedurale citata in relazione agli adempimenti successivi all'annullamento e alla comunicazione al Procuratore generale in sede.
Massime di principio
- Per l'integrazione del reato di scambio elettorale politico‑mafioso è necessario dimostrare l'esistenza di un concreto patto di compravendita di voti; indizi generici o la sola connessione politica non sono sufficienti.
- La notorietà criminale del procacciatore e la possibile forza intimidatrice sono elementi indiziari utili ma devono essere collegati a indizi specifici che provino l'accordo e la sua finalità elettorale.
- La nomina a cariche pubbliche successive alle elezioni non costituisce di per sé la prova dello scambio elettorale politico‑mafioso; va valutata la connessione temporale e funzionale tra l'accordo pre‑elettorale e gli atti successivi.
- In sede cautelare il giudice deve motivare con chiarezza la corrispondenza tra fatti e tipo di reato contestato; in mancanza di tale ricostruzione rigorosa la gravità indiziaria può essere esclusa.
- Il decorso del tempo, l'interruzione delle condizioni che avrebbero permesso la reiterazione (es. detenzione dell'organizzatore, dimissioni, commissariamento) e l'assenza di attività successive possono ridurre o escludere le esigenze cautelari.
- Quando le indagini descrivono un 'inquinamento' politico senza elementi di scambio mafioso concreto, la qualificazione come 416‑ter va operata con estrema cautela per non estendere la fattispecie oltre i suoi confini normativi.
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