Cassazione Penale, Sentenza n. 22082/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
In primo grado Visalli Antonino era stato prosciolto dal reato previsto dall'art. 651 c.p. per la particolare tenuità del fatto. Il difensore ha impugnato tale proscioglimento lamentando contraddittorietà e apparenza della motivazione: in concreto ha sostenuto che, al momento del fatto, i militari conoscevano già l'imputato (avendolo chiamato per cognome) e poi lo hanno identificato in caserma, circostanza che a suo avviso escluderebbe la realizzazione del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità). La Corte di Appello di Messina aveva rilevato questioni di inappellabilità della sentenza di proscioglimento (art. 593, comma 3, c.p.p.) e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Cassazione; con il ricorso per cassazione la difesa ha riproposto il motivo di merito sopra descritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché tendeva a una rivalutazione delle prove di merito (censura di fatto) estranea al sindacato di legittimità; ha confermato che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato la testimonianza dell'ufficiale di P.G. escusso in dibattimento e che la motivazione risultava razionale. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il reato previsto dall'art. 651 c.p. si realizza con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità, indipendentemente dal fatto che l'identità venga fornita successivamente o sia agevolmente accertabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità; è irrilevante che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità fosse comunque agevolmente accertabile
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di merito aveva rilevato che la sentenza di proscioglimento relativa a contravvenzione punita con pena alternativa debba considerarsi inappellabile ai sensi di questa norma
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023 (Leone) e Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Richiamati come precedenti che confermano il principio per cui il rifiuto di fornire l'identità integra il reato di cui all'art. 651 c.p. e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito delle fonti probatorie
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 651 c.p. si consuma con il rifiuto immediato di fornire indicazioni sulla propria identità; il fatto che l'identità sia poi accertata non annulla la condotta incriminata
- Le impugnazioni che si fondano su una diversa valutazione delle prove di fatto (contestazione della credibilità dei testi, rivalutazione probatoria) sono in genere inammissibili in sede di legittimità se non indicano specifici vizi di diritto o motivazionali
- Le sentenze di proscioglimento per contravvenzioni punite con pena alternativa possono sollevare questioni di inappellabilità ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; prima di proporre impugnazioni è opportuno valutare tale profilo di ammissibilità
- Quando la decisione di merito valorizza la testimonianza di un pubblico ufficiale escusso in dibattimento, il sindacato della Cassazione è limitato a profili di legittimità e non può riformare la valutazione di fatto senza indicare specifici errori di diritto o violazioni del principio di motivazione
- Chi propone impugnazione in materia penale deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di misure (es. somme da versare alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità o rigetto manifestamente infondato
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