Cassazione Penale, Sentenza n. 15807/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato. Il ricorso deduce: i) carenza di prova circa la commissione del fatto da parte della De Dominicis e mancata dimostrazione del suo contributo causalmente efficiente; ii) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e eccessività della pena; iii) mancata applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici del merito che hanno accertato il contributo causale della De Dominicis quale mediatrice nella locazione del capannone dove è stata trovata parte della refurtiva (si era spacciata per legale rappresentante della s.r.l. NTI, aveva versato una caparra e pagato l'affitto per un paio di mesi per poi «sparire»). È stata confermata l'insussistenza di elementi tali da giustificare le attenuanti generiche, anche in ragione di un precedente specifico; la pena è stata considerata già ampiamente inferiore al minimo edittale e quindi non suscettibile di ulteriore riduzione; è stata negata la sanzione sostitutiva ex art. 53 L. n. 689/1981 per la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputata, valutazione fondata sui criteri dell'art. 133 cod. pen. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino) riguardo alla sopravvenuta modificazione della procedibilità del reato (d.lgs. n. 150/2022) precisando che l'inammissibilità dell'impugnazione forma un giudicato sostanziale che impedisce di far valere la nuova condizione di procedibilità a querela. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
I giudici hanno ritenuto insussistenti elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche, valutando negativamente il profilo personale e il precedente specifico della prevenuta.
art. 53 L. n. 689/1981
La Corte ha escluso la sanzione sostitutiva sulla base della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputata, ritenendo motivata la prognosi di inottemperanza ai fini dell'esclusione della misura sostitutiva.
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, personalità dell'imputato, ecc.) sono stati applicati per motivare il rigetto della sanzione sostitutiva e per la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
d.lgs. n. 150/2022
Ha trasformato il reato, prima procedibile d'ufficio, in perseguibile a querela di parte; la Corte ha però ritenuto che, nel caso di inammissibilità dell'impugnazione, viga il principio per cui il giudicato sostanziale rende ininfluenti le cause di non punibilità sopravvenute.
Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio richiamato secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione forma un giudicato sostanziale che impedisce di far valere, successivamente, la sopravvenuta condizione di procedibilità a querela.
Corte costituzionale sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio che non si rileva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione delle sanzioni per inammissibilità.
Massime di principio
- La mediazione o l'intermediazione finalizzata alla messa a disposizione di luoghi o strumenti utilizzati per il reato (es. locazione di un capannone dove è stata occultata refurtiva) può integrare un contributo causalmente efficiente alla consumazione del reato e fondare responsabilità penale.
- Le valutazioni del giudice di merito circa prova, responsabilità e personalità dell'imputato sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione se fondate e logicamente motivate; la Suprema Corte interviene solo per vizi di diritto o motivazione manifesto.
- Un precedente specifico a carico dell'imputato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, in mancanza di elementi positivi nuovi e significativi.
- Se la pena inflitta è già al di sotto del minimo edittale applicabile, non è possibile ottenere una ulteriore diminuzione per via giudiziale.
- La concessione di sanzioni sostitutive può essere esclusa quando, in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen., risulti la gravità del fatto e una prognosi negativa sull'osservanza della misura, motivazione che deve risultare dal provvedimento.
- La modificazione legislativa che rende un reato perseguibile a querela dopo la formazione del giudicato non coinvolge necessariamente processi ormai definiti: l'inammissibilità dell'impugnazione può creare un giudicato sostanziale che impedisce di far valere la nuova condizione di procedibilità (principio Salatino).
- Ricorsi manifestamente infondati e inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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