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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32286/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione ex art. 81 cod. pen., con applicazione della disciplina di cui all'art. 671 c.p.p., tra quattro sentenze che lo avevano condannato per vari reati (due sentenze per tentata estorsione - una a Panama/Impregilo e una ai danni di Silvio Berlusconi - e due pronunce di applicazione pena e condanna per reati societari e bancarotta relativi alla International Press/ Broadcast Video Press). Inoltre chiedeva la declaratoria di violazione del principio del ne bis in idem tra le condanne relative alla International Press (sentenze c) e d) ). Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione avesse travisato i fatti e non avesse riconosciuto la continuità del disegno criminoso, nonché la mancata considerazione del precedente giudicato ai fini del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale che escludeva la continuazione tra le sentenze per le differenze essenziali emerse: diversità delle persone offese (Impregilo vs Berlusconi), distanza temporale e contesto delle condotte, diversità parziale dei titoli di reato e, in particolare, la diversa natura del rapporto del Lavitola con Berlusconi nelle due vicende (nella prima era mediatore/affidabile per le aziende italiane a Panama; nella seconda agiva in latitanza tentando di estorcere denaro allo stesso Berlusconi). Per quanto riguarda le condanne c) e d) (reati societari/bancarotta) la Corte ha ritenuto che i fatti fossero distinti per soggetti beneficiari, importi e temporalità, quindi non era configurabile il ne bis in idem. La Cassazione ha ritenuto le valutazioni del giudice di merito adeguate, logicamente motivate e insindacabili in sede di legittimità; ha confermato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che i successivi reati fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; l'omogeneità e la contiguità non sono di per sé sufficienti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sul vincolo di continuazione in sede esecutiva; applicata per valutare se le condanne potessero essere riunite ai fini dell'esecuzione

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiesta di revoca per violazione del ne bis in idem: la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato che non sussistesse identità del fatto tra i giudicati citati, escludendo la procedura di revoca

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alle applicazioni della pena mediante patteggiamento: menzionata tra le sentenze considerate nella richiesta di continuità; la Corte ha distinto tali pronunce per contenuto e presupposti fattuali

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva impugnato per violazione di norme e vizi motivazionali, ma la Cassazione ha ritenuto infondate tali censure in quanto miravano a contestare valutazioni di fatto adeguatamente motivate

  • artt. 648 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso (come richiamo normativo proposto dal ricorrente) in relazione all'interpretazione delle pronunce, ma la Corte ha ritenuto che le censure non avessero fondamento e costituissero contestazioni di fatto insindacabili

  • art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992

    Norma richiamata con riferimento a ipotesi di intestazione fittizia di beni: la Corte ha distinto le condotte e i trasferimenti di somme oggetto delle diverse sentenze, ritenendo non sussistente identità di fatto ai fini del ne bis in idem

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. è necessario provare che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento della commissione del primo: omogeneità e contiguità temporale/territoriale sono indici utili ma non decisivi
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare la continuazione ma la sua decisione sui fatti è sindacabile in Cassazione solo se affetta da illogicità, contraddittorietà o travisamento probatorio; valutazioni motivate e congrue restano insindacabili
  • La prova dell'identità del fatto ai fini del ne bis in idem grava sulla parte che ne deduce l'improcedibilità: è necessario dimostrare la corrispondenza storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona)
  • Eventi contingenti e imprevedibili (es. latitanza) che determinano successivi reati tendono a escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario preesistente
  • Differenze nella qualità delle persone offese, nei beneficiari delle condotte, nei soggetti giuridici coinvolti, negli importi e nella temporalità sono fattori rilevanti per escludere la continuazione o il ne bis in idem

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