Cassazione Penale, Sentenza n. 9429/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile del 06/12/2001 (12 anni di reclusione e 60.000 euro di multa) per il delitto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 80. La domanda si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha rideterminato la pena minima base per la detenzione di cocaina (da 8 a 6 anni), e sulla circostanza che la pena detentiva era stata integralmente espiata mentre la pena pecuniaria non risultava ancora eseguita. Il ricorrente chiedeva la rideterminazione in esecuzione della pena, con la possibilità di convertire il periodo detentivo espiato in eccesso in pena pecuniaria e di detrarre tale conversione dalla multa ancora dovuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio della "flessibilità del giudicato": quando una sentenza irrevocabile subisce l'effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sulla commisurazione della pena e il trattamento sanzionatorio non sia stato integralmente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato. Ha inoltre affermato che sussiste interesse alla rideterminazione anche se la pena detentiva è stata integralmente espiata ma la pena pecuniaria non è stata ancora eseguita, dovendosi tenere conto della possibilità di conversione e del criterio di ragguaglio previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. Ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo e ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti; la determinazione della pena prevista è stata oggetto di rideterminazione dalla Corte costituzionale n. 40/2019, con conseguente effetto sulla commisurazione della pena inflitta al ricorrente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Aggravante richiamata nella sentenza di condanna originaria; la modifica della pena base ai sensi della giurisprudenza costituzionale influenza il trattamento sanzionatorio complessivo anche quando siano presenti aggravanti.
codice di procedura penale, art. 657
Richiamato nel suo comma 3 per il principio di ragguaglio e per la fungibilità della carcerazione sine titulo nel computo della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto coerente utilizzare tale meccanismo per calcolare l'effetto della rideterminazione quando la pena detentiva è stata espiata e resta da eseguire la multa.
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30
Interpretata nel senso che il rapporto esecutivo si esaurisce solo con l'estinzione di entrambe le pene (detentiva e pecuniaria); pertanto, se la multa non è stata eseguita, il condannato mantiene interesse alla rideterminazione anche se la detenzione è già stata scontata.
Corte costituzionale, sentenza n. 40/2019
Dichiarazione che ha rideterminato la pena minima base per la detenzione di cocaina (riduzione da 8 a 6 anni) e ha costituito il presupposto di illegittimità con effetto sulla commisurazione della pena della condanna irrevocabile del ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 68/2021
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni della legge n. 87/1953 (art. 30, comma 4) usate in precedenza per negare la rideterminazione quando la detenzione era già stata espiata; la Corte di Cassazione l'ha richiamata come elemento a sostegno della possibilità di rideterminazione anche se la pena detentiva è già stata espiata.
Massime di principio
- Se una sentenza irrevocabile di condanna subisce l'effetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale che incide sulla misura della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena se il trattamento sanzionatorio non è stato integralmente eseguito.
- Sussiste interesse del condannato alla rideterminazione anche quando la pena detentiva è stata interamente espiata ma la pena pecuniaria (multa) non è ancora stata eseguita: il rapporto esecutivo si esaurisce solo con l'estinzione di entrambe le pene.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, deve considerare la possibilità di convertire periodi detentivi espiati in eccesso in pena pecuniaria e di computare tale conversione ai fini della riduzione/compensazione della multa residua (ragguaglio ex art. 657 c.p.p.).
- La cosiddetta "flessibilità del giudicato" consente di intervenire sugli effetti della sentenza irrevocabile quando sopravvengono fatti o pronunce costituzionali che incidono sulla commisurazione della pena, purché non sia esaurito il rapporto esecutivo.
- Se entrambe le pene (detentiva e pecuniaria) sono già state eseguite in concreto, non sussiste in genere interesse alla rideterminazione; viceversa, la presenza anche di una sola pena non eseguita giustifica la riapertura del giudizio esecutivo per il ricalcolo del trattamento sanzionatorio.
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