Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33641/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di Aceto per plurime ipotesi di truffa online e, in particolare, aveva escluso l'aggravante della "minorata difesa" relativa al capo B. Il ricorso per cassazione deduceva omissione e manifesta illogicità di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato le concrete modalità delle trattative a distanza e l'accentuazione della portata decettiva degli artifici, tenendo conto anche dell'eta della persona offesa (ultrasettantenne), elementi dai quali, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto desumersi la configurabilità dell'aggravante

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato che il Tribunale ha correttamente escluso l'aggravante della minorata difesa. La Corte richiama il principio secondo cui l'aggravante può sussistere nelle truffe poste in essere tramite vendite online quando l'autore sfrutti concretamente la distanza e le modalita telematiche per schermare la propria identita, rendere impossibile un controllo preventivo dell'acquirente e sottrarsi alle conseguenze. Tuttavia tale circostanza non opera automaticamente per tutte le truffe online: occorre un accertamento positivo circa l'idoneita concreta dell'approfittamento. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l'imputato, pur avendo usato la piattaforma Facebook, non aveva nascosto la propria identita e quindi non si era verificato il rischio concreto di irreperibilita o di vantaggi specifici derivanti dalla dematerializzazione dell'operazione. Perciò il rigetto del ricorso e stato confermato. Inoltre la parte pubblica e esonerata dal pagamento delle spese

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma base che disciplina il delitto di truffa; la sentenza la richiama come fattispecie contestata nelle diverse capi

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Fornisce la base normativa per l'aggravante della minorata difesa collegata a circostanze di luogo o situazione di svantaggio della vittima; la Corte ne richiede un concreto accertamento dell'approfittamento da parte dell'autore

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione alla soglia di pena edittale che legittima l'applicazione di misure coercitive; il giudice di prime cure ha motivato il rigetto in parte anche con il limite previsto da questa norma

  • art. 81, secondo comma cod. pen.

    Riferito in relazione alla contestazione di truffa continuata e aggravata (capo B): norma sulla continuazione tra reati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della motivazione nel ricorso di cassazione; il ricorrente ha motivo di dedurre solo nei limiti stabiliti da tale disposizione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma processuale eccezionale richiamata per la trattazione con requisitoria scritta (disciplinando la sospensione della trattazione orale); citata nella fase procedurale

  • Giurisprudenza: Sez. 2 n. 18252 del 13/04/2022 (Carino); Sez. 6 n. 17937 del 22/03/2017 (Cristaldi); Sez. 2 n. 43706 del 29/09/2016 (Pastafiglia); Sez. 2 n. 28070 del 08/04/2021 (Poropat); Sez. 2 n. 1085 del 14/10/2020 (Salamone)

    La Corte richiama precedenti che indicano come la distanza e l'uso di strumenti telematici possano integrare l'aggravante della minorata difesa se l'autore ne trae concretamente vantaggio (es. anonimato, impossibilita di controllo, pagamento anticipato). Ma la giurisprudenza ammette anche l'esclusione dell'aggravante se, nel caso concreto, l'imputato non ha occultato la propria identita e non ha potuto sfruttare vantaggi specifici connessi alla modalita telematica

Massime di principio

  • L'aggravante della "minorata difesa" nelle truffe online non si applica automaticamente per il solo fatto che la vicenda sia avvenuta tramite rete: occorre verificare se l'autore abbia concretamente sfruttato la distanza e le modalita telematiche per ottenere un vantaggio speciale
  • Fattori che rafforzano la sussistenza dell'aggravante: occultamento dell'identita dell'autore, pagamento anticipato senza possibilita di controllo, impossibilita di visionare il bene, uso di piattaforme costruite per eludere la tracciabilita e vittima particolarmente vulnerabile (es. anziani)
  • Fattori che possono escludere l'aggravante: esistenza reale e visionabile del bene, identificazione dell'autore (anche con account verificato), garanzie offerte dal portale, tracciabilita dei pagamenti che riducono il rischio di irreperibilita
  • Il giudice deve effettuare un accertamento concreto e motivato sulle modalita della condotta e sugli effetti pratici della telematizzazione: non e sufficiente la mera constatazione della distanza fisica per qualificare la condotta come aggravata
  • Nelle valutazioni cautelari il limite di pena edittale previsto dall'art. 280 c.p.p. e rilevante: la mera previsione della fattispecie non comporta automaticamente misure coercitive se la pena edittale non raggiunge la soglia prevista

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.