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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17994/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'appello proposto nell'interesse del Ravasio contro il rigetto, da parte del GIP, della revoca del sequestro preventivo disposto sul conto corrente e la parziale accoglienza della richiesta di restituzione della somma di euro 1.503 accreditata a titolo di stipendio. Il ricorso denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge (artt. 178 lett. b) e 321 c.p.p.), carenza e/o apparente motivazione, e lamentava che il GIP avrebbe esteso il sequestro a beni "futuri" e che la Procura, con iniziativa autonoma, aveva eseguito sequestro presso il datore di lavoro.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto originario di sequestro, volto ai beni, rapporti finanziari e quote societarie fino a una certa somma, comprendeva le disponibilità monetarie e i saldi dei conti, comprese le somme affluite successivamente all'esecuzione del provvedimento, in ragione della fungibilità del denaro. È stato confermato che la confisca del denaro costituente profitto del reato va qualificata come confisca diretta e non per equivalente, e che ciò non è ostato dalla possibilità di allegare o dimostrare la lecita provenienza di specifiche somme. La Corte ha richiamato altresì il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o pensione si applicano anche al sequestro finalizzato alla confisca, principio che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato; infine è osservato che, una volta eseguito il sequestro presso terzi (es. datore di lavoro), la somma così acquisita non può essere poi attinta sul conto corrente. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato (anche alle spese).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. b)

    art. 178, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di valutazione della legittimità del provvedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina richiamata.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla richiesta di revoca; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata estensione illegittima del sequestro rispetto al decreto originario.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla Procura Generale in ordine alle modalità di sequestro dei crediti e alla possibilità di raggiungere somme affluite successivamente fino al raggiungimento dell'importo oggetto del vincolo.

  • art. 543 cod. proc. civ.

    Norma sul pignoramento dei crediti usata come parametro comparativo per spiegare la disciplina applicabile ai sequestri su rapporti finanziari.

  • artt. 546, 547, 553 cod. proc. civ.

    artt. 546, 547, 553 cod. proc. civ.

    Richiamati per la lettura coordinata della disciplina del pignoramento dei crediti e per inferire che il sequestro può riguardare anche somme pervenute dopo la notificazione del provvedimento fino al raggiungimento dell'importo vincolato.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Disposizione sui limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o pensione; la Corte ha rilevato, conformemente alle Sezioni Unite, che tali limiti si applicano anche al sequestro e alla confisca per equivalente.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021 (C.)

    Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01

    Precedente che chiarisce che la confisca del denaro profitto del reato, compresi i saldi di conto corrente, è da qualificare come confisca diretta (non per equivalente) e può colpire somme anche se si allega la loro origine lecita.

  • Sez. U., n. 26252 del 24/02/2022 (Cinaglia)

    Sez. U., n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245 - 01

    Sezione Unite che ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio o pensione si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro finalizzato alla confisca.

  • Sez. 2, n. 29923 del 12/04/2018

    Sez. 2, n. 29923 del 12/4/2018 (non massimata)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'oggetto del sequestro può comprendere somme pervenute dopo l'esecuzione del provvedimento fino al raggiungimento dell'importo vincolato.

Massime di principio

  • Quando un decreto di sequestro indica l'arresto di "rapporti finanziari" o l'apprensione delle disponibilità monetarie di un soggetto fino a una somma determinata, tale sequestro può comprendere anche le somme accreditate successivamente sui conti fino al raggiungimento dell'importo vincolato, per la natura fungibile del denaro.
  • La confisca del denaro qualificato come profitto o prezzo del reato va in genere qualificata come confisca diretta (non per equivalente); la prova dell'origine lecita della singola somma non è, di per sé, ostativa all'adozione della misura (salvo verifica nel singolo caso).
  • I limiti di impignorabilità previsti per stipendio, salario, pensione e voci analoghe si applicano anche al sequestro e alla confisca per equivalente: pertanto somme immuni devono essere rispettate nella fase esecutiva.
  • L'esecuzione del sequestro presso terzi (es. datore di lavoro) vincola le somme acquisite da quella esecuzione e tali somme non possono essere poi attinte su altri conti fino alla concorrenza dell'importo sequestrato.
  • Per ottenere la revoca o la limitazione del sequestro è necessario dimostrare concretamente l'erronea estensione del provvedimento rispetto all'oggetto indicato nel decreto originario o l'effettiva violazione dei limiti di impignorabilità; contestazioni astratte di mancata motivazione sono difficilmente decisive se il decreto originario e la natura fungibile del denaro giustificano l'apprensione.

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