Circolare numero 26 del 13-10-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per l’evento sismico che ha colpito Massa Martana, chiarendo che il decreto 6 aprile 1999 riguarda solo il periodo 12 maggio 1997-31 marzo 1998 e non i casi di sospensione estesa fino al 30 ottobre 1998 per immobili sgomberati. Vengono fissate le modalità di pagamento senza sanzioni o interessi, in 30 rate mensili a decorrere dal 1º febbraio 1999, con possibilità eccezionale di versare in unica soluzione le rate pregresse e di regolarizzare la modulistica entro il 1º dicembre 1999. La circolare dettaglia inoltre gli obblighi di denuncia e compilazione dei modelli 031/RC1 e 031/CM per i diversi periodi contributivi, specificando codici causale, periodi di riferimento, canali di versamento e documentazione da allegare.
Recupero dei contributi sospesi per il sisma di Massa Martana e istruzioni operative di versamento e denuncia
Recupero dei contributi sospesi per il sisma di Massa Martana
La circolare chiarisce le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in conseguenza del sisma che ha colpito il comune di Massa Martana nel maggio 1997. Il documento distingue l’ambito del decreto 6 aprile 1999, che disciplina esclusivamente la sospensione relativa al periodo 12 maggio 1997-31 marzo 1998, dalle ipotesi di sospensione più ampia fino al 30 ottobre 1998 per gli immobili sgomberati.
Ambito di applicazione della sospensione
La sospensione ha riguardato i termini di versamento e di adempimento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.
Per i soggetti con residenza o sede operativa nel comune di Massa Martana, la sospensione ha interessato:
- il periodo 12 maggio 1997-31 marzo 1998;
- anche i contributi relativi al mese di marzo 1998, con scadenza di pagamento al 20 aprile 1998.
Per i soggetti le cui abitazioni o immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione era stata prevista dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998. La circolare precisa però che tali posizioni non rientrano nelle disposizioni del decreto 6 aprile 1999 e che per esse saranno fornite ulteriori istruzioni con successivi provvedimenti ministeriali.
Modalità di recupero delle somme sospese
Il decreto 6 aprile 1999 stabilisce che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione devono essere recuperate:
- senza sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi;
- in 30 rate mensili di pari importo;
- con decorrenza dal 1º febbraio 1999.
La circolare precisa inoltre che la modulistica connessa al versamento dei contributi sospesi avrebbe dovuto essere presentata entro il 1º febbraio 1999. Tuttavia, in considerazione dell’impossibilità oggettiva di adempiere entro tale termine, viene consentito in via eccezionale ai datori di lavoro di:
- versare in unica soluzione, in occasione del pagamento della rata con scadenza 1º dicembre 1999, tutte le rate dovute e non pagate dal 1º febbraio 1999;
- presentare entro il 1º dicembre 1999 la modulistica relativa al periodo oggetto di sospensione.
Il termine del 1º dicembre 1999 è indicato come tassativo anche per i datori di lavoro che utilizzano supporti magnetici.
Sanzioni per ritardi o omissioni
La circolare ribadisce che il mancato pagamento delle altre rate mensili alle scadenze previste, ossia il giorno 1 di ogni mese, comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti in materia di mancato o ritardato versamento dei contributi. Le somme aggiuntive sono calcolate dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data dell’effettivo pagamento.
Canali di versamento e modello da utilizzare
La regolarizzazione delle posizioni debitorie deve avvenire esclusivamente mediante modello 031/RC1, da utilizzare per somme dovute non a titolo di contribuzione corrente. La circolare esclude espressamente l’utilizzo del modello F24 per i versamenti connessi alla sospensione.
I pagamenti devono essere effettuati tramite gli appositi conti correnti postali ancora funzionanti:
- c/c n. 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo;
- c/c n. 7021 per la gestione sportivi professionisti;
- c/c n. 638015 per la trattenuta di pensione effettuata da datori di lavoro non operanti nel settore dello spettacolo su retribuzioni corrisposte a lavoratori pensionati Enpals.
Regolarizzazione delle differenze contributive del periodo 1.1.97-31.3.97
La sospensione ha riguardato anche i termini per la regolarizzazione delle partite debitorie connesse all’entrata in vigore del D.Lgs. 182/97, relativo all’armonizzazione del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Di conseguenza, le imprese interessate devono regolarizzare sia:
- le differenze contributive relative al periodo 1 gennaio 1997-31 marzo 1997, dovute in applicazione del D.Lgs. 182/97;
- sia le somme dovute e non versate nel periodo coperto dalla sospensione, ossia aprile 1997-marzo 1998.
Per il periodo 1.1.97-31.3.97, i datori di lavoro devono presentare:
- n. 1 modello 031/RC1;
- n. 1 modello 031/CM di variazione.
Nel modello 031/RC1 devono essere indicate le seguenti informazioni:
- periodo di riferimento: gennaio 1997-marzo 1997;
- casella di presentazione a variazione di precedenti denunce barrata;
- ricalcolo della contribuzione dovuta in base alla nuova normativa e alle nuove aliquote;
- quadro A con i codici causale:
- 020 per l’importo totale ricalcolato della contribuzione e del contributo di solidarietà;
- 022 per l’importo totale ricalcolato della contribuzione dovuta a titolo di aliquota aggiuntiva (1%);
- 031 per l’importo totale della contribuzione già versata all’Ente e denunciata con precedenti modelli 031/R;
- 032 per l’importo totale delle somme già versate all’INPS.
- allegato di n. 2 copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all’INPS a titolo di prestazioni temporanee;
- quadro B compilato, se dovute, secondo le consuete modalità per particolari agevolazioni di legge;
- quadro C con la dicitura: "cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997 mod. di conguaglio contributivo".
Nel modello 031/CM di variazione occorre:
- barrare la casella "mod. 031/CM di variazione";
- riportare la stessa dicitura identificativa;
- indicare il periodo gennaio 1997-marzo 1997;
- riportare analiticamente le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 1997.
Denunce per il periodo 1.4.97-31.12.97
Per il periodo aprile 1997-dicembre 1997 devono essere presentati:
- n. 1 modello 031/RC1;
- n. 1 modello 031/CM normale.
Nel 031/RC1 va indicato il periodo di riferimento aprile 1997-dicembre 1997 e, nel quadro C, la dicitura "cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997". Nel 031/CM deve essere barrata la casella del modello normale, riportata la medesima dicitura e indicato il periodo aprile 1997-dicembre 1997.
Denunce per il periodo 1.1.98-31.3.98
Per il periodo gennaio 1998-marzo 1998 devono essere presentati:
- n. 1 modello 031/RC1;
- n. 1 modello 031/CM normale.
Anche in questo caso, il 031/RC1 deve riportare il periodo di riferimento gennaio 1998-marzo 1998 e la dicitura "cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997" nel quadro C. Il 031/CM deve essere compilato come modello normale, con la stessa dicitura e con il periodo gennaio 1998-marzo 1998.
Dati da trasmettere per ogni versamento
Per ogni versamento effettuato deve essere presentato un modello 031/RC1 contenente, oltre ai dati relativi all’attività o impresa:
- sezione 2, riferimento nota Enpals: "A08 Massa Martana";
- codice causale 038;
- periodo di riferimento da aprile 1997 a marzo 1998;
- importo versato mediante bollettino di conto corrente postale.
A ogni versamento deve essere allegata l’attestazione di pagamento relativa al singolo importo corrisposto.
Prospetto riepilogativo allegato
La circolare richiama infine l’allegato n. 1, che contiene un prospetto per la ricognizione della contribuzione dovuta per prestazioni temporanee, delle contribuzioni agevolate riconosciute dall’INPS e del saldo finale. Il prospetto deve essere sottoscritto dall’impresa con dichiarazione di responsabilità ai sensi della normativa sull’autocertificazione ed è soggetto a controllo da parte della competente Sede INPS ai fini del trasferimento delle somme dovute.
Punti principali
Ambito della sospensione e limiti applicativi
La sospensione dei versamenti contributivi riguarda i soggetti con residenza o sede operativa nel comune di Massa Martana, per il periodo 12 maggio 1997-31 marzo 1998; include anche il mese di marzo 1998 con scadenza 20 aprile 1998. Per i soggetti le cui abitazioni o immobili produttivi furono oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione era invece estesa fino al 30 ottobre 1998. Il decreto 6 aprile 1999 disciplina però solo il recupero delle somme sospese fino al 31 marzo 1998, rinviando a successive istruzioni per gli altri casi.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
Le somme dovute e non versate per effetto della sospensione tra 12 maggio 1997 e 31 marzo 1998 devono essere recuperate senza sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi, in 30 rate mensili di pari importo con decorrenza dal 1º febbraio 1999. La presentazione della modulistica collegata al versamento dei contributi sospesi doveva avvenire entro il 1º febbraio 1999, ma viene consentita in via eccezionale la regolarizzazione entro il 1º dicembre 1999, insieme al pagamento in unica soluzione delle rate scadute e non versate dal 1º febbraio 1999. Tale termine è tassativo anche per chi utilizza supporti magnetici.
Conseguenze del mancato rispetto delle scadenze
Il mancato pagamento delle rate mensili alle scadenze previste, ossia il giorno 1 di ogni mese, comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti per omesso o tardivo versamento contributivo. Le somme aggiuntive sono calcolate dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data dell’effettivo pagamento.
Canali e modelli di versamento
La regolarizzazione delle partite debitorie deve essere effettuata esclusivamente con modello 031/RC1, da utilizzare per somme dovute non a titolo di contribuzione corrente. I versamenti devono confluire tramite i conti correnti postali attualmente funzionanti: c/c 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo, c/c 7021 per la gestione sportivi professionisti, c/c 638015 per la trattenuta di pensione operata da datori di lavoro non operanti nello spettacolo verso lavoratori pensionati Enpals. È escluso ogni pagamento mediante modello F24.
Regolarizzazione delle differenze contributive 1.1.97-31.3.97
Per il periodo 1 gennaio 1997-31 marzo 1997 i datori di lavoro devono presentare un modello 031/RC1 e un modello 031/CM di variazione. Nel 031/RC1 va indicato il periodo di riferimento gennaio-marzo 1997, barrata la casella di variazione, ricalcolata la contribuzione secondo le nuove aliquote e riportati i codici causale 020, 022, 031 e 032; inoltre va inserita la dicitura 'cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997 mod. di conguaglio contributivo'. Al modello vanno allegate due copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all’INPS per prestazioni temporanee. Nel 031/CM di variazione vanno indicati periodo gennaio-marzo 1997 e la medesima dicitura identificativa.
Denunce per il periodo 1.4.97-31.12.97
Per aprile-dicembre 1997 devono essere presentati un modello 031/RC1 e un modello 031/CM ordinario. Nel 031/RC1 va indicato il periodo di riferimento aprile-dicembre 1997 e la dicitura 'cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997' nel quadro C. Nel 031/CM va barrata la casella del modello normale, riportata la stessa dicitura e indicato il periodo aprile-dicembre 1997.
Denunce per il periodo 1.1.98-31.3.98
Per gennaio-marzo 1998 devono essere presentati un modello 031/RC1 e un modello 031/CM ordinario. Nel 031/RC1 va indicato il periodo di riferimento gennaio-marzo 1998 e la dicitura 'cod. A08 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997' nel quadro C. Nel 031/CM va barrata la casella del modello normale, riportata la stessa dicitura e indicato il periodo gennaio-marzo 1998.
Modalità di contabilizzazione e allegati per ogni versamento
Per ogni versamento effettuato deve essere presentato un modello 031/RC1 contenente, oltre ai dati dell’attività/impresa, il riferimento nota Enpals 'A08 Massa Martana', il codice causale 038, il periodo di riferimento da aprile 1997 a marzo 1998 e l’importo versato tramite bollettino postale. Va inoltre allegata l’attestazione di versamento relativa a ciascun pagamento effettuato. È richiamato anche l’allegato n. 1, che contiene il prospetto per il dettaglio delle contribuzioni dovute per prestazioni temporanee e delle agevolazioni riconosciute dall’INPS sulle contribuzioni minori.
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