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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 dicembre 2024 n. 1304.

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 1304 del 19 dicembre 2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della parte della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva rilevato la genericità della procura depositata e aveva assegnato termine per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente ha sostenuto che la procura fosse speciale in ragione del collegamento informatico e funzionale con il ricorso. Il giudizio ha riguardato quindi l'ammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, nonché la possibilità di attribuire rilevanza al collegamento telematico tra procura e ricorso, al d.P.C.S. 22 maggio 2020, al rinvio alle norme del codice di procedura civile e alla rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e, per essere speciale, deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e, nel giudizio di ottemperanza, la sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione, con indicazione del numero e dell'autorità che l'ha pronunciata. La procura depositata era generica e non indicava né l'autorità giudiziaria né la sentenza da ottemperare. Il TAR ha escluso che il collegamento informatico o funzionale con il ricorso potesse supplire alla mancanza di specificità, poiché la disciplina della procura speciale contenuta nel c.p.a. è completa e non presenta lacune integrabili mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. alle norme del codice di procedura civile. Anche il d.P.C.S. 22 maggio 2020, avente natura regolamentare e limitato alle regole tecnico-operative del deposito telematico, non consente di qualificare come speciale una procura generica. È stata inoltre esclusa la sanabilità del vizio mediante rinnovazione, poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, diversamente dalle nullità sanabili. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., mancando obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto e trattandosi di regola risalente. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il difetto di procura speciale non può essere sanato neppure ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d) e lett. g), c.p.a.

    La procura “speciale” alle liti costituisce [...] requisito di ammissibilità del ricorso.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve individuare specificamente la controversia; nel giudizio di ottemperanza deve riferirsi puntualmente alla sentenza da eseguire.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti sulle questioni rilevate d'ufficio, come la genericità della procura.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina amministrativa della procura speciale è completa e non presenta lacune.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ravvisabili per il difetto di procura speciale.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].

    La disciplina civilistica del collegamento materiale o informatico tra procura e atto non è applicabile per integrare la disciplina amministrativa, che non presenta una lacuna.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di sanare il difetto della procura speciale nel processo amministrativo, secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

    La disposizione disciplina soltanto le modalità tecnico-operative del deposito telematico e non attribuisce, da sola, carattere speciale a una procura priva di riferimenti specifici alla controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare specificamente la controversia; nel giudizio di ottemperanza deve indicare puntualmente la sentenza da eseguire, con il relativo numero e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.
  • Il mero deposito telematico congiunto o il collegamento informatico e funzionale tra una procura generica e il ricorso non supplisce alla mancanza di specificità della procura speciale, in assenza di una disposizione processuale amministrativa analoga all'art. 83, comma 3, c.p.c.
  • Le disposizioni regolamentari sulle modalità tecnico-operative del deposito telematico non possono modificare i requisiti sostanziali di specialità della procura alle liti né qualificare come speciale una procura priva di riferimenti alla controversia.
  • Il difetto originario di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso e non è suscettibile di rinnovazione o sanatoria mediante il meccanismo previsto per le nullità, poiché la procura deve esistere ed essere idonea al momento della proposizione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per il difetto di procura speciale quando la relativa regola è risalente e non sussistono obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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