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Circolare

Circolare numero 185 del 5-10-1999

Le procedure centrali sono aggiornate per il pagamento a favore degli eredi delle annualità di arretrati spettanti in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale. Il pagamento viene disposto con assegno circolare non trasferibile inviato all’indirizzo degli eredi che hanno presentato copia della denuncia di successione, come previsto dall’articolo 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per liquidare agli eredi le annualità di arretrati spettanti a seguito dell’applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale, richiamando le istruzioni già fornite con le circolari n. 62/1999 e n. 121/1999. Vengono precisati i requisiti per l’acquisizione degli eredi negli archivi, la validazione degli arretrati, le modalità di pagamento, il regime fiscale, l’aggiornamento delle banche dati e il contenuto della comunicazione da inviare agli interessati. È allegato anche un fac-simile di comunicazione/certificazione con esempio di calcolo degli importi e delle ritenute.

Pagamento agli eredi delle annualità di arretrati e interessi relativi alle sentenze costituzionali n. 495/1993 e n. 240/1994

Pagamento agli eredi delle annualità di arretrati

La circolare disciplina le modalità operative per il pagamento agli eredi delle annualità di arretrati e degli interessi connessi all’applicazione dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Il documento si innesta sulle istruzioni già fornite con le circolari n. 62 del 17 marzo 1999 e n. 121 del 26 maggio 1999, e introduce le regole applicative per l’acquisizione degli eredi, la validazione degli arretrati, la liquidazione delle somme e il relativo trattamento fiscale.

Richiami normativi e adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono trasmettere all’Ufficio del Registro competente, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ricevute dagli interessati entro quindici giorni, conservandone agli atti copia conforme all’originale. La circolare richiama inoltre la procedura PC rilasciata con circolare n. 121/1999 per predisporre la dichiarazione da consegnare agli eredi, necessaria ai fini della successione.

Acquisizione dei dati degli eredi

I dati degli eredi devono essere presenti in ARCA; qualora non lo siano, devono essere acquisiti tramite le procedure di ARCA. Devono essere acquisiti anche i dati degli eredi che non abbiano chiesto il pagamento delle quote di annualità, così da consentire il controllo delle percentuali ereditarie e l’accantonamento delle quote in caso di futura richiesta. Se l’erede è minore, è obbligatoria anche l’acquisizione dei dati del tutore.

Presupposti tecnici per l’acquisizione

La procedura consente l’acquisizione degli eredi soltanto quando la pensione risulti eliminata per morte, con GP1AM01 valorizzato a 1 o 6, e risulti memorizzata la data dell’evento in GP1AM03. Se gli archivi presentano dati inesatti o incompleti, la Sede deve preliminarmente regolarizzarli mediante la funzione di "Variazione dei dati eliminazione" della nuova procedura di eliminazione rilasciata con la circolare n. 124 del 4 giugno 1999.

Pensioni eliminate per cause diverse dal decesso

La circolare segnala che la procedura è ancora in fase di aggiornamento per gestire il pagamento delle annualità spettanti ai titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, identificate dai codici GP1AM01 = 3 o 4.

Validazione degli arretrati e casi manuali

Gli arretrati sono determinabili, per il momento, tramite le procedure di ricostituzione solo per le pensioni presenti nel database delle pensioni vigenti. Dopo la migrazione dei dati sui nuovi archivi sarà possibile operare anche sulle pensioni presenti nel database storico delle pensioni eliminate. Nei casi in cui la quantificazione debba essere effettuata manualmente, le Sedi devono comunicarne gli estremi via fax alla Direzione Centrale delle Prestazioni al numero 06 59054485, affinché l’importo sia inserito negli archivi della procedura RIBOT. Il pagamento agli eredi è eseguito solo se gli arretrati risultano validati.

Modalità di pagamento

Il pagamento degli arretrati spettanti agli eredi avviene mediante assegno circolare non trasferibile inviato al domicilio degli interessati. Le Sedi possono localizzare i pagamenti presso uno degli uffici bancari abilitati alla riscossione delle pensioni. La liquidazione è mensile e viene disposta con riferimento alle posizioni presenti al momento dell’elaborazione, purché definite e validate.

Criteri di liquidazione delle annualità

Se al pensionato deceduto non è stato disposto alcun pagamento di annualità, la procedura corrisponde agli eredi le annualità già corrisposte alla generalità dei pensionati; nel pagamento disposto ad agosto 1999 sono risultate comprese tre annualità di arretrati, la maggiorazione del 5% e gli interessi maturati dal 1° gennaio 1996. Se invece è già stato effettuato il pagamento di una o più annualità, agli eredi spettano le annualità maturate successivamente all’ultima annualità pagata, comprese quelle eventualmente disposte dopo il decesso ma prima dell’eliminazione della pensione, nonché quelle disposte prima dell’evento ma non riscosse dal pensionato.

Annualità successive e aggiornamenti futuri

Ogni futura corresponsione di ulteriori annualità di arretrati alla generalità dei pensionati aventi diritto si estende automaticamente anche agli eredi, senza necessità di ulteriori interventi sostanziali rispetto alla procedura già attivata.

Regime fiscale

La circolare richiama la disciplina fiscale di cui alla circolare n. 8 del 14 gennaio 1999, secondo cui restano nella sfera del sostituito deceduto non soltanto le somme riscosse, ma anche quelle messe a sua disposizione e non materialmente riscosse, purché sia stata effettuata e versata la relativa ritenuta. Le annualità disposte fino al mese della morte, anche se non riscosse, restano quindi imputate al defunto e certificate a suo nome. Gli importi corrisposti agli eredi sono erogati al netto delle ritenute IRPEF; vengono inoltre assoggettate a IRPEF con l’aliquota del primo scaglione e certificate agli eredi le annualità pagate per la prima volta e quelle eventualmente disposte dopo il decesso e poi ripagate agli eredi. Le ritenute erariali sulle somme reintroitate sono oggetto di una specifica procedura ancora in corso di definizione.

Comunicazione agli eredi e certificazione

Agli eredi viene inviata una comunicazione contenente gli elementi di calcolo delle annualità corrisposte e la dichiarazione sostitutiva del CUD allegata alla circolare. L’allegato mostra un esempio di comunicazione riferita a un pagamento di annualità di arretrati e interessi per effetto della sentenza n. 495 del 1993, con evidenza dell’importo delle annualità in pagamento, della maggiorazione del 5%, degli interessi, delle ritenute e della quota ereditaria. È inoltre riportata una certificazione ai sensi dell’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con i dati identificativi del beneficiario e della pensione, nonché l’indicazione degli arretrati soggetti a tassazione separata e delle ritenute operate.

Aggiornamento degli archivi e codifiche applicative

Le procedure memorizzano i dati relativi alle annualità pagate e tassate in capo agli eredi ai fini della predisposizione del modello 770. I pagamenti annuali vengono registrati nel database delle pensioni e aggiornano il GP8 della pensione, anche se eliminata; per ciascun erede viene creato un GP8 distinto, e nel mese del pagamento viene evidenziata l’annualità liquidata. I pagamenti sono identificati dal valore GP8MC01, che può andare da 15 a 19 e che corrisponde a una categoria fittizia associata al singolo erede. Al momento sono gestiti i pagamenti per non più di cinque eredi; l’adeguamento per consentire, dalla competenza 2000, la gestione di tutti i casi, indipendentemente dal numero degli eredi, è ancora in corso. Sono inoltre memorizzati l’importo netto del pagamento, l’IRPEF dell’anno in corso, l’IRPEF degli anni precedenti e gli importi lordi e netti delle annualità con i codici indicati. I flussi di pagamento sono consultabili tramite AGENDA1 richiamando la pensione con il numero di categoria fittizia, mentre la procedura RIBOT consente la consultazione delle annualità poste in pagamento.

Punti principali

Premesse e riferimenti alle precedenti circolari

Si richiama la circolare n. 62 del 17 marzo 1999, che aveva fornito le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo al pagamento agli eredi delle annualità di arretrati derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Si richiama inoltre la circolare n. 121 del 26 maggio 1999, con cui è stata rilasciata la procedura PC per predisporre la dichiarazione da consegnare agli eredi ai fini della dichiarazione di successione, e sono state fornite precisazioni sull’acquisizione dei dati degli eredi tramite procedura RIBOT.

Obblighi delle Sedi verso l’Ufficio del Registro

Le Sedi devono trasmettere all’Ufficio del Registro competente, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ricevute dai soggetti interessati entro quindici giorni, conservandone agli atti copia conforme all’originale.

Acquisizione dei dati degli eredi

I dati degli eredi devono risultare presenti in ARCA; se mancanti, vanno acquisiti con le procedure di ARCA. Devono essere acquisiti anche i dati degli eredi che non hanno chiesto il pagamento delle quote di annualità, così da consentire alla procedura la verifica delle percentuali ereditarie e l’accantonamento delle quote spettanti in caso di futura richiesta. In caso di erede minorenne è obbligatoria anche l’acquisizione dei dati del tutore.

Presupposti per l’utilizzo delle procedure di acquisizione

L’acquisizione dei dati degli eredi è consentita solo se la pensione risulta eliminata per morte (GP1AM01 = 1 o 6) e se è memorizzata la data dell’evento (GP1AM03). Se i dati archivistici risultano inesatti o incompleti, la Sede deve prima sistemarli tramite la funzione di "Variazione dei dati eliminazione" della nuova procedura di eliminazione rilasciata con circolare n. 124 del 4 giugno 1999.

Pensioni eliminate per cause diverse dal decesso

La procedura risulta ancora in aggiornamento per gestire il pagamento delle annualità spettanti ai titolari di pensioni eliminate per motivi diversi dal decesso (GP1AM01 = 3 o 4).

Validazione degli arretrati

Al momento gli arretrati sono determinabili con le procedure di ricostituzione solo per le pensioni presenti nel database delle pensioni vigenti; una volta completata la migrazione sui nuovi archivi sarà possibile la ricostituzione anche per le pensioni presenti nel database storico delle pensioni eliminate. Nei casi particolari in cui gli arretrati debbano essere determinati manualmente, le Sedi devono comunicarli via fax al numero 06 59054485 della Direzione Centrale delle Prestazioni, affinché l’importo sia inserito negli archivi della procedura RIBOT. Il pagamento agli eredi è disposto solo se gli arretrati risultano validati.

Modalità di pagamento

Il pagamento degli arretrati spettanti agli eredi avviene mediante assegno circolare non trasferibile inviato al domicilio degli interessati. I pagamenti possono essere localizzati dalle Sedi presso uno degli uffici bancari abilitati al pagamento delle pensioni. La liquidazione è mensile e avviene con riferimento alle posizioni presenti al momento dell’elaborazione, purché definite e validate.

Pensioni senza precedenti pagamenti di annualità

Se al pensionato deceduto non è stato disposto alcun pagamento di annualità, la procedura corrisponde agli eredi le annualità già corrisposte alla generalità dei pensionati. Con il pagamento disposto ad agosto 1999 sono state corrisposte agli eredi tre annualità di arretrati, l’incremento del 5% e gli interessi dal 1° gennaio 1996.

Pensioni con pagamenti già disposti in tutto o in parte

Se risultano già pagate una o più annualità, la procedura liquida agli eredi le annualità maturate per la generalità dei pensionati successivamente al pagamento dell’ultima annualità. Viene effettuato il confronto tra la data dell’evento e la data del pagamento dell’ultima annualità, con pagamento agli eredi anche delle annualità eventualmente disposte prima dell’eliminazione della pensione ma dopo il decesso del titolare. Sono inoltre pagate agli eredi le eventuali annualità disposte prima dell’evento ma non riscosse dal pensionato.

Pagamento delle ulteriori annualità

Quando saranno corrisposte ulteriori annualità di arretrati alla generalità dei pensionati aventi diritto, tali annualità saranno pagate anche agli eredi.

Trattamento fiscale e ritenute

Richiamando la circolare n. 8 del 14 gennaio 1999, si precisa che restano nella sfera del sostituito deceduto non solo le somme effettivamente riscosse, ma anche quelle messe a sua disposizione dal sostituto e non materialmente riscosse, purché sia stata effettuata e versata la relativa ritenuta. Le annualità disposte fino al mese della morte, anche se non riscosse, restano quindi a carico del defunto e vengono certificate a suo nome. Tali importi sono corrisposti agli eredi al netto delle ritenute IRPEF. Sono assoggettate a IRPEF con l’aliquota del primo scaglione e certificate agli eredi le annualità pagate per la prima volta e quelle eventualmente disposte dopo il decesso e non riscosse dal pensionato, ma ripagate agli eredi. Le ritenute erariali sulle somme reintroitate sono indicate come oggetto di una procedura in corso di definizione per regolare i rapporti con il fisco.

Comunicazione agli eredi

Agli eredi viene inviata una comunicazione contenente gli elementi di calcolo delle annualità corrisposte e la dichiarazione sostitutiva del CUD allegata alla circolare (allegato 1).

Aggiornamento degli archivi e codifiche

Le procedure memorizzano i dati relativi alle annualità pagate e tassate in capo agli eredi ai fini della predisposizione del modello 770. I pagamenti annuali sono memorizzati nel database delle pensioni e aggiornano il GP8 della pensione, anche se eliminata. Per ciascun erede viene intestato un GP8 e, nel mese del pagamento, vengono riportate le annualità liquidate. I pagamenti sono evidenziati dal valore GP8MC01, che può assumere valori da 15 a 19, associati a una categoria "fittizia" utile per il pagamento tramite banche e per la gestione delle procedure INPS. L’associazione indicata è: 15 = 100 + categoria, 1° erede; 16 = 200 + categoria, 2° erede; 17 = 300 + categoria, 3° erede; 18 = 400 + categoria, 4° erede; 19 = 500 + categoria, 5° erede. Al momento sono gestiti i pagamenti per un numero di eredi pari o inferiore a cinque; l’aggiornamento delle procedure per consentire, dalla competenza 2000, il pagamento indipendentemente dal numero degli eredi è ancora in corso. Sul database delle pensioni, per ciascun erede, sono memorizzati l’importo netto del pagamento (GP8MD02), l’IRPEF dell’anno in corso (GP8MD04), l’IRPEF degli anni precedenti (GP8MD05), l’importo lordo dell’annualità con codice 171 e l’importo netto dell’annualità con codice 172. I flussi dei pagamenti agli eredi sono registrati nel database dei pagamenti e sono consultabili con AGENDA1 richiamando la pensione con il numero di categoria "fittizia". Con la procedura RIBOT è possibile consultare con le consuete modalità le annualità poste in pagamento.

Allegato: fac-simile di comunicazione e certificazione

L’allegato riporta un esempio di comunicazione indirizzata a un erede, relativa al pagamento di annualità degli arretrati e degli interessi per effetto della sentenza n. 495 del 1993 su una pensione identificata da numero di certificato e categoria. Nell’esempio si specifica che gli arretrati sono corrisposti in sei annualità e che il pagamento avviene mediante assegno circolare non trasferibile. Sono riportati un Quadro A con il calcolo degli arretrati, della maggiorazione del 5%, delle annualità in pagamento, degli interessi, delle ritenute IRPEF, della quota di eredità e dell’importo netto; un Quadro B con il dettaglio del calcolo degli interessi per singoli periodi dal 1° gennaio 1996 al 31 agosto 1999; e una certificazione ai sensi dell’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con indicazione dell’ente erogante, dei dati del beneficiario, degli estremi della pensione e della tassazione separata applicata agli arretrati. Nell’esempio vengono inoltre richiamate le annotazioni sul fatto che le somme sono state corrisposte agli eredi a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse, e che le ritenute sono state operate ai sensi della normativa fiscale richiamata.

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