Cassazione Civile, Ordinanza n. 20662/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per la restituzione di somme corrisposte a un avvocato a titolo di distrazione delle spese legali in numerose cause, nelle quali le decisioni favorevoli ottenute in primo grado erano poi state riformate in appello, facendo sorgere la pretesa restitutoria. L'avvocato propose opposizione al decreto ingiuntivo, ma il tribunale rigettò l'opposizione. L'interessato impugnò la decisione; la corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, in sostanza, l'incompetenza del giudice di primo grado a decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che la causa sarebbe stata trattata da un giudice diverso da quello competente per il rito del lavoro. La Corte di cassazione ha però rilevato, anzitutto, che il ricorso era inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato la data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, elemento necessario per verificare la tempestività del ricorso ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. Inoltre, la censura sulla pretesa incompetenza è stata ritenuta inammissibile nel merito, poiché la causa era stata comunque decisa dallo stesso tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo e la circostanza che l'affare fosse stato trattato dal giudice civile ordinario anziché dal giudice del lavoro non integra una questione di competenza, ma di mera ripartizione interna degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, non dimostrata la tempestività dell'impugnazione ex art. 348-ter c.p.c. per mancata allegazione della data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello; dall'altro lato, ha affermato che la dedotta incompetenza del giudice di primo grado era infondata e comunque non idonea a fondare una nullità, perché il giudizio di opposizione era stato deciso dallo stesso tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo e il diverso incardinamento interno tra giudice del lavoro e giudice civile ordinario non pone una questione di competenza. Non sono state liquidate spese per l'INPS, poiché non ha svolto rituale attività difensiva. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza appellata è soggetto al termine di sessanta giorni che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, oppure dalla sua notificazione se anteriore; la parte che ricorre deve allegare gli elementi necessari a dimostrare la tempestività.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve di sessanta giorni opera dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo opera solo se risultano omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza; non basta la sola mancata comunicazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito dopo ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. deve allegare e dimostrare gli elementi da cui risulti la tempestività dell'impugnazione, indicando la data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza.
- Il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, o dalla sua notificazione se anteriore; il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è invocabile solo se manchino sia comunicazione sia notificazione.
- La ripartizione interna degli affari tra giudice del lavoro e giudice civile ordinario appartenenti allo stesso tribunale non integra questione di competenza, ma attiene alla mera organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non determina, di per sé, nullità della decisione.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo resta validamente decisa dallo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, anche se trattata da una diversa sezione o da un diverso giudice interno dello stesso tribunale.
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