Cassazione Penale, Ordinanza n. 20738/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 13 febbraio 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato all'imputato la pena di anni tre e mesi due di reclusione per tentato omicidio commesso il 25 gennaio 2024. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo: la condotta sarebbe stata erroneamente qualificata come tentato omicidio, dovendo invece essere sussunta nel diverso reato di lesioni personali. La Corte rileva però che il motivo, pur formalmente diretto contro la qualificazione giuridica, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, limitandosi a invocare in modo generico l'assenza di animus necandi senza indicare specifici elementi probatori trascurati o mal valutati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è ammesso, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo per motivi tassativi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto; tuttavia, tale censura è proponibile solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, la qualificazione del fatto come tentato omicidio non è stata ritenuta eccentrica, poiché l'imputazione descriveva una condotta di trattenimento della vittima, percosse con calci e pugni insieme ad altri, agevolazione del complice che la colpiva con numerose coltellate in zone vitali, e cessazione dell'azione solo nella convinzione che la vittima fosse già morta. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa ai sensi di tale norma è soggetta ai limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
nei giudizi di patteggiamento successivi alla novella del 2017, la ricorribilità per cassazione è limitata ai motivi tassativamente indicati; la censura sulla qualificazione del fatto è ammissibile solo se la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
legge n. 103/2017
ha introdotto, mediante l'art. 1, comma 50, la limitazione della ricorribilità per cassazione delle sentenze ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
norma introduttiva della limitazione dei motivi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se la qualificazione adottata sia palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione; non è invece consentito trasformare tale motivo in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
- La censura sulla qualificazione giuridica deve essere sorretta da una critica immediatamente evincibile dal testo del provvedimento e non da contestazioni generiche sulla ricostruzione fattuale o sull'elemento soggettivo, come l'assenza dell'animus necandi non specificamente supportata da indicazioni probatorie.
- Quando il fatto descritto nell'imputazione evidenzia una condotta violenta coordinata con altri concorrenti e diretta verso zone vitali, la sussunzione nel tentativo di omicidio non è eccentrica né affetta da palese errore di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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