Sentenza del 04/04/2018 n. 8265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado relativa a una cartella di pagamento di Euro 129.219,88 riferita all'anno 1991. Ha dedotto: il difetto di interesse dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello; l'omessa pronuncia sull'asserita inesistenza del ruolo per mancata sottoscrizione; l'illegittimità o insufficiente motivazione della notifica postale; l'errata applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo; e la carenza di motivazione della cartella per violazione dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che sia l'Agenzia delle Entrate sia il concessionario fossero legittimati a impugnare la decisione; che la questione sulla sottoscrizione del ruolo fosse stata implicitamente assorbita; che la notifica postale fosse valida, non richiedendo necessariamente relata, numero di registro cronologico o sottoscrizione del notificante, e che comunque eventuali nullità fossero sanate dalla tempestiva impugnazione dell'atto. Il motivo relativo all'insufficiente motivazione della notifica è stato dichiarato assorbito, mentre quello sulla motivazione della cartella è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto integralmente il contenuto della cartella. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: Euro 3.900,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate ed Euro 2.800,00 a favore di Equitalia, oltre accessori come indicati in sentenza.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
La Corte ha escluso che l'Agenzia delle Entrate fosse priva di interesse a impugnare la sentenza, riconoscendo a entrambe le amministrazioni coinvolte il diritto di impugnazione nei diversi gradi.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente assorbita da altre statuizioni della sentenza.
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo, in particolare quando il destinatario lo impugna tempestivamente.
Art. 1335 c.c.
La raccomandata pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova che il destinatario sia stato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento; nel caso esaminato la notificazione postale è stata ritenuta valida secondo la disciplina applicabile.
L. n. 890 del 1982
La Corte ha precisato che, per la notificazione effettuata tramite posta ordinaria raccomandata, non trovano necessariamente applicazione tutti gli adempimenti propri della notificazione eseguita ai sensi della legge sulle notificazioni a mezzo posta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile consente di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche agli atti impositivi notificati irregolarmente.
L. n. 212 del 2000, art. 7
La cartella deve essere motivata e consentire al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa; tuttavia, la censura è stata dichiarata inammissibile perché il contribuente non aveva trascritto integralmente la cartella nel ricorso.
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8
Prevede indicazioni necessarie nella cartella e nel ruolo per rendere comprensibili al contribuente la pretesa e i relativi presupposti; la Corte non ha potuto verificarne l'eventuale violazione per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, anche l'ente impositore può avere interesse a impugnare una sentenza sfavorevole, pur quando il vizio denunciato riguardi principalmente l'attività del concessionario della riscossione.
- L'omessa pronuncia non ricorre se il giudice ha implicitamente ritenuto una questione assorbita da una decisione su altro motivo logicamente preliminare o decisivo.
- Le irregolarità formali della notificazione non comportano automaticamente l'inesistenza dell'atto: se l'atto è giunto al destinatario e questi lo ha impugnato tempestivamente, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- La notificazione postale può essere valida anche senza relata, numero di registro cronologico o specifica indicazione della persona che ha ricevuto il plico, purché siano rispettate le modalità applicabili e non venga provata l'effettiva mancata conoscenza dell'atto.
- Quando si contesta la motivazione di una cartella o di un altro atto tributario in Cassazione, è essenziale trascrivere integralmente o almeno nelle parti decisive il contenuto dell'atto impugnato; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La tempestiva impugnazione dell'atto non elimina necessariamente ogni possibile contestazione sostanziale, ma rende normalmente non decisivo il vizio formale di notificazione, impedendo di sostenere che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo.
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