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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale prot. n. 2024-UNTOCLE – 0680086 del 28 novembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 29 novembre 2024, avente per oggetto «Annullamento dell’immatricolazione del dott. Luciano Lotti al Percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A019 – FILOSOFIA E STORIA, a.a. 2023/2024 – matricola assegnata 1141409», con il quale l’Università degli Studi di Torino ha decretato, in regime di autotutela, di annullare l’immatricolazione del prof. Luciano Lotti al percorso formativo di cui sopra, propedeutico all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e, per l’effetto, di escludere il ricorrente dallo svolgimento dell’esame finale; - di ogni altro atto antecedente, prodromico e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, (i) la comunicazione del 30 ottobre 2024, con la quale la Segreteria Didattica – Formazione Insegnanti dell’Ateneo ha informalmente comunicato al prof. Luciano Lotti che «a seguito di verifica sui titoli da lei presentati, le segnaliamo che non dispone dei requisiti previsti per accedere al percorso abilitante e all’insegnamento nella classe di concorso A019 – Filosofia e Storia. La Tabella A, che definisce i titoli di accesso alle classi di concorso, allegata al DPR 19/2016, confermata con DM 259/2017, prevede che accedendo con il titolo da lei esibito, ovvero la LM 85 in Scienze pedagogiche, si applichi la nota 9, recante i seguenti requisiti: “Con almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e L-ANT, di cui 12 M-STO/01, 12 M-STO/02 o 04, 12 L-ANT/02 o 03, 24 tra M-FIL/01, M-FIL 02 o 03 o 04 o 05, M-FIL/06”. Sulla base dei titoli da lei autocertificati risultano mancanti i CFU dei settori M-STO e L-ANT»; (ii) la nota prot. n. 2024-UNTOCLE-0655145 in data 15 novembre 2024, con la quale l’Università degli Studi di Torino ha comunicato al prof. Luciano Lotti l’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/1990, atto a verificare il possesso dei requisiti di accesso ai fini della partecipazione e della successiva immatricolazione al percorso accademico «Classe A019 – Filosofia e Storia», non ritenendolo in possesso dei 36 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO e L-ANT; tutti i provvedimenti, gli atti e le condotte dell’Università di Torino mediate i quali l’Ateneo ha operato, nei confronti del medesimo prof. Lotti, il “blocco” dell’accesso alle piattaforme MyUnito e Moodle così di fatto impedendogli di perfezionare l’iscrizione all’esame finale e, dunque, fra queste, (iii) la nota del 21 novembre 2024, con la quale l’Università degli Studi di Torino, nel riscontrare la richiesta del prof. Lotti in merito al “blocco” della piattaforma MyUnito per il pagamento delle tasse per l’accesso all’esame finale, ha precisato che, avendo proceduto con l’avvio del procedimento d’esclusione, al momento non le dovrebbe essere possibile effettuare il pagamento dell’esame finale; (iv) la nota in data 27 novembre 2024, mediante la quale l’Università degli Studi di Torino ha anticipato al ricorrente che «in riferimento alla documentazione prodotta, […] è necessario che l’equipollenza tra un insegnamento e il relativo settore scientifico disciplinare sia deliberata dall’organo predisposto dell’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento e rilasciato il titolo di studio».

Giustizia amministrativa202401910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di annullamento in autotutela dell'immatricolazione al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per la classe A019 e conseguente esclusione dall'esame finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente ammesso al percorso di formazione e abilitazione all'insegnamento per la classe A019 - Filosofia e Storia sulla base della laurea magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche, contestava il successivo annullamento in autotutela dell'immatricolazione, disposto dall'Università dopo la verifica della carenza di 36 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO e L-ANT. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e istruttoria, arbitrarietà, violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, lamentando il mancato coinvolgimento in contraddittorio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, ratificato con legge n. 121/1985, e del d.P.R. n. 175/1994, sostenendo il mancato riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Con il terzo motivo affermava di possedere i requisiti curriculari richiesti, sostenendo che alcuni insegnamenti seguiti presso istituzioni universitarie religiose fossero equipollenti o sovrapponibili a quelli riferibili ai settori M-STO e L-ANT. Produceva un prospetto di propria elaborazione e chiedeva una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare la corrispondenza tra gli esami sostenuti e i settori scientifico-disciplinari richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato era un annullamento d'ufficio adottato nell'esercizio di un potere officioso, non il rigetto di un'istanza di parte. In ogni caso, l'Università aveva attivato il soccorso istruttorio, richiesto più volte la documentazione integrativa e comunicato l'avvio del procedimento, consentendo al candidato di presentare memorie e documenti. L'ammissione iniziale non aveva generato un affidamento tutelabile, poiché il bando prevedeva espressamente la possibilità di escludere in ogni momento i candidati privi dei requisiti. Il secondo motivo è stato respinto perché l'Università non aveva contestato la validità o l'equipollenza della laurea pontificia in sé, ma l'assenza di specifici CFU aggiuntivi richiesti dalla normativa nazionale per l'accesso alla classe A019, requisito applicabile indipendentemente dall'ateneo di provenienza. Anche il terzo motivo è stato respinto: il candidato non aveva prodotto una dichiarazione dell'università di origine attestante il possesso dei crediti o l'equipollenza degli insegnamenti, ma soltanto una propria valutazione comparativa dei contenuti degli esami. Secondo il TAR, l'equipollenza tra un insegnamento e un settore scientifico-disciplinare può essere attestata soltanto dall'organo competente dell'istituzione che ha erogato l'insegnamento e non può essere sostituita dall'autovalutazione dell'interessato. L'onere di provare il possesso dei requisiti grava sul candidato, in base al principio di autoresponsabilità. L'attività dell'amministrazione nella verifica dei requisiti di ammissione è vincolata e non comprende una valutazione discrezionale sostanziale dell'equipollenza, salvo espressa previsione normativa o del bando. La richiesta di verificazione è stata dichiarata inammissibile, perché avrebbe attribuito al giudice il compito di sostituirsi all'amministrazione in una valutazione che il candidato avrebbe dovuto documentare nella fase procedimentale. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi si applica ai procedimenti a istanza di parte e non al provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dall'amministrazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'Università ha correttamente comunicato l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti, consentendo la partecipazione mediante memorie e documenti.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione non può essere utilizzata per consentire al giudice di sostituirsi all'amministrazione in una valutazione sostanziale che il candidato avrebbe dovuto documentare in sede procedimentale.

  • art. 2 del bando di ammissione

    Il bando richiama la normativa nazionale sui titoli di accesso e consente l'esclusione o la decadenza in ogni momento qualora emerga la mancanza dei requisiti.

  • Tabella A allegata al d.P.R. 19/2016

    Individua, per la classe di concorso A019 e per il titolo LM-85, i requisiti curriculari relativi ai crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari richiesti.

  • d.m. 259/2017

    Richiede, per l'accesso alla classe A019 con laurea LM-85, specifici CFU nei settori M-FIL, M-STO e L-ANT, inclusi i crediti nei settori M-STO e L-ANT contestati nella controversia.

  • art. 10, comma 2, accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, ratificato con l. 121/1985

    Non impone il riconoscimento, ai fini della procedura selettiva, di crediti curriculari ulteriori non documentati secondo la disciplina nazionale applicabile.

  • d.P.R. 175/1994

    La sua violazione è stata esclusa perché la controversia riguardava la mancanza di specifici CFU curriculari e non la validità o l'equipollenza del titolo di laurea pontificio.

  • art. 97 Cost.

    Il rispetto dei requisiti predeterminati e l'esclusione del candidato privo dei CFU richiesti sono coerenti con legalità, buon andamento e par condicio tra i partecipanti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di ammissione a percorsi selettivi o abilitanti, l'amministrazione può annullare d'ufficio l'ammissione o l'immatricolazione quando accerti originariamente la mancanza di requisiti espressamente previsti dalla normativa e dal bando, anche dopo l'ammissione iniziale e prima della conclusione della procedura.
  • L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica al provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dall'amministrazione nei confronti di un'ammissione già disposta, poiché tale atto non costituisce il rigetto di un'istanza di parte; resta comunque necessario assicurare la partecipazione procedimentale quando prevista dalle regole generali sul procedimento.
  • L'ammissione iniziale a una procedura selettiva non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla permanenza dell'ammissione quando il bando consenta espressamente la verifica successiva dei requisiti e l'esclusione in ogni momento dei candidati che ne risultino privi.
  • L'onere di comprovare il possesso dei requisiti di ammissione grava sul candidato, secondo un principio di autoresponsabilità; una valutazione comparativa elaborata autonomamente dall'interessato non sostituisce la documentazione formale rilasciata dall'istituzione competente.
  • La verifica dei requisiti di ammissione è attività vincolata: l'amministrazione non può riconoscere discrezionalmente l'equipollenza sostanziale di titoli o insegnamenti rispetto a requisiti predeterminati, salvo che tale potere sia espressamente previsto dalla legge o dal bando con criteri predeterminati.
  • La verificazione giudiziale non può essere disposta per supplire alla mancata produzione, nella fase procedimentale, della documentazione necessaria a dimostrare l'equipollenza di insegnamenti o il possesso di requisiti curriculari, né per sostituire il giudice all'amministrazione in una valutazione ad essa non spettante in sede processuale.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiPartecipazione al procedimentoAutotutelaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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