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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18076/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse non consentita in sede di legittimità perché meramente reiterativa di censure già disattese e, soprattutto, diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa alla Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava la mancata riqualificazione del fatto come furto anziché ricettazione. Secondo la Corte di cassazione, il motivo si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, mediante criteri diversi da quelli adottati in appello. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non credibili le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui egli sarebbe stato l'autore del furto del motociclo, perché smentite da altre risultanze probatorie, e aveva quindi affermato la responsabilità per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione di censure di merito né può chiedere una nuova lettura dei fatti e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione spetta in via esclusiva al giudice di merito e non è consentita alla Corte di cassazione una rilettura del materiale probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito senza individuare effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo congruo e non manifestamente illogico delle ragioni della decisione, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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