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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento della sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, del 23 ottobre 2024, che aveva accertato il diritto del minore alla presa in carico e alla terapia ABA e disposto il pagamento di somme risarcitorie e restitutorie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del 23 ottobre 2024, notificata all’ASP l’11 dicembre 2024 e rimasta inadempiuta. Il giudicato aveva riconosciuto al minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, il diritto alla presa in carico per venti ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA fino al compimento dei dodici anni, in via diretta oppure mediante rimborso delle terapie private, oltre a statuizioni risarcitorie e restitutorie. I ricorrenti hanno dedotto che l’ASP non aveva attivato né la presa in carico diretta né il rimborso delle terapie private sostenute dalla pubblicazione della sentenza, e non aveva adempiuto neppure alle restanti obbligazioni economiche. L’ASP ha eccepito l’avvenuto adempimento economico con determina del 23 luglio 2026 e, quanto alla terapia, ha sostenuto di avere proposto un percorso semiresidenziale presso una struttura convenzionata a Melito Porto Salvo, rifiutato dai genitori; ha quindi attribuito il mancato avvio del trattamento al rifiuto della famiglia e alle esigenze organizzative dell’Azienda. I genitori hanno contestato che la soluzione proposta fosse concretamente accessibile, considerata la distanza di circa 70 km dalla residenza a Platì, il viaggio quotidiano complessivo di circa 140 km e la compromissione della frequenza scolastica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto all’obbligo terapeutico; è stata invece dichiarata cessata la materia del contendere sulle statuizioni economiche e restitutorie, poiché l’ASP, dopo l’instaurazione del giudizio, aveva adottato la determina del 23 luglio 2026 disponendo la liquidazione di complessivi € 25.436,26 ai genitori per danni patrimoniali e non patrimoniali e rimborso dell’anticipo CTU, € 1.844,00 per spese di giudizio distratte ed € 244,00 a saldo delle spese del CTU. Il TAR ha ritenuto che il giudicato imponesse, immediatamente e senza ulteriori condizioni, la presa in carico e l’erogazione di venti ore settimanali di terapia ABA, direttamente oppure mediante rimborso delle prestazioni private, e che la convocazione del minore del 4 maggio 2026 per valutare un’eventuale presa in carico non fosse sufficiente. La relazione e la successiva nota dell’ASP non indicavano quando sarebbe iniziato il trattamento e non assicuravano il rimborso delle cure private nel periodo intermedio. Il rifiuto dei genitori non è stato considerato arbitrario: la struttura proposta distava circa 70 km dalla residenza, avrebbe comportato circa 140 km di spostamenti giornalieri e avrebbe interferito con la frequenza scolastica, nella quale la terapia ABA è integrata. È stato quindi ordinato all’ASP di dare integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, assicurando la presa in carico diretta o indiretta e il rimborso documentato delle terapie private dalla pubblicazione del giudicato fino all’eventuale presa in carico diretta. Per l’inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con mandato da eseguire nei successivi 60 giorni su istanza dei ricorrenti; il commissario dovrà attuare il progetto definito dalla CTU, provvedere ai rimborsi e compiere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo la carenza di fondi o di cassa giustificare l’inadempimento. È stato previsto anche il rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico dell’ASP. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al capo della sentenza in epigrafe con cui la stessa è stata condannata “alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 20 ore settimanali fino al compimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico”.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta. L’esecuzione deve rispettare il contenuto concreto e vincolante della condanna.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il contenuto del giudicato va ricostruito in base alle statuizioni effettivamente rese: quando la sentenza accerta un diritto soggettivo e condanna l’amministrazione a una prestazione immediata e senza condizioni, l’amministrazione non può trasformare l’obbligo in una mera valutazione sull’eventuale presa in carico.
  • Quando il giudicato consente l’adempimento di una prestazione sanitaria in via diretta oppure indiretta mediante rimborso, l’amministrazione deve assicurare concretamente una delle due modalità e, fino all’avvio della presa in carico diretta, rimborsare le prestazioni private conformi al progetto terapeutico e adeguatamente documentate.
  • La proposta di una struttura convenzionata non equivale a esecuzione del giudicato se non è concretamente accessibile e non consente di assicurare la prestazione prescritta. La notevole distanza, l’onere quotidiano degli spostamenti e l’interferenza con la frequenza scolastica possono rendere non arbitrario il rifiuto della famiglia.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato che impone prestazioni sanitarie, l’amministrazione conserva le proprie prerogative organizzative, ma deve predisporre una risposta assistenziale effettiva e accessibile, coerente con le modalità e i tempi definiti nel titolo giudiziale.
  • La carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, legittima ragione per sottrarsi all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve compiere gli atti finanziari e contabili necessari per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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