Circolare numero 186 del 7-10-1999
Assolvimento degli obblighi contributivi per l'anno 1999 e precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce quando sorge l’obbligazione contributiva sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute e come va collocata temporalmente la contribuzione, alla luce della normativa costituzionale, civilistica, internazionale e previdenziale. Conferma l’imponibilità dell’indennità, distingue il caso in cui esistano termini fissati da legge, contratti o regolamenti da quello in cui manchino tali previsioni, e stabilisce regole specifiche per le ferie maturate nel 1999 e per i periodi precedenti. Viene inoltre disciplinata la regolarizzazione contabile se le ferie sono poi effettivamente fruite dopo il versamento dei contributi.
Contribuzione previdenziale sul compenso per ferie non godute e individuazione del momento impositivo
Contribuzione previdenziale sul compenso per ferie non godute
La circolare interviene per ridefinire il momento in cui sorge l’obbligazione contributiva sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute e per chiarire la relativa collocazione temporale dei contributi. Il testo si colloca nel solco della precedente circolare n. 134 del 23 giugno 1998 e del messaggio n. 28714 del 30 luglio 1998, che avevano anticipato difficoltà applicative e sospeso gli effetti delle prime istruzioni, soprattutto con riferimento ai periodi di ferie pregressi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricostruisce anzitutto il fondamento del diritto alle ferie, richiamando:
- l’art. 36, comma 3, Cost., che riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite;
- l’art. 2109, comma 2, c.c., che disciplina durata, collocazione e retribuzione del periodo feriale;
- la contrattazione collettiva, cui spetta definire criteri di calcolo e durata delle ferie, nonché eventuali termini per la loro fruizione o per la corresponsione dell’indennità sostitutiva;
- la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, che prevede la fruizione entro 12 mesi per almeno due settimane di ferie e entro 18 mesi per il resto del congedo;
- la direttiva 93/104/CEE, art. 7, comma 2, che vieta la sostituzione del periodo minimo di ferie con un’indennità finanziaria, salvo cessazione del rapporto.
Ne deriva che il diritto alle ferie è diritto irrinunciabile, mentre la monetizzazione costituisce ipotesi residuale, ammessa solo quando il mancato godimento derivi da esigenze aziendali indilazionabili e siano previsti strumenti contrattuali di sostituzione.
Imponibilità dell’indennità sostitutiva
La circolare ribadisce che i compensi per ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in base al principio di onnicomprensività dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969. Viene richiamato anche l’orientamento fiscale e giurisprudenziale che considera l’indennità imponibile in quanto erogata in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sul piano fiscale e previdenziale, il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, applicabile dal 1° gennaio 1998, rafforza il criterio di competenza, stabilendo che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento. La circolare precisa che le sole eccezioni rilevanti sono quelle espressamente previste dall’art. 6, comma 9, del decreto, in continuità con l’art. 25 della legge n. 160/1975: gratificazioni annuali e periodiche, conguagli di retribuzione retroattivi e premi di produzione, che restano assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
Individuazione del momento impositivo
Il nucleo operativo della circolare riguarda la determinazione del momento in cui deve essere dichiarata la sussistenza dell’obbligazione contributiva.
Se esiste una previsione legale o contrattuale, collettiva o aziendale, che fissi un termine per la fruizione delle ferie e per l’eventuale erogazione dell’indennità sostitutiva, la scadenza contributiva va agganciata a quel termine. La circolare ammette inoltre che regolamenti aziendali o pattuizioni individuali possano differire la fruizione delle ferie, entro i limiti consentiti dalla Convenzione OIL n. 132/1970; in questo caso, il momento impositivo coincide con il mese in cui cade il termine differito.
In assenza di una disciplina specifica, si applica la regola residuale già enunciata nella circolare n. 134/1998: l’obbligazione contributiva sorge al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Decorrenza della nuova disciplina
La circolare distingue due piani temporali:
- per le ferie maturate nel 1999, i nuovi criteri si applicano ordinariamente;
- per le ferie maturate negli anni precedenti al 1999, la scadenza dell’obbligazione contributiva è fissata al 30 giugno 2001.
Per i periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data della circolare, è possibile che la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali o le pattuizioni individuali differiscano ulteriormente il termine. Resta però fermo che la mancata fruizione entro i termini così individuati fa scattare l’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale.
Effetti successivi e regolarizzazioni
La circolare chiarisce che i nuovi termini rilevano per la collocazione temporale dei contributi anche se il compenso per ferie non godute viene corrisposto in un momento successivo o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Se, dopo il pagamento della contribuzione, le ferie vengono comunque fruite, occorre procedere alla regolarizzazione della partita contabile e della posizione assicurativa del lavoratore mediante l’apposita procedura.
Gestione delle pratiche pendenti
Infine, la circolare disciplina il trattamento delle posizioni già avviate: i ricorsi già trasmessi alla Direzione Generale saranno decisi dal Comitato Amministratore del F.P.L.D., mentre le pratiche ancora in trattazione dovranno essere definite direttamente dalle sedi territoriali in conformità ai nuovi criteri.
Punti principali
Quadro normativo sulle ferie
Il diritto alle ferie annuali retribuite è qualificato come fondamentale e irrinunciabile dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2109 c.c. La durata e le modalità di godimento sono determinate dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e dalle pattuizioni che, se migliorative, possono integrare la disciplina collettiva. La Convenzione OIL n. 132/1970 prevede che almeno due settimane consecutive di ferie siano fruite entro 12 mesi dalla fine dell’anno di maturazione e il restante congedo entro 18 mesi; la direttiva 93/104/CEE stabilisce inoltre che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da indennità finanziaria salvo cessazione del rapporto.
Imponibilità fiscale e previdenziale dell’indennità sostitutiva
I compensi per ferie non godute sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base al principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile. La circolare richiama anche il consolidato orientamento fiscale e giurisprudenziale secondo cui l’indennità è imponibile in quanto erogata in dipendenza del rapporto di lavoro. Il d.lgs. n. 314/1997, dal 1° gennaio 1998, rafforza il criterio di competenza per i redditi di lavoro dipendente, includendo tutte le somme e i valori maturati nel periodo di riferimento, con eccezioni limitate (gratificazioni annuali e periodiche, conguagli retroattivi e premi di produzione, da assoggettare nel mese di corresponsione).
Momento impositivo quando esistono termini contrattuali o legali
Se una previsione legale, contrattuale collettiva o aziendale disciplina la fruizione delle ferie e indica un termine per la corresponsione dell’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con tale termine. È comunque possibile, mediante regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, differire la fruizione delle ferie entro i limiti della Convenzione OIL n. 132/1970; in tal caso, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi si determinano nel mese in cui scade il termine differito.
Regola residuale in assenza di disciplina specifica
In mancanza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali, resta applicabile il criterio della circolare n. 134/1998: la contribuzione diventa esigibile al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie, con conseguente collocazione temporale dei contributi nello stesso termine.
Decorrenza e disciplina transitoria
Per le ferie maturate nel corso del 1999 i criteri indicati trovano applicazione ordinaria. Per i periodi precedenti il 1999, la circolare fissa la scadenza dell’obbligazione contributiva al 30 giugno 2001. Se le ferie arretrate superano 30 giorni alla data della circolare, la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali o le pattuizioni individuali possono procrastinare detto termine. La mancata fruizione entro i termini fissati fa scattare l’obbligo contributivo.
Effetti del pagamento e successive fruizioni delle ferie
I nuovi termini fissati incidono sulla collocazione temporale dei contributi anche se il compenso viene corrisposto successivamente o al momento della cessazione del rapporto. Se, dopo il versamento dei contributi, le ferie vengono comunque godute, è necessario procedere alla regolarizzazione della partita contabile e della posizione assicurativa del lavoratore tramite la procedura apposita.
Gestione dei ricorsi e pratiche pendenti
I ricorsi già trasmessi alla Direzione Generale sono rimessi al Comitato Amministratore del F.P.L.D.; le pratiche ancora in trattazione devono essere definite direttamente dalle sedi territoriali secondo i nuovi criteri.
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