Cassazione Civile, Sentenza n. 25898/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato il decreto della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso ex art. 3 L. 89/2001 per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto per la presunta irragionevole durata della procedura fallimentare di Eart S.p.A., ritenendo che il ricorso fosse decaduto dal termine semestrale di cui all’art. 4 L. 89/2001. Le opponenti sostenevano che il dies a quo per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non coincideva con il termine di 10 giorni dalla iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (iscrizione effettuata), bensì con il termine di 90 giorni previsto dall’art. 26, comma 4, L.F., poiché il curatore non aveva comunicato il decreto ai creditori. Di conseguenza ritenevano tempestivo il ricorso depositato il 30/08/2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento ai creditori, il curatore aveva eseguito l’iscrizione del decreto di chiusura nel registro delle imprese (formalità previste dall’art. 119 L.F.). Alla luce dell’art. 26, comma 3 L.F., richiamato dall’art. 119 L.F., il termine per proporre reclamo decorreva, per i soggetti diversi dal curatore, fallito o comitato dei creditori, dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie (ossia dall’iscrizione). Il decreto di chiusura è quindi divenuto definitivo dopo 10 giorni dall’adozione delle formalità di pubblicazione e il termine più lungo di 90 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 26 poteva essere preso in considerazione solo se nessuna delle formalità pubblicitarie fosse stata eseguita. Pertanto il ricorso è risultato tardivo. Il ricorso incidentale è stato assorbito e le spese compensate.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), art. 3 e art. 4
L’art. 3 disciplina il mezzo di impugnazione volto all’indennizzo per irragionevole durata dei processi; l’art. 4 stabilisce il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo, che decorre dal momento in cui il provvedimento che pone fine al procedimento diventa definitivo.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 26
Comma 3: il reclamo contro il decreto di chiusura deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla comunicazione/ notifica per curatore, fallito e comitato dei creditori; per gli altri interessati il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie. Comma 4: indipendentemente dagli altri adempimenti, il reclamo non può più proporsi decorsi 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria (termine finale/di chiusura). La Corte ha interpretato queste norme nel senso che l’iscrizione nel registro delle imprese produce effetti ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni per gli interessati diversi dai soggetti espressamente indicati.
Prescrive le formalità di pubblicità per il decreto di chiusura (richiamando le formalità dell’art. 17 L.F.) e dispone il richiamo all’art. 26 relativamente al reclamo; la Corte ha ritenuto che l’iscrizione nel registro delle imprese, se eseguita, fa decorrere il termine di 10 giorni e rende definitivo il decreto.
Norma richiamata per le formalità pubblicitarie (annotazione/iscrizione nel registro delle imprese); la sua esecuzione rileva per la decorrenza dei termini processuali ai sensi degli artt. 26 e 119 L.F.
Codice di procedura civile, art. 327
Norma precedente cui si riferisce la sentenza per spiegare che il quarto comma dell’art. 26 L.F. è una disposizione 'di chiusura' che limita la possibilità di beneficiare di termini più lunghi previsti in via generale dall’art. 327 c.p.c.; la Corte evidenzia la funzione acceleratoria dell’art. 26(4).
Cassazione, sentenza n. 4020/2020 (richiamata)
Pronuncia precedente citata dalle ricorrenti nella difesa; la Corte ha escluso che essa contraddica l’indirizzo adottato nel caso concreto, rilevando che la disciplina richiamata nella sentenza citata era relativa a un diverso regime e che l’art. 119 L.F. attribuisce rilievo alle formalità pubblicitarie anche nei confronti dei creditori insinuati.
Massime di principio
- Per i creditori (inclusi i creditori insinuati al passivo) il termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, se è stata eseguita, dall’iscrizione/annotazione del provvedimento nel registro delle imprese: l’iscrizione produce efficacia ai fini della decorrenza del termine breve (10 giorni) e rende il decreto 'definitivo' una volta spirato tale termine.
- Se il curatore comunica o notifica il decreto ai soggetti indicati (curatore, fallito, comitato dei creditori e chi ha chiesto il provvedimento), il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione/ notifica per questi soggetti; per gli altri interessati (compresi creditori non notificati) il dies a quo è l’esecuzione delle formalità pubblicitarie.
- Il comma 4 dell’art. 26 L.F. fissa un termine perentorio massimo (90 giorni dal deposito in cancelleria) indipendente dall’esecuzione di altre formalità: oltre tale termine non è più proponibile il reclamo. Tale termine ha natura 'di chiusura' e ha funzione acceleratoria.
- Ai fini della proposizione della domanda di indennizzo ex L. 89/2001 (Pinto), occorre verificare quando il provvedimento che pone fine alla procedura è divenuto definitivo (ossia se e quando sono decorsi i 10 giorni dall’iscrizione/ comunicazione) perché da quel momento decorre il termine semestrale di cui all’art. 4 L. 89/2001 per promuovere l’azione di indennizzo.
- Prassi consigliata: monitorare puntualmente le date di deposito in cancelleria, di iscrizione/annotazione nel registro delle imprese e di eventuali comunicazioni/notificazioni del curatore; in presenza di iscrizione, non attendere il termine di 90 giorni ma considerare che il termine breve (10 giorni) può già aver fatto decorrere la definitività del provvedimento e dunque anticipare i termini per proporre reclamo o l’azione di indennizzo.
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