Sentenza del 22/03/2017 n. 7280 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della cessione dell'attività, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito derivante dall'avviamento commerciale e dalla plusvalenza relativa alle attrezzature vendute, emettendo un avviso per maggiore IRAP nei confronti della società e avvisi IRPEF per reddito da partecipazione nei confronti dei soci T.M. e T.V. La Commissione tributaria provinciale aveva confermato il valore dell'avviamento, annullando però la plusvalenza sulle attrezzature. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato tardivi i ricorsi introduttivi dei contribuenti. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione in Cassazione deducendo, tra l'altro, vizi di notificazione, introduzione di una domanda nuova in appello e violazione del litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis. La sentenza d'appello era stata depositata il 2 ottobre 2008, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 30 novembre 2011. Anche considerando la successiva conoscenza della sentenza tramite le cartelle di pagamento, notificata il 28 luglio 2009, il ricorso sarebbe stato comunque tardivo. Inoltre, i contribuenti avevano già dimostrato di conoscere integralmente la sentenza almeno dal 16 ottobre 2009, data di proposizione del ricorso per revocazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma nel testo applicabile ratione temporis.
La Corte ha applicato il termine lungo per impugnare le sentenze, ritenendo definitivamente tardivo il ricorso notificato oltre un anno dal deposito della sentenza d'appello. La conoscenza successiva della decisione non riapre il termine quando l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge.
Artt. 160, 170, 330 e 101 c.p.c.
I ricorrenti li avevano invocati per sostenere la nullità del giudizio d'appello, lamentando la mancata notificazione dell'impugnazione al difensore costituito in primo grado. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma era stata richiamata per contestare l'eventuale introduzione di una domanda nuova in appello. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa della tardività del ricorso per cassazione.
Art. 331 c.p.c. e art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le disposizioni erano state richiamate con riferimento al litisconsorzio necessario tra società e soci. La Corte non ha deciso tale questione, essendo preliminare e assorbente la declaratoria di inammissibilità per tardività.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini per impugnare è una condizione preliminare essenziale: se il ricorso è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito o i vizi processuali dedotti.
- Nel regime applicabile al caso, il termine lungo decorre dal deposito della sentenza e non dalla sua effettiva conoscenza. La mancata o tardiva notificazione della sentenza non consente automaticamente di impugnare senza limiti temporali.
- La proposizione di un precedente rimedio, come la revocazione, può dimostrare che la parte conosceva già la sentenza e il suo contenuto, rafforzando la valutazione di tardività di una successiva impugnazione.
- Eventuali irregolarità nella notificazione dell'atto d'appello, violazioni del contraddittorio o questioni di litisconsorzio devono essere fatte valere entro i termini processuali previsti; altrimenti possono restare prive di esame per intervenuta decadenza.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna alle spese, anche in solido quando vi siano più ricorrenti accomunati dalla medesima impugnazione.
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