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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29239/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa, ritenendo l'esistenza di una società di fatto tra due coniugi e imputando conseguentemente il reddito anche al socio. La CTP di Avellino aveva annullato l'atto, mentre la CTR Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado. In appello era stato ritenuto che i coniugi svolgessero attività distinte e non commiste e che gli elementi valorizzati dall'Ufficio derivassero dal mero rapporto di convivenza; inoltre, la CTR aveva rilevato la mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio come causa di nullità della procedura e illegittimità dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi; nel testo disponibile è esaminato il primo, con cui deduceva violazione degli artt. 274, 295 e 337 c.p.c. per non avere la CTR disposto la riunione del giudizio con quelli relativi agli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda e per non avere sospeso il processo relativo al socio in attesa della definizione dei giudizi pendenti sulla società di fatto e sull'altra socia. La Corte, però, ha ritenuto assorbente la questione del litisconsorzio necessario e ha rilevato che, trattandosi di accertamento unitario concernente la società di fatto e i soci, il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, per la medesima ragione, ha ritenuto nulla anche la sentenza di primo grado, poiché entrambe emesse in violazione del litisconsorzio necessario tra società di fatto e soci. Ha quindi cassato con rinvio alla CTP di Avellino, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida nuovamente la causa, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. La richiesta di riunione dei fascicoli in cassazione è stata esclusa, poiché la diversità degli esiti dei giudizi di merito sulla medesima questione non consentiva di superare la nullità derivante dal difetto originario di contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata nel motivo relativo alla riunione dei procedimenti

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla sospensione necessaria del giudizio

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla sospensione o al coordinamento con altri giudizi pendenti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per nullità del procedimento

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    indicato come base normativa del litisconsorzio necessario e dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    richiamato come norma sulla riunione dei ricorsi pendenti dinanzi alla stessa commissione, obbligatoria in presenza di litisconsorzio necessario

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1

    menzionato per escludere che l'inderogabilità della competenza territoriale osti alla riunione o al simultaneus processus

  • art. 111 Cost., comma 2

    richiamato quale fondamento costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    applicato per affermare l'obbligo della CTR di rimettere la causa al primo giudice quando il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato

  • art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel passaggio giurisprudenziale sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi di società di persone e soci

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati in funzione del principio di ragionevole durata del processo

  • D.Lvo n. 546/92, art. 59

    citato nel dispositivo motivazionale per la rimessione della causa al primo giudice

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei redditi riferiti a società di persone o a compagini di fatto, l'unitarietà della fattispecie impositiva comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società investa inscindibilmente tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Quando il rapporto tributario è soggetto a litisconsorzio necessario originario, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti; il giudizio celebrato senza integrazione del contraddittorio è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se tutti i soggetti interessati hanno proposto autonomamente ricorso e i giudizi sono pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, la riunione dei procedimenti è doverosa in presenza di litisconsorzio necessario; se invece alcuni soggetti non hanno impugnato o non hanno ricevuto notifica, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • Nel processo di cassazione, quando ricorsi separati riguardano la medesima questione e siano caratterizzati da identità oggettiva della causa petendi, simultanea proposizione, identità di difese, simultanea trattazione e sostanziale identità delle decisioni di merito, la Corte può disporre la riunione per evitare un inutile aggravio processuale, ma non per sanare una nullità originaria del contraddittorio già verificatasi nei gradi di merito.
  • Se il giudice di appello rileva che nel primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato in una controversia soggetta a litisconsorzio necessario, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi della disciplina processuale tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneCompetenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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