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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36653/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura privata operante in regime di accreditamento provvisorio otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2007. L'azienda sanitaria locale proponeva opposizione sostenendo che il credito fosse stato sovrastimato per il superamento del budget annuale e perché, nel conteggio, sarebbe stata compresa anche la quota fissa di partecipazione alla spesa di euro 10 per utente prevista dalla normativa finanziaria. In appello la domanda della struttura veniva comunque accolta, anche perché il giudice amministrativo aveva annullato il tetto di spesa e perché un precedente decisionale del medesimo giudice risultava sovrapponibile alla fattispecie. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva: 1) errata interpretazione e applicazione della disciplina sulla quota fissa, sostenendo che la struttura avesse già incassato dai privati quella somma senza riversarla alla Regione, con conseguente duplicazione nel conguaglio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse provato integralmente il credito e che il giudice avesse erroneamente valutato la prova documentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che esso non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto dell'appello anche sul diverso rilievo che, essendo stato annullato il budget per l'anno 2007, la struttura avrebbe avuto diritto a un importo addirittura superiore a quello richiesto; inoltre, la censura non si confrontava adeguatamente con il precedente richiamato dalla Corte d'appello, come richiesto quando la motivazione si fonda sul rinvio a un caso analogo. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; nel caso concreto il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto assolto quello della struttura sulla base dei documenti prodotti e non probante la documentazione dell'azienda sanitaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 quater, co. 2, L. 26 febbraio 2007, n. 17

    la quota fissa di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie non esclude, di per sé, che la struttura accreditata l'abbia incassata, poiché la fatturazione verso l'utente è effettuata direttamente dalla struttura; la censura che neghi tale addebito deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sul riparto dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice pone l'onere a carico di una parte diversa da quella onerata secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    quando la Corte di merito richiama un proprio precedente in una controversia analoga, la censura in cassazione deve misurarsi con le argomentazioni del precedente e verificarne la effettiva sovrapponibilità al caso deciso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione è avvenuta in adunanza camerale ai sensi della norma sul procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non investe tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura di una sola ragione sufficiente a sorreggere la decisione rende inutile l'esame delle altre censure.
  • Quando il giudice di merito fonda la motivazione anche sul richiamo a un precedente conforme, il ricorrente deve confrontarsi con le argomentazioni di quel precedente e dimostrare l'assenza di effettiva sovrapponibilità tra i casi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio o il diverso peso attribuito alle prove.
  • In presenza di un credito azionato in via monitoria, il giudice di merito può ritenere assolto l'onere probatorio del creditore sulla base della documentazione prodotta e reputare non decisive le difese documentali della controparte, senza incorrere in inversione dell'onere della prova.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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