Sentenza n. 33/2026 - Palermo, Sezione 2
A) quanto al ricorso introduttivo: - del decreto assessoriale n. 245/GAB del 10 luglio 2024, recante provvedimento negativo di V.I.A. ex art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto per la costruzione e la gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nella cava dismessa denominata Spagnolo in agro di Sciacca (AG); - del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnico Specialistica della Regione Sicilia n. 287/2024 del 31/05/2024; - di tutti gli atti e documenti che espressamente fanno parte integrante del decreto assessoriale impugnato segnatamente: il parere istruttorio conclusivo n. 177/2023 approvato nella seduta plenaria del 31/03/2023, il parere istruttorio conclusivo n. 32/2024 approvato nella seduta plenaria del 31/01/2024, ed il parere istruttorio conclusivo n. 287/2024 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) approvato nella seduta plenaria del 31/05/2024; e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del decreto assessoriale n.16/2025 in data 30.01.2025 di diniego di P.A.U.R. con cui l’Amministrazione intimata ha preso atto dell’esito negativo della conferenza di servizi dell’11/12/2024; - della determinazione conclusiva della conferenza di servizi adottata in data 11/12/2024 e notificato in data 17/12/2024; - dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi conclusiva tenutesi il 26/09/2024 e 11/12/2024; - del diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale espresso dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti in sede di riunione della conferenza di servizi dell’11/12/2024 alla luce del giudizio di compatibilità ambientale negativo di cui al D.A. n. 245/GAB; - del parere negativo di V.I.A. ex art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. espresso dal Sindaco del Comune di Sciacca nel corso della conferenza dell’11/12/2024 e già espresso nelle precedenti riunioni della C.D.S. dell’08/06/2022, del 19/10/2022 e del 26/09/2024, nonché reso con nota prot. n. 5673 del 21/07/2021 (prot. D.R.A. n. 50565 del 21/07/2021) e confermato in ultimo con nota prot. n. 74904 del 11/12/2024 (prot. D.R.A. n. 87126 del 12/12/2024) (allegati ai verbali di C.D.S.); - dei pareri negativi acquisiti nel corso della stessa conferenza di servizi e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ed in essa acquisito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di VIA relativo al progetto di realizzazione e gestione di una discarica in una cava dismessa, nonché diniego del PAUR e atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto assessoriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, i pareri istruttori della Commissione Tecnico Specialistica e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del PAUR, la determinazione conclusiva e i verbali della conferenza di servizi, il diniego di AIA e i pareri negativi acquisiti. Ha dedotto erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni relative all’individuazione del soggetto tenuto al recupero ambientale della cava; che le controdeduzioni sarebbero state erroneamente considerate tardive; che la maggioranza degli enti si sarebbe espressa favorevolmente; che il dissenso del Comune sarebbe stato non vincolante; che il vincolo paesaggistico e quello idrogeologico non avrebbero impedito l’intervento; che la distanza dai pozzi sarebbe stata rispettata; che il giudizio negativo di VIA non avrebbe potuto vincolare il procedimento di PAUR; e che gli enti dissenzienti avrebbero dovuto indicare le modifiche necessarie per superare il diniego. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per le spese sostenute e il mancato guadagno. Il giudice ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la censura di disparità di trattamento formulata soltanto nella memoria conclusionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la VIA comporti valutazioni ampiamente discrezionali, non limitate a un giudizio tecnico ma comprendenti il bilanciamento di interessi ambientali, paesaggistici, idrogeologici, naturalistici, sociali ed economici. L’Amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e sintetica, nella specie integrata dai pareri della CTS richiamati per relationem. Il diniego è stato ritenuto ragionevole alla luce dell’assenza di un progetto di recupero ambientale della cava, della disciplina regionale che non consentiva l’allocazione di molte delle tipologie di rifiuti previste, del vincolo idrogeologico, della dismissione ultradecennale della cava e dell’incertezza sulla stabilità dei fronti, nonché degli ulteriori profili paesaggistico-ambientali emersi dall’istruttoria. Quanto alla conferenza di servizi, la prevalenza delle posizioni non va calcolata in senso numerico, ma valutata qualitativamente in rapporto alla rilevanza degli interessi tutelati; pertanto, i dissensi del Comune e del Dipartimento regionale competente in materia di acqua e rifiuti, in quanto riferiti a interessi ambientali e territoriali, potevano prevalere e sorreggere autonomamente il diniego. Il TAR ha riconosciuto che, in astratto, una VIA negativa non determina automaticamente il contenuto negativo del PAUR, ma ha ritenuto legittimo il diniego concreto, fondato sulle prevalenti posizioni sfavorevoli e su una motivazione esaustiva. Ha inoltre escluso che gli enti dissenzienti fossero tenuti a indicare le modifiche necessarie per superare il diniego: grava sul proponente l’onere di esaminare e indicare le alternative progettuali, compresa l’opzione zero, mentre l’Amministrazione deve valutarle. Il rigetto delle domande di annullamento ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria. Spese integralmente compensate tra le parti costituite; nulla per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del giudizio di compatibilità ambientale negativo impugnato.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il PAUR e la conferenza di servizi; la VIA negativa non determina in astratto automaticamente il diniego del PAUR, ma il diniego può essere legittimamente adottato sulla base delle prevalenti posizioni sfavorevoli degli enti competenti.
art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. 152/2006
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale
Impone al proponente di indicare e valutare le alternative progettuali, compresa la non realizzazione dell’intervento; non impone invece agli enti dissenzienti di indicare le modifiche necessarie a superare il diniego.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
La prevalenza in conferenza di servizi non è una maggioranza numerica, ma una valutazione qualitativa e sostanziale del peso degli interessi e delle posizioni espresse dalle singole amministrazioni.
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
La motivazione del provvedimento può risultare dalla valutazione complessiva dell’istruttoria e non richiede una confutazione analitica di ciascuna osservazione del privato.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato tra le censure, senza che la decisione sviluppi una specifica applicazione autonoma della disposizione.
artt. 12 e 19 l.r. Sicilia n. 127/1980
Prevedono gli obblighi e i progetti relativi al recupero ambientale delle cave; l’assenza del progetto e dell’attuazione delle opere è stata ritenuta elemento decisivo per la ragionevolezza del diniego.
art. 23 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio
È stato interpretato nel senso di precludere, nella cava dismessa, lo stoccaggio di molte delle tipologie di rifiuti previste dal progetto.
art. 32 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell’Ambito 10
Richiamato tra i parametri ostativi considerati nel giudizio negativo di compatibilità ambientale.
Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, approvato con D.P.R.S. n. 23/2017
Richiamato per i criteri di localizzazione degli impianti e per le distanze dai centri abitati e dalle case sparse.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale implica un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-amministrativa: essa non consiste in un mero accertamento tecnico, ma comporta il bilanciamento di interessi ambientali, paesaggistici, naturalistici, territoriali, sociali ed economici. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o evidente irragionevolezza.
- Nel procedimento di VIA l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che la motivazione complessiva del provvedimento, anche mediante richiamo ai pareri istruttori, dia conto delle ragioni essenziali per cui le osservazioni non sono idonee a superare i rilievi ostativi.
- In conferenza di servizi, la regola delle posizioni prevalenti non introduce un criterio di maggioranza numerica: la prevalenza deve essere apprezzata qualitativamente, considerando il peso sostanziale degli interessi tutelati e la rilevanza delle posizioni espresse dalle singole amministrazioni.
- Una VIA negativa non rende automaticamente negativo il PAUR; tuttavia, il diniego del PAUR è legittimo quando sia fondato sulle prevalenti posizioni sfavorevoli delle amministrazioni competenti e su una motivazione adeguata, anche per relationem ai pareri istruttori negativi.
- Grava sul proponente l’onere di descrivere e valutare le alternative progettuali, compresa l’opzione zero, nello studio di impatto ambientale. L’Amministrazione procedente non è invece obbligata a indicare le modifiche progettuali necessarie per superare un giudizio negativo di compatibilità ambientale, dovendo piuttosto valutare le alternative effettivamente proposte.
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