Cassazione Penale, Sentenza n. 8980/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Weldensea Amine ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, sostituendo la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla P.G., aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato contestato al capo c) (prestazione di servizi di pagamento non autorizzati tramite il sistema 'hawala') e, sotto il profilo cautelare, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Con due motivi il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione, contestando l'assenza di elementi concreti a sostegno (la 'cellula' organizzativa sarebbe stata smantellata da anni, egli non avrebbe rapporti con i coindagati dal 2017, sono stati sequestrati strumenti e conti, è incensurato, stabile occupazione e radicamento sociale); (2) violazione di legge e sproporzione della misura cautelare rispetto al fatto e alle esigenze cautelari, visto il profilo personale favorevole del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nella misura in cui l'ordinanza impugnata presenta una motivazione insufficiente e non adeguatamente confrontata con i principi giurisprudenziali sull'attualità del pericolo di reiterazione. In particolare è stata evidenziata l'omessa disamina della persistenza delle circostanze che avevano reso possibile il reato (sequestri effettuati, distanza temporale di circa quattro anni, condizioni di vita del ricorrente). Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla rivalutazione cautelare che dovrà compiere il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ricorda che il requisito del pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto ma anche attuale: va valutata la permanenza delle condizioni che hanno agevolato la commissione del reato e, in assenza di tale valutazione, il giudizio deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali.
art. 275 c.p.p.
Richiamata in relazione alla proporzionalità e alle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la valutazione della misura deve tener conto della natura e della gravità del fatto e delle esigenze cautelari effettive.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di impugnazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha valutato la rilevanza del vizio di motivazione ai fini dell'annullamento con rinvio.
artt. 61, n.2; 81, comma 2; 61-bis; 110 c.p.; 131-ter D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 153/1997; art. 15, comma 1, lett. c), L. n. 52/1996; art. 3 D.Lgs. n. 374/1999
Normativa richiamata nella contestazione sostanziale relativa alla partecipazione ad associazione e alla prestazione di servizi di pagamento non autorizzati (uso del sistema 'hawala'); la decisione di merito deve comunque valutare le esigenze cautelari in rapporto all'effettiva configurazione del fatto e alle condizioni personali dell'indagato.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione richiesto per l'applicazione di misure cautelari deve essere valutato come concreto e soprattutto attuale: non è sufficiente richiamare la serialità o la professionalità dell'attività delittuosa senza confrontarsi con elementi che attestino la persistenza delle condizioni che hanno reso possibile il reato.
- Se sono intervenuti sequestri degli strumenti connessi alla condotta e sussiste un significativo intervallo temporale dall'ultima condotta contestata, il giudice deve esaminare espressamente tali elementi e le condizioni di vita del soggetto (incensuratezza, lavoro, radicamento sociale) prima di fondare una misura cautelare sul rischio di reiterazione.
- La motivazione delle misure cautelari deve indicare elementi concreti e non assertivi: frasi generiche sulla 'ripetizione' della condotta non sono sufficienti e possono determinare l'annullamento con rinvio.
- Quando il giudice del riesame adotta una misura meno afflittiva in sostituzione della custodia cautelare, la valutazione delle esigenze cautelari resta sindacabile in Cassazione se carente; la decisione di annullamento con rinvio è probabile quando manca l'analisi delle circostanze fattuali che attestano l'attualità del periculum libertatis.
- In situazioni simili, difesa efficace deve documentare: temporanea cessazione delle condotte, sequestri e impossibilità materiale di reiterare il reato, assenza di legami attuali con la struttura criminale, situazione personale stabile (lavoro, residenza, assenza di precedenti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8855/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8856/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8861/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8862/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8864/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8865/2022 del 16/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →