Sentenza n. 407/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a., del provvedimento datato 4 agosto 2025 e notificato il 5 agosto con il quale il Questore della Provincia di Teramo ha decretato la sospensione per 10 giorni, con effetto immediato dalla data di notifica, dell'esercizio di “attività di somministrazione di alimenti e bevande giusta S.C.I.A. acquisita in data 16/1/2023 dal Comune di Alba Adriatica protocollo -OMISSIS- della quale è titolare la signora -OMISSIS-”, con ordine di apposizione sugli accessi della dicitura “chiuso per disposizione del Questore”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Teramo di sospensione per dieci giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con ordine di apposizione della dicitura "chiuso per disposizione del Questore"
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sospensione adottata ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., fondata su un'informativa dei Carabinieri relativa a episodi di furto e aggressione verificatisi nel mese precedente e su una segnalazione della Guardia di Finanza concernente la presenza di minori in possesso di bevande alcoliche. Ha dedotto che gli episodi fossero episodici, eterogenei, di scarsa gravità e riconducibili al più generale contesto di affluenza turistica, senza dimostrazione di una situazione di pericolo sistematico o abituale imputabile al locale. Ha contestato inoltre la riferibilità al gestore della somministrazione di alcolici ai minorenni, evidenziando l'esistenza di controlli documentali, braccialetti identificativi per i maggiorenni e vigilanza privata. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per la mancata valutazione di misure meno afflittive e per l'omessa interlocuzione con il gestore. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell'atto in ragione della pluralità degli episodi e della natura preventiva del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto che gli episodi valorizzati fossero eterogenei, concentrati in un arco temporale limitato e non idonei, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare una situazione di sistematicità o abitualità tale da qualificare il locale come fattore di pericolo per l'ordine pubblico. La mera verificazione di fatti delittuosi all'interno o nelle vicinanze dell'esercizio non è sufficiente, dovendo essere chiarita la concreta riconducibilità dei fatti alla gestione del locale. L'Amministrazione non ha adeguatamente valutato le misure organizzative adottate dal gestore, quali vigilanza privata, controllo dei documenti e braccialetti identificativi. Quanto agli alcolici rinvenuti presso minorenni, il provvedimento non ha chiarito le modalità di accertamento né dimostrato che la somministrazione fosse stata effettuata dal personale dell'esercizio, non potendosi escludere l'acquisto da parte di maggiorenni e la successiva cessione. La motivazione non ha quindi esplicitato l'esistenza di un pericolo concreto e attuale né il nesso tra i fatti e la gestione del locale. È stata inoltre rilevata l'omessa valutazione di misure meno incisive, nonostante il carattere eccezionale e di extrema ratio della sospensione. La relazione depositata successivamente non ha colmato le lacune motivazionali e istruttorie, non potendo integrare adeguatamente la motivazione originaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
sospensione della licenza di un pubblico esercizio quando lo stesso costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini
Il potere di sospensione presuppone la dimostrazione, con istruttoria e motivazione adeguate, di una situazione di pericolo concretamente riferibile all'esercizio; la mera presenza di episodi delittuosi nei locali o nelle vicinanze non è sufficiente. Devono essere valutati anche il carattere sistematico o abituale dei fatti, la loro riferibilità alla gestione e le misure preventive adottate dal gestore.
art. 56 c.p.a.
Richiamato nella domanda cautelare provvisoria proposta dalla ricorrente; il testo riferisce che la sospensione dell'atto è stata disposta con ordinanza cautelare, senza sviluppare ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S. richiede una motivazione puntuale sulla sussistenza di un pericolo concreto per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, non essendo sufficiente il mero richiamo a episodi delittuosi verificatisi all'interno o nelle vicinanze del pubblico esercizio.
- La pluralità di episodi concentrati in un breve periodo non dimostra automaticamente la sistematicità o abitualità della pericolosità del locale: l'Amministrazione deve valutarne l'eterogeneità, la gravità e la concreta riferibilità alla gestione dell'esercizio.
- Quando il gestore dimostri di avere adottato specifiche misure organizzative e preventive, l'Amministrazione deve esaminarle espressamente e spiegare perché esse non siano idonee a prevenire i fatti o a escludere una carenza organizzativa imputabile al gestore.
- La presenza di minori in possesso di bevande alcoliche non dimostra, di per sé, che la somministrazione sia stata effettuata dal personale del locale; l'Amministrazione deve verificare e motivare la concreta provenienza delle bevande e la riferibilità della condotta all'esercizio.
- Una misura eccezionale e particolarmente afflittiva di sospensione dell'attività richiede la previa valutazione di misure meno incisive, secondo proporzionalità e ragionevolezza, e deve essere adeguatamente giustificata come extrema ratio. La motivazione non può essere integrata mediante una relazione successiva che si limiti a ribadire le valutazioni originarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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