Parere n. 757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Giuseppina Ganga, Maria Ganga, Nevina Ganga, nonché Giovanni Antonio Bullitta, Silvia Bullitta e Paolo Bullitta, nella qualità di eredi di Pia Ganga, nei confronti della Regione Sardegna e del Comune di Villasimius per l’annullamento del decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 e della delibera di Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Presidente della Regione Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 e della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, proprietari nel Comune di Nuoro di un fabbricato in rovina e di un'area fabbricabile, hanno impugnato direttamente il Piano Paesaggistico Regionale, sostenendo che alcune previsioni dell'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione avrebbero inciso immediatamente sulle loro proprietà, assoggettando le aree libere risultanti dalla demolizione di fabbricati a possibile inedificabilità o a edificabilità subordinata a interventi progettuali pubblici. Sono stati dedotti: omessa pubblicazione della proposta di piano all'albo del Comune di Nuoro; mancata concertazione istituzionale prevista dall'art. 11, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 45 del 1989; violazione della tutela costituzionale della proprietà privata; imposizione di vincoli generali e astratti incidenti sulla proprietà e sullo ius aedificandi; violazione delle garanzie partecipative. Nel corso dell'istruttoria il Consiglio di Stato ha chiesto più volte di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare il quadro fattuale e normativo. I ricorrenti non hanno riscontrato tali richieste.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di interesse, esaminabile anche d'ufficio, e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i singoli motivi. Ha affermato che, nel ricorso straordinario come nel processo amministrativo, la legittimazione e l'interesse a ricorrere devono sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. L'interesse deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale derivante dall'accoglimento dell'impugnazione. Gli atti generali, quale il Piano Paesaggistico Regionale, sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive; altrimenti l'interesse sorge con l'adozione di un atto applicativo, non essendo sufficienti lesioni meramente potenziali o future. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dimostrato di avere richiesto un titolo edilizio negato o comunque non conseguibile in ragione del Piano, né hanno fornito elementi attuali di lesione. La mancata risposta alle reiterate richieste della Sezione sulla permanenza dell'interesse ha inoltre confermato l'assenza di un interesse concreto alla prosecuzione del gravame.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
L'interesse al ricorso deve essere concreto, attuale, personale e idoneo a procurare un vantaggio pratico in caso di accoglimento; deve sussistere sia alla proposizione sia alla decisione del ricorso.
Impugnazione degli atti generali
Un atto generale, come il Piano Paesaggistico Regionale, è direttamente impugnabile soltanto quando le sue disposizioni siano immediatamente lesive. In mancanza, l'interesse a ricorrere si radica solo con l'adozione di un successivo atto applicativo.
Mancata dimostrazione della lesione attuale
La prospettazione di una possibile futura inedificabilità o di un'edificabilità subordinata a iniziative pubbliche non dimostra, in assenza di una concreta richiesta e del relativo diniego o impedimento, la sussistenza di una lesione attuale.
Mancato riscontro alle richieste istruttorie
La mancata risposta dei ricorrenti alle reiterate richieste del Consiglio di Stato di confermare la permanenza dell'interesse alla decisione costituisce elemento idoneo a confermare il venir meno dell'interesse alla coltivazione del gravame.
Norme richiamate
art. 53, commi 2, 3 e 8, Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici verificando e integrando la perimetrazione degli insediamenti storici; gli interventi sui tessuti edilizi devono essere rivolti alla riqualificazione e al recupero; per le aree libere risultanti dalla demolizione deve essere valutata l'opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso di ricostruzione, deve essere privilegiato il concorso di idee con procedure a evidenza pubblica.
Le previsioni sono state prospettate dai ricorrenti come immediatamente lesive, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto non dimostrata una lesione attuale e concreta derivante direttamente dal piano.
art. 11, comma 1, l. reg. Sardegna n. 45/1989
La disposizione prevede la concertazione istituzionale nella formazione della pianificazione paesaggistica.
La censura di mancata concertazione non è stata esaminata nel merito, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve sussistere per proporre una domanda.
La disposizione, applicabile anche al processo amministrativo e al ricorso straordinario, richiede un interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.
Fondamento dell'applicazione dell'art. 100 c.p.c. al processo amministrativo e, per il rinvio operato dal parere, al ricorso straordinario.
art. 1, l. reg. Sardegna n. 21/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257.
Il parere interlocutorio ha richiamato la disposizione e la relativa declaratoria di illegittimità nel quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, senza applicarla direttamente alla decisione finale.
artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost.
Parametri costituzionali richiamati nelle sentenze della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24.
Il parere interlocutorio ha richiamato il loro rilievo nella tutela del paesaggio, nella competenza statale in materia ambientale e nel principio di leale collaborazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione che deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione.
- L'interesse a ricorrere richiede un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale derivante dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; non è sufficiente l'interesse astratto al ripristino della legalità.
- Gli atti generali e di pianificazione sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano prescrizioni immediatamente lesive; in assenza di tale carattere, l'impugnazione deve essere proposta avverso l'atto applicativo che concretizza la lesione.
- La mera prospettazione di una futura o eventuale limitazione dello ius aedificandi non dimostra l'interesse attuale all'impugnazione di un piano, se non è accompagnata dalla prova di una concreta richiesta edilizia e del suo diniego o impedimento.
- La mancata risposta del ricorrente alle richieste dell'organo decidente di confermare la permanenza dell'interesse alla decisione può costituire elemento presuntivo del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da alcuni proprietari, nella qualità di eredi, contro il decreto del Presidente della Regione Sardegna e la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo. La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate.
Premesse e contenuto del ricorso
I ricorrenti hanno rappresentato di essere proprietari nel Comune di Nuoro di un fabbricato in rovina, per il quale era stato approvato un progetto di ricostruzione destinato a civile abitazione, nonché di un'area fabbricabile. Essi hanno sostenuto che l'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale avrebbe inciso direttamente sulle loro proprietà.
La disposizione prevede, tra l'altro, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali quanto alla perimetrazione degli insediamenti storici, la limitazione degli interventi sui tessuti edilizi storici e una particolare disciplina delle aree libere risultanti dalla demolizione di edifici preesistenti. Secondo i ricorrenti, tali previsioni avrebbero potuto determinare l'inedificabilità delle aree oppure subordinare la ricostruzione a un intervento progettuale pubblico, aleatorio nei tempi e nelle modalità.
Motivi dedotti
I ricorrenti hanno censurato:
- l'omessa pubblicazione della proposta di piano all'albo del Comune di Nuoro;
- la mancata concertazione istituzionale prevista dall'art. 11, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 45 del 1989;
- la violazione dei principi costituzionali di tutela della proprietà privata;
- l'imposizione di vincoli generali e astratti incidenti sulla proprietà e sullo ius aedificandi;
- la violazione delle garanzie partecipative.
Istruttoria e aggiornamento del quadro normativo
Con i pareri interlocutori n. 2622/2016 e n. 857/2022 la Sezione ha chiesto di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. I ricorrenti non hanno fornito riscontro.
Il parere interlocutorio n. 1471/2024 ha inoltre richiesto al Ministero e alla Regione di valutare l'incidenza delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali sulla controversia, richiamando le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge regionale Sardegna n. 21 del 2020 e le sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022. La Regione Sardegna ha quindi trasmesso una relazione il 9 luglio 2025, eccependo il difetto di interesse e controdeducendo anche nel merito.
La Sezione ha nuovamente sollecitato i ricorrenti, con nota del 28 novembre 2025, a confermare la permanenza dell'interesse. Anche tale richiesta è rimasta senza riscontro.
Principi sull'interesse a ricorrere
La Sezione ha ricordato che nel ricorso straordinario, come nel processo amministrativo, le condizioni dell'azione sono la legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere. Quest'ultimo consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall'accoglimento dell'impugnazione.
L'interesse deve essere diretto, concreto, personale e attuale e deve permanere fino al momento della decisione. Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta al solo ripristino astratto della legalità, ma è volto a risolvere una controversia nella quale il ricorrente deduca una lesione effettiva e attuale della propria posizione giuridica.
La Sezione ha richiamato l'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell'art. 39, comma 1, c.p.a., precisando che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Impugnazione degli atti generali e di pianificazione
Gli atti generali, tra cui rientra il Piano Paesaggistico Regionale, sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari. Quando la lesione è soltanto potenziale o futura, l'interesse all'impugnazione sorge invece con l'adozione dell'atto applicativo che concretizza gli effetti pregiudizievoli.
La mera possibilità che le previsioni del piano incidano in futuro sulla capacità edificatoria delle aree non è sufficiente a dimostrare un interesse attuale, se non è accompagnata da una concreta vicenda amministrativa, come la presentazione di una richiesta edilizia e il suo diniego o impedimento in applicazione del piano.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, i ricorrenti non hanno dimostrato la concreta attualità della lesione. In particolare, non risultava una richiesta di rilascio di un titolo edilizio respinta o non accoglibile in applicazione della disciplina del Piano Paesaggistico Regionale.
La Sezione ha inoltre valorizzato il comportamento processuale dei ricorrenti, che non hanno risposto alle ripetute richieste di confermare la permanenza dell'interesse alla decisione. Tale inerzia, unita all'assenza di una puntuale dimostrazione della lesione attuale, ha confermato il difetto di interesse alla coltivazione del gravame.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione Sardegna e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. I motivi relativi alla pubblicazione del piano, alla concertazione, alla tutela della proprietà privata e alla partecipazione procedimentale non sono stati esaminati nel merito.
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