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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02760/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società cooperativa impugnava un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi e imposta ritenendo che la contribuente avesse utilizzato fatture afferenti ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso veniva rigettato; in appello la CTR confermava la legittimità dell'atto. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse deciso in modo avulso dalle risultanze dell'atto impugnato, dai motivi di ricorso e dalle eccezioni difensive, con specifico richiamo alla disciplina degli artt. 40 e 41-bis d.P.R. 600/1973, artt. 19, 54, 56 e 57 d.P.R. 633/1972 e artt. 4, 24 e 25 d.lgs. 446/1997. La Corte ha però rilevato anzitutto l'inammissibilità di larga parte del motivo per mescolanza di censure eterogenee e difetto di specificità; nel merito ha ritenuto corretta la presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni, fondata sull'inattendibilità strutturale della società fornitrice indicata come controparte commerciale (assenza di organizzazione, scritture, bilanci, personale e beni, anomalie nelle fatture), e ha osservato che la contribuente non aveva offerto prova contraria idonea, limitandosi a richiamare le proprie scritture e ad affermare l'impiego dei materiali in cantieri senza dimostrare che fossero stati effettivamente forniti da tale soggetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo il motivo in larga parte inammissibile per commistione di censure e genericità, e comunque infondato nel merito perché l'Agenzia aveva legittimamente desunto, in via presuntiva, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate sulla base dell'inaffidabilità della società emittente; la contribuente non aveva fornito prova contraria concreta e specifica. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge, nullità e vizio di motivazione senza distinguere specificamente i diversi profili di censura

  • artt. 40 e 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento, ma non ritenuti violati

  • artt. 19, 54, 56 e 57 d.P.R. 633/1972

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'IVA, ma non ritenuti violati

  • artt. 4, 24 e 25 d.lgs. 446/1997

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'IRAP, ma non ritenuti violati

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli senza distinzione censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, perché tale formulazione impedisce alla Corte di individuare con precisione il vizio denunciato.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella parte in cui lamenta l'omesso esame di fatti o deduzioni difensive: il ricorrente deve indicare quali fatti, quali eccezioni e in quali atti processuali siano stati prospettati al giudice di merito.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi presuntivi relativi all'inaffidabilità e alla non operatività del soggetto emittente, se tali elementi sono gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una valida base presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e concreta dell'effettività delle prestazioni o delle cessioni contestate.
  • La mera esibizione delle scritture contabili del contribuente, o l'affermazione di avere impiegato i materiali in specifici cantieri, non è sufficiente se non è dimostrato il collegamento effettivo tra i beni o servizi utilizzati e il soggetto indicato nelle fatture contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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