Cassazione Penale, Sentenza n. 14471/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 23/06/2022 che ha confermato la misura di confisca di beni mobili e immobili intestati alla convivente Derossi Fulvia Domenica (fabbricato ad Asti costruito su terreno acquistato dalla Derossi, una Volkswagen e un conto corrente). Il ricorrente deduce: (1) violazione del principio di irretroattività per l'applicazione del d.lgs. n.159/2011 a beni acquistati anteriormente alla sua entrata in vigore; (2) carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità tra valore dei beni confiscati e profitti illeciti, alla luce della sentenza Corte Cost. n.24/2019, dato che il valore stimato dell'immobile (circa 330.000 euro) è sproporzionato rispetto ai profitti accertati per reati contro il patrimonio nel periodo 1999-2005 (complessivamente non superiori a circa 10.000 euro).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di irretroattività, confermando il principio secondo cui la confisca di prevenzione è misura di natura preventiva e non sanzionatoria e può colpire la titolarità attuale di beni acquistati anche prima dell'entrata in vigore della normativa, ove il loro accumulo risulti ingiustificato. Sull'argomento della proporzionalità, la Corte ha richiamato la delimitazione imposta dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti del nucleo familiare e l'assenza di tracciabilità della presunta donazione giustificativa rendano plausibile la presunzione di accumulo illecito. Ha affermato che la confisca di prevenzione non richiede una corrispondenza aritmetica tra il profitto dei singoli reati e il valore dei beni confiscati, ma una ragionevole congruenza economico-temporale e la mancanza di prova contraria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese come per art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia)
Ha esteso e disciplinato le misure di prevenzione patrimoniali, richiamata come norma regolatrice della confisca di prevenzione; interpretata come applicabile anche a beni acquistati anteriormente se risulta un accumulo illecito attuale
art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011
Definisce la pericolosità generica come presupposto per le misure di prevenzione; applicata nel caso per fondare la confisca in presenza di persone che vivono o hanno vissuto con proventi di reati
art. 11 delle Preleggi
Principio generale di irretroattività della legge; la Corte ha ritenuto che non venga derogato perché la confisca di prevenzione è di natura non sanzionatoria e non costituisce pena
art. 19 legge n.152 del 1975
Norma storicamente estensiva dell'ambito delle misure di prevenzione; richiamata per mostrare che l'applicabilità a pericolosi comuni non è una novità del 2011
legge n.575 del 1965
Fonte originaria delle misure di prevenzione patrimoniali; la giurisprudenza ha esteso nel tempo la sua applicazione
artt. 20 e 24 d.lgs. n.159/2011
Prevedono la confisca di prevenzione e i presupposti relativi agli incrementi patrimoniali ingiustificati; interpretati come non richiedenti una corrispondenza aritmetica tra profitti di singoli reati e valore dei beni confiscati, ma una ragionevole congruenza economico-temporale
sentenza Corte Cost. n.24 del 24 gennaio 2019
"l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare"
Ha ristretto l'applicabilità della confisca di prevenzione imponendo un controllo di ragionevole proporzionalità tra profitti illeciti e valore dei beni; tuttavia la Corte ha interpretato tale principio come compatibile con la confisca di prevenzione quando sussista sproporzione rispetto ai redditi leciti e manchi prova contraria
art. 200 cod. pen.
Richiamato per definire la natura delle misure di sicurezza/prevenzione e la loro distinzione dalle pene
art. 240 cod. pen. (confisca penale del profitto del reato)
Citato a confronto: la confisca penale richiede rapporto diretto tra bene e profitto del reato, mentre la confisca di prevenzione può colpire incrementi patrimoniali ingiustificati anche senza corrispondenza aritmetica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 7 CEDU (citato in giurisprudenza)
Riferimento alla nozione di pena; la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, esclude che le misure di prevenzione patrimoniali siano 'pene' soggette al divieto di irretroattività ex art.7 CEDU
Massime di principio
- La confisca di prevenzione è una misura di natura preventiva e non sanzionatoria: può colpire la titolarità attuale di beni acquistati anche anteriormente all'entrata in vigore della norma se emerge un accumulo patrimoniale ingiustificato.
- Dopo la sentenza Corte Cost. n.24/2019, il giudice deve verificare una ragionevole congruenza tra i profitti illeciti e il valore dei beni, ma non è necessaria una corrispondenza aritmetica tra la somma dei profitti dei singoli reati e il valore complessivo dei beni confiscati.
- Il parametro principale rimane la sproporzione tra incrementi patrimoniali e redditi leciti: l'assenza di prova contraria (es. documentazione di donazioni o redditi leciti tracciabili) rafforza la presunzione di accumulo illecito.
- La tipologia e l'abitualità dei reati sono elementi rilevanti: reati abituali contro il patrimonio, anche se non sempre quantificabili in profitti esatti, possono giustificare la confisca se plausibilmente fonte dell'accumulo.
- Per opporsi efficacemente alla confisca di prevenzione è cruciale fornire prova documentale delle entrate lecite o della tracciabilità degli apporti (es. donazioni) e dimostrare l'irrilevanza temporale o economica del nesso tra reati e incremento patrimoniale.
- Se i reati accertati sono esclusivamente di scarsissimo valore o riferibili a beni di prima necessità, può sussistere spazio per censurare la carenza del presupposto di profitti illeciti congruenti con il valore dei beni confiscati.
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