Sentenza n. 1557/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a una società concorrente di una concessione demaniale marittima biennale relativa a uno specchio acqueo e a un’area scoperta nel Porto di Trapani, con contestuale intimazione di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, precedente concessionaria dei beni, ha impugnato il decreto di aggiudicazione, i verbali della commissione e l’ordine di sgombero, chiedendo anche l’aggiudicazione in proprio favore, l’inefficacia dell’eventuale concessione stipulata con la controinteressata e il subentro. Il primo motivo ha contestato il punteggio attribuito alla controinteressata per il criterio relativo al numero e alla professionalità del personale addetto, deducendo violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza e par condicio, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e travisamento; la ricorrente ha sostenuto che la propria offerta, riguardante sette lavoratori, alcuni con meno di trentasei anni, fosse migliore di quella concorrente, relativa a quattro unità. Ha inoltre dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare le disposizioni sull’occupazione giovanile del d.lgs. 36/2023 e che sarebbe mancata una griglia valutativa. Il secondo motivo ha contestato il punteggio massimo assegnato alla controinteressata per la relazione progettuale, sostenendo l’irrealizzabilità dell’offerta in relazione ai limiti di ormeggio, alle dimensioni delle imbarcazioni e alla batimetria. Il terzo motivo ha lamentato la mancata considerazione delle finalità mutualistiche e sociali della ricorrente, della sua esperienza pregressa e degli interventi di compensazione ambientale, ritenuti elementi idonei a dimostrare un maggiore interesse pubblico e a giustificare la preferenza dell’offerta. Il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità derivata dell’ordine di sgombero. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando il punteggio attribuito alla ricorrente per il curriculum e per l’offerta economica, nonché la sostenibilità di quest’ultima.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato proposto espressamente in via subordinata. Il giudice ha premesso che l’art. 37 cod. nav. non riconosce più alcuna preferenza al precedente concessionario e che, in presenza di domande concorrenti, la procedura deve individuare l’offerta capace di assicurare la più proficua utilizzazione del bene e il più rilevante interesse pubblico. Le modalità comparative devono rispettare trasparenza, imparzialità e par condicio; la valutazione delle offerte costituisce tuttavia espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errori macroscopici. Quanto al primo motivo, il punteggio attribuito alla ricorrente per il personale è stato ritenuto non manifestamente illogico: l’offerta non indicava in modo inequivoco l’impiego di sette unità né documentava adeguatamente il coinvolgimento e la professionalità dei soci, mentre l’offerta della controinteressata era più strutturata e specifica, descrivendo ruoli, competenze e percorsi formativi. Il carattere mutualistico della ricorrente non rientrava tra i parametri del criterio. L’impegno all’assunzione di giovani under 36 era formulato nella lex specialis in termini preferenziali e non costituiva requisito cogente a pena di esclusione; inoltre, le disposizioni dell’allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 non risultavano idonee a imporre nel caso concreto l’esclusione o l’azzeramento del punteggio. È stata respinta anche la censura sulla mancanza di una griglia, poiché la lettera di invito prevedeva una scala di coefficienti associata a giudizi e criteri motivazionali. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la manifesta irragionevolezza del punteggio massimo assegnato alla relazione progettuale. Le contestazioni relative a batimetria e limiti dimensionali riguardavano solo profili parziali dell’offerta e, in parte, erano prive di adeguato principio di prova; inoltre, le questioni concernenti il numero e le dimensioni delle imbarcazioni erano riconducibili a un diverso criterio di valutazione, non impugnato. L’offerta della controinteressata era dettagliata e comprendeva descrizioni, rendering e indicazioni tecniche su pontili, piattaforme, sistemi di ancoraggio e servizi, sicché non emergeva una sua complessiva irrealizzabilità. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso che le finalità sociali e mutualistiche della ricorrente imponessero una preferenza, non coincidendo automaticamente con il più rilevante interesse pubblico di cui all’art. 37 cod. nav. Neppure l’esperienza quale precedente concessionaria attribuiva un diritto di preferenza, mentre la disciplina regolamentare valorizzava la continuità solo in ipotesi specifiche di ampliamento di una concessione su area limitrofa. Anche l’esperienza della ricorrente e gli elementi ambientali non dimostravano la manifesta irragionevolezza della comparazione, considerato che la controinteressata aveva rappresentato analoghe esperienze e misure ambientali. Il quarto motivo è stato respinto in via derivata e anche perché la concessione della ricorrente era comunque scaduta il 31 dicembre 2025, con obbligo assunto di sgomberare l’area. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore dell’Autorità e della controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 37 cod. nav.
nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico
La norma impone una comparazione tra domande concorrenti orientata alla più proficua utilizzazione del bene e al più rilevante interesse pubblico, senza attribuire preferenza al precedente concessionario.
art. 1, comma 18, d.l. 194/2009, convertito dalla l. 25/2010
Ha escluso la preferenza automatica per il precedente concessionario e il cosiddetto diritto di insistenza.
art. 10 del Regolamento sull’uso delle aree demaniali marittime dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale
In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, l’Ufficio competente individua, con modalità trasparenti e competitive, l’istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca, a giudizio dell’Autorità, la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico
La disposizione disciplina i criteri e le modalità della comparazione, richiedendo trasparenza, competitività e valutazione dell’interesse pubblico secondo gli elementi indicati dal regolamento e dalla lex specialis.
art. 14 della lettera di invito
Prevedeva per i primi cinque criteri tecnici l’attribuzione di coefficienti da 0 a 1, associati a giudizi qualitativi, criteri motivazionali e punteggi intermedi predeterminati.
art. 1, commi 4 e 5, allegato II.3, d.lgs. 36/2023
specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni
Le disposizioni non imponevano nel caso concreto l’esclusione della concorrente priva di un espresso impegno all’assunzione di giovani, poiché la lex specialis qualificava tale elemento in termini preferenziali e non cogenti; inoltre, non era prevista una soglia minima di partecipazione cui collegare il criterio premiale.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata respinta poiché la lex specialis prevedeva una griglia con coefficienti, giudizi e criteri motivazionali sufficienti a rendere comprensibile la valutazione.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 37 cod. nav., il precedente concessionario non gode di alcuna preferenza automatica; la scelta deve individuare l’offerta che assicura, secondo la valutazione dell’amministrazione, la più proficua utilizzazione del bene e il più rilevante interesse pubblico.
- La valutazione delle offerte in una procedura comparativa per una concessione demaniale marittima costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore macroscopico o carenza istruttoria effettivamente dimostrata.
- Quando la lex specialis associa coefficienti numerici a giudizi qualitativi e a criteri motivazionali predeterminati, l’attribuzione del punteggio può essere adeguatamente motivata anche mediante il voto numerico, purché il sistema consenta di ricostruire il percorso valutativo della commissione.
- Un criterio della lex specialis formulato mediante l’avverbio “preferibilmente” in relazione all’assunzione di giovani non introduce un requisito cogente di partecipazione né comporta l’esclusione o l’azzeramento del punteggio per l’offerente che non assuma uno specifico impegno, salvo diversa e inequivoca previsione della disciplina di gara.
- Nella comparazione delle domande di concessione, le finalità sociali o mutualistiche e la pregressa gestione del bene non determinano di per sé una preferenza, dovendo essere valutate nel quadro complessivo dell’interesse pubblico individuato dalla disciplina applicabile e dalla lex specialis.
- La reiezione del ricorso principale rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata in via espressamente subordinata all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale.
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