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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento “del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire per la variante n. 1 al Permesso di Costruire n. 17/2024, pratica edilizia n. 388/2024, prot. n. 13753 del 27 giugno 2024 nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto”;

Giustizia amministrativa202500030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di variante al permesso di costruire per l'innalzamento della copertura e la modifica della conformazione del sottotetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di variante al permesso di costruire, originariamente rilasciato per la realizzazione di un nuovo fabbricato. Ha dedotto la violazione del D.M. 5 luglio 1975, della legge regionale n. 11/1998, del regolamento edilizio comunale, delle NTA comunali, degli artt. 1, 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 16 l.r. n. 19/2007, nonché eccesso di potere. In particolare, ha contestato che la normativa igienico-sanitaria imponesse la realizzazione di tamponamenti orizzontali nel sottotetto, sostenendo che il medesimo risultato di separazione dei locali potesse essere ottenuto mediante l'innalzamento delle partizioni verticali fino alla falda, soluzione già prospettata nel procedimento. Ha inoltre dedotto che il Comune non avesse indicato in modo concreto il contrasto dell'intervento con le norme sulle altezze degli edifici e che il motivo relativo alla mancata assunzione dell'impegno a stabilire la residenza nell'immobile non fosse stato previamente comunicato nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Comune aveva infatti fondato il diniego sia sulla mancata previsione dei tamponamenti orizzontali, ritenuti necessari per ragioni igienico-sanitarie, sia sulla mancata dichiarazione di residenza prevista dall'art. 21.2 delle NTA.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, disponendo la riapertura del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza. Il Collegio ha rilevato anzitutto che il motivo relativo all'impegno di residenza, pur essendo stato prodotto dalla ricorrente nel corso del procedimento, non era stato indicato nel preavviso di rigetto. Sebbene non sia necessaria una perfetta coincidenza tra preavviso e provvedimento finale, l'introduzione nel diniego di ragioni ulteriori o nuove rispetto a quelle comunicate viola l'art. 10-bis l. n. 241/1990, perché impedisce una partecipazione effettiva. Quanto ai tamponamenti orizzontali, il Comune aveva affermato che essi erano necessari per separare i locali e consentire la verifica dei requisiti igienico-sanitari. Poiché la ricorrente aveva proposto una soluzione alternativa, consistente nell'innalzamento delle partizioni verticali fino alla falda, astrattamente idonea a conseguire il medesimo risultato, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminarla e motivare specificamente la sua eventuale inidoneità, invece di ribadire apoditticamente la necessità dei tamponamenti orizzontali. Il Comune non poteva inoltre introdurre per la prima volta in giudizio la diversa ragione secondo cui i divisori progettati non avrebbero delimitato vere e proprie stanze: ciò avrebbe costituito un'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi. Il TAR ha precisato che il permesso di costruire è un provvedimento tendenzialmente vincolato, ma richiede comunque istruttoria e un minimo esercizio di discrezionalità nell'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 5 luglio 1975

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che la disciplina igienico-sanitaria non imponesse specificamente la realizzazione di tamponamenti orizzontali; il giudice ha ritenuto necessario che l'Amministrazione valutasse la soluzione alternativa proposta per conseguire la separazione dei locali.

  • art. 95 l.r. n. 11/1998

    Richiamato tra i parametri di legittimità della variante edilizia; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 18 regolamento edilizio del Comune di Courmayeur

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell'intervento edilizio; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 12.4 NTA del Comune di Courmayeur

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell'intervento edilizio; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 21.2 NTA del Comune di Courmayeur

    Prevede l'impegno a stabilire la residenza nel fabbricato; il relativo motivo di rigetto, non previamente indicato nel preavviso, non poteva essere posto a fondamento del diniego senza consentire un'adeguata partecipazione procedimentale.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Richiamato tra i parametri dedotti; il testo non esplicita una distinta interpretazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione; l'Amministrazione non può sostituire o integrare in giudizio la motivazione mancante o insufficiente.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni ulteriori o nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto, quando ciò impedisca al privato di fornire un contributo partecipativo effettivo.

  • art. 6 l.r. n. 19/2007

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti; il testo non esplicita una distinta interpretazione.

  • art. 16 l.r. n. 19/2007

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti; il testo non esplicita una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire ha natura tendenzialmente vincolata, ma il suo rilascio richiede comunque un'attività istruttoria complessa e un minimo esercizio di discrezionalità nell'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici.
  • Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni ulteriori, diverse o nuove rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, quando la loro mancata preventiva comunicazione impedisca al privato di partecipare effettivamente al procedimento.
  • Quando il privato propone, nel procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, una soluzione tecnica alternativa astrattamente idonea a conseguire il risultato perseguito dall'Amministrazione, quest'ultima deve esaminarla concretamente e motivare specificamente le ragioni della sua eventuale inidoneità; non può limitarsi a ribadire apoditticamente la soluzione tecnica originariamente ritenuta necessaria.
  • L'Amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato mediante gli scritti difensivi prodotti in giudizio. Le ragioni della decisione devono risultare dall'atto, salva l'eventuale integrazione attraverso atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi istruttori univoci e sufficienti.
  • L'annullamento del diniego di variante edilizia per violazione delle garanzie partecipative e per difetto di adeguata istruttoria e motivazione comporta la riapertura del procedimento e l'obbligo dell'Amministrazione di concluderlo con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, senza automatica spettanza del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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