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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21415/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la sentenza di appello, con la conseguente permanenza delle condanne già pronunciate, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale in concorso per entrambi gli imputati; per uno dei due era stata inoltre confermata la condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il diniego delle attenuanti generiche. In Cassazione entrambi hanno censurato l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza ex art. 337 c.p., ma i motivi sono stati ritenuti diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, quindi estranei al sindacato di legittimità. Le ulteriori censure proposte dal solo secondo ricorrente, relative al reato di cui all'art. 707 c.p. e al diniego delle attenuanti generiche, sono state considerate a loro volta meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il motivo di ricorso sulla resistenza a pubblico ufficiale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la motivazione del giudice di merito è già congrua e immune da vizi logici o giuridici.

  • art. 707 c.p.

    Le censure sul possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, quando riproducono doglianze già esaminate e disattese in appello, non consentono un apprezzamento di legittimità diverso da quello del giudice di merito.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato come titolo del concorso di persone nei reati contestati, senza autonoma questione decisoria nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e disatteso le censure con motivazione congrua.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito ha già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta alle doglianze difensive, la Cassazione non può sostituirsi ad esso nella valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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