Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11418/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo non consentiti i motivi dedotti in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di cui agli artt. 223 e 216 l. fall. Il ricorso è stato ritenuto fondato su motivi non consentiti rispetto alla tipologia di sentenza impugnata: la Corte rileva che, nel patteggiamento, il richiamo all'art. 129 c.p.p. contenuto in sentenza è sufficiente a dimostrare che il giudice ha verificato e escluso la presenza di cause di proscioglimento, le quali devono emergere con evidenza. Inoltre, nel capo d'imputazione erano già indicati elementi di fatto idonei a descrivere la condotta illecita contestata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; contro tale tipo di decisione sono ammessi solo motivi compatibili con la struttura del patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    il richiamo in sentenza è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato l'assenza di cause di proscioglimento, che devono risultare con evidenza.

  • artt. 223 e 216 l. fall.

    norme incriminatrici poste a base della contestazione per reati fallimentari.

Massime di principio

  • Nella sentenza di patteggiamento, il controllo del giudice sulle cause di proscioglimento può essere desunto dal richiamo all'art. 129 c.p.p., senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
  • Le cause di proscioglimento ostative alla definizione ex art. 444 c.p.p. devono emergere in modo evidente dagli atti; in difetto, non è configurabile un vizio censurabile in cassazione sulla base di motivi incompatibili con il patteggiamento.
  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono proponibili motivi di ricorso estranei al perimetro consentito dalla natura consensuale della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto anche al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.